Cercando di dimostrare la volontà politica di dare una risposta alla crisi della giustizia, sotto il profilo della riforma ordinamentale della magistratura, dopo un anno dall’approvazione della delega in materia, la stessa – con alcuni aggiustamenti – viene riproposta con alcune correzioni e modifiche.
Provando a individuare le aree di intervento, queste riguardano: una delega per la riforma ordinamentale della magistratura e per la riforma dell’ordinamento giudiziario militare (Titolo I, artt. 1-8 e Titolo II, art. 23) e disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (artt. 9-22).
Quanto al primo profilo, il primo filo rosso da sottolineare è riconducibile a una filosofia che si può definire di stabilizzazione: si prevede così che le tabelle degli uffici giudiziari siano adottate con periodicità non inferiore a quattro anni; che i chiamati a svolgere funzioni direttive e semidirettive assicurino rispettivamente da quattro a due anni di servizio prima del collocamento a riposo; che i progetti organizzativi dell’ufficio di procura siano adottati con periodicità non inferiore a quattro anni. La maggiore flessibilità dei programmi di gestione nel settore penale da parte dei capi degli uffici giudiziari si giustifica sulla base della necessità di intervenire sollecitamente sulla criticità della quantificazione dei percorsi processuali.
L’altro nucleo della riforma è costituito dalla determinazione dei criteri che devono essere posti alla base della copertura dei posti direttivi e semidirettivi. A tale proposito, sono fissati stringenti requisiti per la nomina, divisi in una articolata serie di indicatori generici e specifici.
Alcuni elementi significativi emergono con riferimento alla procedura di nomina: il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà procedere alla copertura dei posti secondo l’ordine temporale della loro vacanza (tentando così di evitare il loro accorpamento e le c.d. nomine a pacchetto, rischio che a seguito di gentlemen agreement,non sarà evitato); le decisioni saranno precedute dall’audizione dei candidati (prassi, peraltro, già operativa), nonché con l’ascolto (con modalità da definire) dei rappresentanti dell’avvocatura, di magistrati e dirigenti amministrativi assegnati all’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati (profilo assai discutibile, invero).
Indicazioni specifiche sono previste per la nomina a consigliere e a sostituto procuratore generale della Cassazione.
All’art. 3 il disegno di legge delega prevede il riordino della disciplina degli illeciti disciplinari, con la possibilità, nei casi di reiterata violazione dei doveri (specificamente elencati, tra i quali si segnala la violazione dell’obbligo del capo dell’ufficio di adottare le misure organizzative idonee a consentire la definizione del giudizio di impugnazione delle sentenze di condanna nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni urgenti e l’adozione di mirati piani di smaltimento), oltre alla sanzione disciplinare e alla rilevanza sulla valutazione di professionalità, anche la rimozione delle funzioni direttive e semidirettive ed esclusione dal loro svolgimento per i successivi tre anni.
All’art. 4 del disegno di legge delega è altresì prospettata la possibilità per il Consiglio superiore di prevedere – nella valutazione di professionalità – anche quella relativa a situazioni concrete e oggettive che inducano a dubitare del requisito dell’equilibrio che del magistrato.
Sempre in tema della valutazione della professionalità è prevista la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di assistere alle relative discussioni e deliberazioni in sede di consiglio giudiziario.
L’art. 5 del disegno di legge delega prevede la riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura, assicurando l’immediata partecipazione al concorso dopo il conseguimento della laurea quadriennale.
Al tema della contiguità tra politica e magistratura, oltre a quanto si dirà in relazione alle condizioni per l’elezione, da parte del Parlamento, dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura, sono dedicati gli artt. 7 e 8 del Capo II del disegno di legge delega.
In particolare, si prevede l’elevazione da sei mesi a due anni del periodo di ineleggibilità a cariche elettive e di governo; si stabiliscono altresì precise esclusioni nonché limiti temporali e territoriali per il rientro nei ruoli in conseguenza dell’avvenuta elezione, ovvero della mancata elezione, nonché per i magistrati fuori ruolo che abbiano assunto incarichi apicali, inclusi quelli di diretta collaborazione.
Il Titolo II del provvedimento contiene disposizioni – non legge delega – concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (artt. 9 – 22).
