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La Magistratura di Sorveglianza alle prese con l’emergenza

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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO, ordinanza 29 aprile 2020; Pres. est. VIGNERA; ric. Z.PENA–ESECUZIONE–RISCHIO DI INFEZIONE DA COVID-19 –RINVIO DELL’ESECUZIONE PER GRAVE INFERMITA’ FISICA –ESCLUSIONE(Cod. pen., art. 147;l.26luglio1975n.354,normesull’ordinamentopenitenziarioesullaesecuzionedellemisureprivativeelimitativedellalibertà,art.47-ter).ESECUZIONE –MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA –PROCEDIMENTO –IN GENERE –DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DE PLANO –PRONUNCIA DEL COLLEGIO –LEGITTIMITA’(Cod. proc. pen., art. 666).N° 2020/1640 SIUSN° 2019/404 SIEP Procura della Repubblica presso il Tribunale di AlessandriaN° 2020/1024 Reg. OrdinanzeIL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZAPER IL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINOcomposto da:1) Dott. Giuseppe VigneraPresidente est.2) Dott. Adele Starita Magistrato di sorveglianza3) Dott. Finzi PaolaEsperto componente4) Dott. Lombardo IvanEsperto componenteha pronunciato la seguenteORDINANZAnei confronti di Z.A., nato a XXXX il XXXX, attualmente detenuto nella Casa circondariale di Alessandria, difeso dall’Avv. G. A. del Foro di Torino, nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica (art. 147 c.p.).++++++++++1.-Con istanza in data 24 marzo 2020 il difensore di Z. A.ha chiesto a favore del predetto il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p.A sostegno della domanda non è stata dedotta alcuna patologia a carico del detenuto, ma soltanto la “gravissima crisi sanitaria in corso nel Paese” e il rischio di contagio all’interno degli istituti penitenziari per la mancanza di misure adeguate, così scrivendosi in particolare: “benchè l’ipotesi non sia prevista dall’art. 147 c.p. in maniera espressa, lo scrivente legale ritiene che il gravissimo rischio di contrarre una malattia potenzialmente mortale quale il covid 19 possa giustificare un’interpretazione analogica del dettato legislativo”.Il 4 aprile 2020 il Responsabile dell’Area sanitaria della Casa circondariale di Alessandria ha riferito che le patologie del detenuto (“una banale cisti nucale ed occasionali odontalgie”) non configurano la “grave infermità fisica” exart. 147 c.p.All’odierna udienza si è eccepita l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.2.-L’istanza va dichiarata inammissibile.Invero:-in base alla stessa prospettazione dell’istante la situazione rappresentata non rientra in alcuna delle ipotesi exart. 147 c.p.;-la norma non si presta ad interpretazioni estensive o analogiche: v. in tal senso Corte cost. 19 aprile 2019 n. 99, che non avrebbe dichiarato incostituzionale l’art. 47-ter, comma 1-ter, O.P. nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche nell’ipotesi di infermità psichica sopravvenuta del detenuto, se fosse stata possibile un’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 147 c.p., il quale è (al pari dell’art. 146 c.p.) espressamente richiamato dalla disposizione dichiarata parzialmente illegittima [nella motivazione della sentenza suindicata, invero, si legge in particolare quanto segue: “neppure può essere applicato” ai detenuti affetti da grave infermità psichica sopravvenuta “l’istituto del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 146, primo comma, numero 3), cod. pen. perché la grave patologia psichica non integra il presupposto della malattia grave in fase così avanzata da essere refrattaria alle terapie. Inoltre i malati psichici non possono nemmeno beneficiare del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. perché questa previsione riguarda soloi casi di ‘grave infermità fisica’. Quest’ultima disposizione non lascia margini per una diversa interpretazionetale da renderla applicabile anche al detenuto che soffra di una patologia psichica”(e quindi a fortiorianche al detenuto -come l’istante -che non soffra di alcuna infermità o, comunque, di una ‘grave infermità’). “Ostano a tale interpretazione tanto il dato testualequanto l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le sole patologie psichiatriche che possono consentire al giudice di disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena sono quelle da cui discendono anche gravi ricadute di tipo fisico”];-del resto, se fosse possibile codesta interpretazione estensiva o analogica, resterebbe privo di giustificazione il recente intervento normativo “svuotacarceri” determinato proprio dall’emergenza epidemiologica da covid-19 (art. 123 d.l. n. 18 del 2020). Non è inutile, infine, sottolineare che in un Stato costituzionale di diritto[quale è il nostro e nel quale tutte le funzioni pubbliche (compresa quella giurisdizionale: v. art. 101, comma 2, Cost.) si esercitano “nei casi, nei modi e nei limiti previsti dalla Legge e dalla Costituzione” (principio di legalità)] non sono ammissibili interpretazioni speciali per situazioni eccezionali(così parafrasandosi quanto ha icasticamente scritto il 28 aprile 2020 il Presidente della Corte costituzionale nella relazione sull’attività della Consulta nel 2019): situazioni eccezionali che vanno fronteggiate con strumenti normativi apprestati ad hocdal Legislatore (quale è, per l’appunto, quello exart. 