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Decorrenza del dies a quo per proporre gravame

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Decorrenza del dies a quo per proporre gravame
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Cassazione penale sez. VI, 16/01/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 22/05/2019), n.22521

 Leggi la sentenza

Intestazione

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA PENALE                         
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. CAPOZZI   Angelo         -  Presidente   -                     
Dott. GIORDANO  Emilia Anna    -  Consigliere  -                     
Dott. ROSATI    Martino        -  Consigliere  -                     
Dott. VIGNA     Maria Sabina   -  Consigliere  -                     
Dott. SILVESTRI Pietro    -  rel. Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da: 
              Q.P.G., nato a (OMISSIS); 
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 
19/04/2018; 
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. SILVESTRI Pietro; 
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DI 
NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
                 

FattoRITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto nell’interesse di Q.P.G..

Dalla sentenza impugnata emerge che: a) la pronuncia di primo grado emessa il 27/10/2015, con termine di 60 giorni per la stesura della motivazione, fu depositata il 23/12/2015; b) secondo la Corte di appello, il dies a quo del termine di quarantacinque giorni per impugnare decorreva dal 27/12/2015, essendo il 26 dicembre un giorno festivo; c) i 45 giorni sarebbero scaduti, dunque, il 10/02/2016; d) l’atto di appello fu depositato il 12/02/2016.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge.

Si sostiene che: a) il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza di primo grado scadesse il 28 dicembre 2015 perchè il 27 era anch’esso un giorno festivo (domenica); b) il dies a quo di decorrenza del termine per impugnare era quindi quello del 29 dicembre; c) il termine sarebbe scaduto dunque il 12 febbraio 2016 e l’appello non sarebbe stato tardivamente proposto.DirittoCONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In caso di fissazione di un termine per il deposito della motivazione della sentenza oltre il quindicesimo giorno da quello in cui è letto il dispositivo, il termine per impugnare di quarantacinque giorni decorre, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine per il suddetto deposito.

Nel caso di specie, la sentenza era stata emessa il 27/10/2015 e dunque il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione scadeva, ai sensi dell’art. 172 c.p.p., comma 3, il 28/12/2015, atteso che anche 27 dicembre era in quell’anno un giorno festivo.

Quanto al termine per impugnare, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che anche per i termini per proporre impugnazione decorrenti “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza” (art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c)), l’individuazione del momento d’inizio non può che dipendere dal computo materiale dei giorni assegnati per il deposito del provvedimento e dall’applicazione della regole che dispone la proroga di quello cadente in giorno festivo al successivo non festivo.

Secondo le Sezioni unite della Corte, se il giorno finale del primo termine è festivo, esso è prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo e da tale giorno non festivo decorre il secondo termine: ciò perchè “il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine coincide con quello in cui cade il primo termine, sicchè la proroga di diritto del primo comporta lo spostamento dell’inizio della decorrenza del secondo” (così, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251415).

Dunque, applicando i principi indicati, il termine per impugnare decorreva dal 28/12/2015 e scadeva il 10/02/2015.

Va peraltro evidenziato che l’art. 172 c.p.p., comma 4, prevede testualmente che “salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza…” fissando in tal modo una regola generale suscettibile tuttavia di essere derogata laddove, appunto, il legislatore preveda diversamente; e, nella fattispecie in esame, va ritenuto che tale deroga sussista atteso che l’art. 585, comma 2, lett. c), cit. testualmente individua la decorrenza del termine per impugnare “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza”; in tal modo il dies a quo del termine per l’impugnazione è specificamente individuato nel momento della scadenza del termine per il deposito, dunque, nella specie, dal 28/12/2015 (in tal senso, Sez. 3, n. 17416, del 23/02/2016, Di Eugenio, Rv. 266982).

Ne deriva che l’appello fu tardivamente proposto.

3. Non ignora il Collegio che almeno in una occasione la Corte di cassazione abbia affermato che, in tema di computo dei termini di impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale ex art. 172 c.p.p., comma 4, (Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, Ben Ali, Rv. 273711) e, tuttavia, pur volendo fare applicazione di tale principio e ritenere quindi che il termine per impugnare iniziasse a decorrere il giorno successivo, da computare, a quello entro il quale avrebbe dovuto essere depositata la motivazione della sentenza, e, quindi dal 29/12/2015, nondimeno l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro l’11/2/2016.

L’appello fu proposto il 12/02/2016 e, dunque, dopo il decorso del termine previsto dalla legge.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.PQMP.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019


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