In relazione alla introdotta incompatibilità a far parte delle commissioni consiliari dei componenti della sezione disciplinare, il numero dei magistrati della componente delegata è stato elevato da sedici a venti e per rispettare il rapporto di proporzionalità di cui all’art. 104, comma 4, Cost., il numero dei laici è stato elevato da otto a dieci (artt. 9, 10 e 11), con conseguente modifica anche delle maggioranze per la validità delle delibere consiliari. Quanto alla componente laica, l’art. 13 prevede che, previa audizione delle competenti commissioni parlamentari (si tratta di una significativa novità) la scelta riguarda sempre i professori ordinari di università di materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano la carica di parlamentare nazionale od europeo o non l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti e non siano componenti del Governo o non lo siano stati nei cinque anni precedenti, nonché non ricoprano o non abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di consigliere regionale o provinciale delle province di Trento e Bolzano ovvero non siano Presidenti o assessori delle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano o non abbiano ricoperto queste cariche nei cinque anni precedenti, e non ricoprano o non abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di sindaco di Comuni con più di centomila abitanti.
Al fine di eliminare il potere delle correnti sono introdotte modifiche al sistema elettorale.
Il corpo elettorale dei magistrati è diviso in 19 collegi. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
A esclusione del primo collegio, che elegge i due componenti (eletti col maggior numero di voti), gli altri diciotto eleggono un solo componente del C.S.M. Si tratta di collegi formati – con decreto del Ministero della giustizia – in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori prossimo ad un diciassettesimo del corpo elettorale.
Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell’ambito del medesimo collegio uninominale.
Nel primo turno di votazione, in ciascun dei predetti collegi, l’elettore esprime fino a tre preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l’elettore ne esprime più di una, le stesse non possono essere del medesimo genere.
I magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel proprio collegio. La candidatura è corredata della firma di dieci magistrati in servizio nel medesimo collegio. Il magistrato che presenta la lista non può essere candidato.
Viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al precedente periodo, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all’art. 27, comma 5, si procede al ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio. I voti di preferenza ai fini dell’accesso al ballottaggio sono computati applicando per i candidati indicati al secondo e terzo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,80 e 0,70.
Non sembrano esserci divisioni tra giudici e pubblici ministeri e non sembrano esserci riserve di quote legate al genere.
Com’è facilmente comprensibile, le leggi elettorali non sono né buone, né cattive. Ancorché siano chiare le finalità e gli obiettivi pienamente condivisibili nel caso di specie, ancorché non possano escludersi altri meccanismi, molto dipenderà dalla forza che conserveranno le correnti nella permanente possibilità anche con questo rinnovato sistema elettorale di condizionare gli esiti delle votazioni. Si pensi solo ai possibili accordi connessi al doppio turno nei diversi collegi. Invero, la capacità di aggregazione delle correnti che si misurerà nelle prossime elezioni dell’A.N.M., non sembra destinata ad un rapido esaurimento.
Agli artt. 16, 17 e 18 sono disciplinate le modifiche in tema di convocazione degli uffici elettorali, di verifica delle candidature, di votazioni, di scrutinio e di dichiarazione degli eletti.
Con l’art. 19, modificando l’art. 39 della l. n. 195 del 1958, si dispone che “il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio Superiore della Magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue nell’ambito dello stesso collegio per numero di voti. In caso di esaurimento delle possibilità di subentro si procede ad una nuova elezione”.
Come anticipato in esordio, si tratta di un disegno di legge che oltre all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dovrà passare per il vaglio parlamentare e per la parte della delega al successivo esercizio della delega stessa che potrà essere esercitata entro un anno dall’ entrata in vigore della legge.
In politica i tempi non sono secondari, come dimostra abbondantemente l’anno già trascorso, in quanto anche “le riforme urgenti” si legano ai contesti (v. Palamara 1 e Palamara 2).
Di solito queste riflessioni si connotano con auspici pregni di ottimismo. Ancorché azzoppata, la magistratura cercherà di edulcorare la riforma, peraltro, come detto, non particolarmente incisiva, attraverso quei collateralismi che da sempre ne hanno caratterizzato l’azione e che anche in questa situazione non mancheranno di evidenziarsi, sotto traccia. Significativa sarà la lettura delle modifiche che certamente saranno introdotte già in questa fase. Non si possono escludere pure richieste di modifiche “altre”, che richiedono una riforma costituzionale, a tempi lunghi.
Non mancheranno i tentativi di spostare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la magistratura ha nell’attività di lotta e di contrasto della società attraverso azioni e iniziative di alto profilo.
Per dirla tutta, ancora una volta, urge attendere.