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Per la Consulta l’art. 4 bis comma 1 Ord. Pen. è incostituzionale. Alt all’ergastolo ostativo”permessi anche ai boss”.

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DAMIANO ALIPRANDI


D’ora in poi saranno i magistrati di sorveglianza a poter concedere o meno il permesso premio agli ergastolani ostativi che hanno scelto di non collaborare con la giustizia. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

Una sentenza storica, quella della Consulta, perché per la prima volta, da quando fu introdotto l’ergastolo ostativo con un decreto emergenziale dopo la strage di Capaci, viene dichiarata incostituzionale quell’automatica presunzione di assoluta mancata rieducazione di una specifica categoria di detenuti e precludendo a essi l’accesso al beneficio penitenziario.

In una nota la Consulta ha sottolineato che tale concessione può essere data sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte – pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti – ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo” ( secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti).

In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Cosa accadrà ora? Anche se il Parlamento non dovesse metterci mano, riscrivendo l’articolo 4 bis come prevedeva, d’altronde, la riforma

originaria dell’ordinamento penitenziario, da oggi in poi i detenuti ergastolani potranno fare istanza alla magistratura di sorveglianza per richiedere il beneficio penitenziario. Ovviamente sarà il giudice a valutare se ci sia stata o meno la cessione di pericolosità, e lo farà anche in base alle informative delle varie Direzioni distrettuali e Nazionale Antimafia.

Da ribadire che ciò riguarda esclusivamente il permesso premio e non gli altri benefici, come ad esempio la liberazione condizionale come sancito dalla sentenza della Corte Europea di Strasburgo, valutando il caso Viola. Ma inevitabilmente, tale sentenza di illegittimità costituzionale del comma uno del 4 bis, apre le porte alla questione degli altri benefici preclusi a prescindere per la mancata collaborazione. Quindi, se il Parlamento non riscrive da capo il 4 bis, magari facendolo ritornare al primo decreto voluto da Falcone, volto a un discorso premiale della collaborazione, ci saranno altri giudici – di Sorveglianza e di Cassazione – che potrebbero sollevare questioni di illegittimità costituzionale anche per gli altri benefici della pena. Prima del 1992, l’ergastolano del passato, pur sottoposto alla tortura dell’incertezza, ha sempre avuto una speranza di non morire in carcere, ora questa probabilità potrebbe in sostanza ritornare per chi ha svolto un percorso trattamentale volto alla visione critica del passato e alla riabilitazione come prevede la Costituzione italiana tutta centrata su una pena che sia proiettata verso la libertà. Non a caso, la parola “ergastolo” non è stata menzionata dai padri costituenti.

La decisione della Consulta, arriva in concomitanza con la laurea in giurisprudenza, con tanto di 110 e lode, conseguita al carcere di Rebibbia dall’ergastolano ostativo Filippo Rignano. Ha 63 anni ed è in carcere dal 1993. «Quando l’hanno arrestato aveva solo la seconda elementare – annuncia il garante dei detenuti della regione Lazio Stefano Anastasìa -, oggi, anche grazie all’impegno e alla dedizione dei docenti e dei tutor dell’Università di Tor Vergata, ha discusso una tesi di laurea in Diritto costituzionale sulla sua condizione giuridica, di condannato all’ergastolo senza possibilità di revisione, conseguendo il massimo dei voti: 110 e lode. Speriamo che la Corte costituzionale consegni alla storia la brutta pagina dell’ergastolo ostativo e dia anche a lui la possibilità di essere valutato da un giudice per il reinserimento sociale che la Costituzione prescrive a beneficio di qualsiasi condannato». E così è stato.

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