Intervenuta la depenalizzazione dell’art. 485 c.p. e la contestuale riformulazione dell’art. 491 c.p. relativo a falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito ad opera del d. lgs. n°7 del 2016, la falsità in assegni circolari rientra nella operatività dell’art. 485 c.p., con la conseguenza che tale condotta non è più punibile con sanzione penale, o in quella dell’art. 491 c.p. ? Leggi sentenza
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente –
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere –
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.
MARINELLI FELICETTA che ha concluso chiedendo l’inammissibilità.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell’imputato, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui all’art. 485 per falsa compilazione di un assegno bancario e art. 640 c.p..
- Hanno presentato ricorso l’imputato ed il suo difensore, che con il primo motivo hanno lamentato la manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova testimoniale della presunta persona offesa, che si era contraddetta rispetto a quanto affermato nella querela, avendo ammesso di aver ricevuto dall’imputato il pagamento di un viaggio a (OMISSIS). Hanno sostenuto i ricorrenti che in tal modo sarebbe stato provato l’adempimento del contratto; per altro verso l’inattendibilità della persona offesa di rifletterebbe anche sulla dichiarazione circa il tempo in cui avrebbe compreso di essere stata vittima di un raggiro, conseguendone la tardività della querela. La Corte avrebbe errato, altresì, per aver ritenuto l’incasso dell’assegno ad Agosto come elemento probatorio della volontà truffaldina, in quanto l’assegno bancario è pagabile a vista e l’imputato avrebbe potuto incassarlo anche subito dopo averlo ricevuto.
All’odierna udienza il Pg, Dr.ssa Marinelli, ha concluso per l’inammissibilità.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per tardività.
1.Risulta, infatti, dagli atti consultabili da questa Corte che la sentenza impugnata è stata emessa il 26 Maggio 2017, con termine per il deposito della motivazione fissato in 90 giorni ma essa è stata depositata in anticipo, il 2 Agosto; deve sottolinearsi che il termine di 45 giorni, indicato dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) per proporre impugnazione, decorre sempre a partire dalla scadenza dei 90 giorni stabiliti dal Giudice ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), cioè, nel caso concreto dal 26 Agosto, ed è sospeso di diritto a causa della sospensione dei termini processuali prevista per il periodo feriale. L’impugnazione è stata depositata presso la Cancelleria del Giudice a quo il 31 Ottobre 2017, come si legge in calce alla sentenza impugnata e nell’attestazione sul frontespizio del provvedimento.
1.1 La data di presentazione del ricorso rende irrilevante stabilire con certezza se al processo in esame si applichi la nuova disciplina introdotta dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni e, di conseguenza, il periodo di sospensione dei termini processuali che regolano le attività delle parti nel procedimento, poichè anche nell’ipotesi in cui la normativa di abbreviazione del periodo di sospensione feriale non fosse applicabile al processo in parola, ma lo fosse invece, quella precedente più lunga dei 45 giorni, il termine per il deposito del ricorso sarebbe scaduto al 30 Ottobre, essendo ovviamente da più lungo tempo decorso lo stesso termine nella diversa ipotesi in cui fosse utilizzabile la nuova disciplina.
1.2 In ogni caso occorre ribadire che alcun rilievo assume nella fattispecie in esame il periodo previsto dalla legge per il deposito della motivazione della sentenza, sul quale nessun effetto ha avuto la nuova normativa, come ha precisato (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017 Cc. (dep. 18/09/2017) Rv. 270586, secondo la quale i termini per il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione durante il periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dalla citata L. 10 novembre 2014, n. 162.
- La tardività del ricorso e la conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale impedisce a questa Corte di rilevare ex officio la sopravvenuta abolitio crimis dell’art. 485 c.p., la quale potrà essere dedotta esclusivamente dinanzi al Giudice dell’esecuzione, ferma restando l’eventuale condanna risarcitoria riguardante l’azione civile. Sez. 5, Sentenza n. 27815 del 17/01/2017 Ud. (dep. 06/06/2017)Rv. 270451; Sez. 5, Sentenza n. 27821 del 19/04/2017 Ud. (dep. 06/06/2017)Rv. 270378; Sez. 5, Sentenza n. 39764 del 29/05/2017 Ud. (dep. 31/08/2017) Rv. 271850, che ha ribadito il principio osservando, peraltro, che esso costituisce eccezione alla regola interpretativa per la quale l’inammissibilità del ricorso non impedisce la rilevabilità d’ufficio dell’intervenuta “abolitio criminis”.
2.1 In proposito è stato, infatti, condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con arresti riferiti proprio al recente intervento legislativo di depenalizzazione, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non impedisce di rilevare la sopravvenuta abolitio criminis del reato per cui vi è stata condanna (Sez. 5, n. 48005 del 19/10/2016, Martarello, Rv. 268167), atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva (Sez. 5, n. 44088 del 2/5/2016, Pettinaro, Rv. 267751; Sez. 5, n. 40282 del 14/4/2016, Montemurno, Rv. 268204; cfr. anche Sez. 5, n. 1787 del 22/9/2016, dep. 2017, Tobolobo, Rv. 268753). Tesi confermata da numerose pronunce delle Sezioni Unite, con riferimento ai rapporti tra inammissibilità per manifesta infondatezza e abrogazione di reato. A partire dalle sentenze Sez. U, n. 21 del 11711/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903, passando attraverso le pronunce, tra le altre, di Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531 e Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164, si sono analizzati i limiti del giudizio di cassazione e la natura delle diverse cause di inammissibilità, sino a pervenire alle ultime pronunce rilevanti sul tema, che ne hanno definitivamente configurato i contorni di operatività. Ed infatti le sentenze Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207 (pronuncia che si è espressa sul tema dell’inamnnissibilità e del giudicato sostanziale rispetto a fenomeni di incostituzionalità di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio), Sez. U, n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, Rv. 265111 (decisione emessa in tema di inammissibilità e successione di leggi più favorevoli quanto al trattamento sanzionatorio), Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265106 (emessa nel diverso caso di inammissibilità e illegalità ab origine della pena), Sez. U, n. 12602 del 2016, Ricci, Rv. 266821, sembrano aver delineato un percorso chiaro, secondo cui può vincersi il limite dell’inammissibilità se vi è necessità di rilevare, anche d’ufficio, l’abolizione di un reato o la dichiarazione di incostituzionalità di una norma incriminatrice, così come anche l’illegalità della pena o un trattamento sanzionatorio più favorevole e successivo, in ogni caso, tranne che nell’ipotesi in cui l’inammissibilità derivi da tardività del ricorso.