123 cit.). L’istanza, pertanto, va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. perché “manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge”.3.-A quest’ultimo proposito mette conto ricordare che in base al prevalente orientamento della Corte di cassazione “in materia di esecuzione, la norma che attribuisce al Presidente del Tribunale di sorveglianza la pronuncia della declaratoria di inammissibilità (art. 666, comma secondo, c.p.p.) delle richieste manifestamente infondate, non esclude la pronuncia ‘de plano’ di analoghe decisioni da parte del collegio, sempreché ne ricorrano le condizioni, in quanto non vi è pregiudizio per il diritto di difesa e per l’eventuale esercizio del diritto di impugnazione” (così Cass. pen., Sez. I, sentenza 27 ottobre 2005, n. 43023, Troccoli, Rv. 232710; nello stesso senso Sez. 1, n. 3739 del 14/10/1991, Franceschini, Rv. 188617; Sez. 1, n. 3601 del 24/09/1993, Angelino, Rv. 195341; Sez. 3, n. 3039 del 25/09/1995, Ivanovic, Rv. 202697; Sez. 1, n. 6330 del 12/11/1997, dep. 1998, Boccio, Rv. 209523; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215975).Questo Collegio è consapevole dell’esistenza di una recente pronuncia difforme, la quale si fonda sulla lettera dell’art. 666, comma 2, c.p.p., che attribuisceesclusivamente al presidente il potere di dichiarare de planol’inammissibilità della domandanei casi ivi tassativamente previsti (Cass. pen., Sez. I, sentenza 12 gennaio 2017 n. 17850, Castriotta Rv.270297: “In tema di procedimento di sorveglianza, l’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., attribuisce, nei casi tassativamente previsti, al presidente del collegio di provvedere ‘de plano’alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza; ne consegue la nullità del provvedimento di inammissibilità emesso ‘de plano’ dal collegio in luogo del presidente, configurandosi un’ipotesi di incompetenza funzionale”).Ma quest’ultimo indirizzo non può essere assecondato non solo perché assolutamente minoritario, ma soprattutto perché omette di considerare che “le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni statoe grado del procedimento” (così in motivazione Cass. pen., Sez. II, sentenza 10 luglio 2014 n. 40816, Gualtieri, Rv.260359; nello stesso senso v. ex multisCass. pen., Sez. II, sentenza 14 luglio 2016 n. 33576, Fassih, Rv.267500, nella cui motivazione sta scritto che “l’inammissibilità, costituendo una patologia che riguarda esclusivamente gli atti di una parte processuale, nel caso di specie dell’imputato, deve potere essere rilevata d’ufficio fino al formarsi del giudicato, senza che possano verificarsi forme, non previste dalla legge, di sanatoria. Ne consegue, pertanto, che la causa di inammissibilità è deducibile e rilevabile in ogni stato e grado del processo cautelare e, dunque, anche in sede di giudizio di appello”; conf. Cass. pen., Sez. VI, sentenza 5 febbraio 2015 n. 6717, P.C. in proc. D., Rv. 262272; Cass. pen., Sez. VI, sentenza 14 novembre 2017 n. 8691, Picardi, Rv.272215;nonchè Cass. pen., Sez. I, sentenza 13 luglio 1998 n. 4225, Varriale,Rv.211598,secondo cui “le cause di inammissibilità sono sempre rilevabili anche di ufficio e il loro esame è preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione di ordine processuale”).Anzi, proprio con specifico riferimento alla preclusione processuale exart. 666, comma 2, c.p.p. la rilevabilità ex officioin ogni stato e grado del procedimento è stata ultimamenteribadita dalle Sezioni unite della Suprema Corte(Cass. pen., Sez. Unite, sentenza 19 aprile 2018 n. 40151, Avignone Rv.273650: “In tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., determina la inammissibilità dell’istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità delricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l’abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile”).P.Q.M.dichiara inammissibile la domanda.Torino, 29 aprile 2020 Il Presidente est.Dr. Giuseppe VigneraDepositato nella cancelleria del Tribunaledi Sorveglianza Distrettuale di Torinoil 30 aprile 2020L’Assistente Giudiziario

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