- Quanto alla questione della depenalizzazione dell’ipotesi di cui all’art. 485 c.p. in relazione all’assegno bancario, occorre puntualizzare che la recentissima pronunzia delle SU 40256/18 ric. Felughi ud 19.7.2018, ha risolto un precedente contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica del titolo di credito, formatosi soprattutto tra pronunzie di questa stessa Sezione e pronunzie della seconda Sezione.
3.1 Invero, secondo un primo orientamento, fatto proprio dalla Quinta Sezione penale – ed alla quale il Collegio aderisce – in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p., la condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di “non trasferibilità” non è più sottoposta a sanzione penale, applicandosi l’art. 491 c.p. soltanto alle falsità commesse su titoli di credito “trasmissibili per girata”, tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili (Sez. 5, n. 32972 del 04/04/2017, Valentini, Rv. 270677; Sez. 5, n. 11999 del 17/01/2017, Torna, Rv. 269710; Sez. 5, n. 3422 del 22/11/2016 (dep.2017), Merolla).
3.2 Tale soluzione è stata adottata alla luce della risalente pronuncia delle Sez. U, n.4 del 20/02/2007, Guarracino, Rv. 11812, la quale ha affermato che la falsità commessa in assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non è punibile a norma dell’art. 491 c.p., ma dell’art. 485 c.p.. Secondo la citata sentenza la ragione della più rigorosa tutela accordata dall’art. 491 c.p. a titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata, nella equiparazione quoad poenam di tali titoli agli “atti pubblici”, non risiede nella loro natura giuridica nè nella loro attitudine alla circolazione illimitata, comuni a tutti i titoli di credito, ma è determinata dal maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi. Ne deriva, secondo le Sezioni Unite Guarracino, che la circolabilità propria dei titoli di credito presi in considerazione dalla norma citata deve esistere in concreto, come requisito essenziale ai fini dell’inquadramento dell’illecito nell’art. 491 c.p. e che non si possa prescindere dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzidetti. La clausola di non trasferibilità apponibile all’assegno bancario o all’assegno circolare (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 43 e 86) immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ne esclude la trasmissibilità per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l’incasso, che ha natura di mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.
3.3 A tale indirizzo si è contrapposto il diverso orientamento della Seconda Sezione, secondo cui la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità risulta ancora oggi penalmente rilevante, nonostante l’abrogazione dell’art. 485 c.p., rientrando nel raggio applicativo del reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (Sez. 2, n.13086 del 01/03/2018, Solla, Rv. 272540; Sez. 2, n. 36670 del 22/06/2017, Milani, Rv. 271111; Sez. 2, n. 12599 del 24/11/2017, Grassi, Rv. 272368). In tal senso è stato dato rilievo al fatto che la nuova disposizione dell’art. 491 c.p., per effetto del D.Lgs. n. 7 del 2016, non distingue le varie tipologie di girate rilevanti, sicchè anche l’assegno bancario non trasferibile rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 491 c.p.. Tale conclusione è fondata sul rilievo che la “girata” in senso tecnico è anche quella effettuata al banchiere per l’incasso, posto che l’assegno contraffatto, anche se non trasferibile, è girabile per l’incasso (c.d. girata impropria) ed in tale momento è ancora possibile che esso eserciti una funzione dissimulatoria, almeno nei confronti dell’impiegato di banca e dell’azienda bancaria.
- Nella fattispecie concreta, in assenza di dati informativi circa la non apposizione della clausola di non trasferibilità – da nessun atto emergente – ed in ragione dell’epoca del commesso reato, cioè (OMISSIS), deve ritenersi che l’assegno in questione fosse emesso ai sensi della nuova normativa diretta a limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore (art.49 d.lgs. 21/11/2007, n. 231), che ha progressivamente eliso la possibilità di ottenere il rilascio di moduli in forma libera, ossia senza l’ordinaria stampigliatura della clausola di non trasferibilità, solo marginalmente tuttora sussistente ex art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 231 del 2007.
5.La recentissima pronunzia delle SU ha, in sostanza, richiamato il perspicuo argomentare della antica decisione SU Guarracino ed ha chiarito che non vi sono neppure nel quadro normativo attuale elementi per distanziarsene, poichè la ratio della tutela dell’art. 491 c.p., anche nella sua nuova formulazione e nella nuova qualificazione giuridica di fattispecie autonoma di reato e non più circostanza aggravante, è rimasta invariata, essendo strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo; tali caratteristiche fattuali ovviamente sono assenti quando – come attualmente avviene di regola – il titolo di credito sia rilasciato dalla banca con già apposta la stampigliatura non trasferibile.
5.1 Le SU hanno, pertanto, affermato il principio per cui la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 c.p. abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a), e trasformato in illecito civile.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, salva la facoltà per l’interessato di adire il Giudice dell’esecuzione in relazione alle conseguenze in termini di pena dell’intervenuta abrogazione del reato ex art. 485 c.p.. Il ricorrente deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018