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Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione
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                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA PENALE                         
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. COSTANZO    Angelo       -  Presidente   -                     
Dott. VILLONI     Orlando      -  Consigliere  -                     
Dott. CALVANESE   Ersilia      -  Consigliere  -                     
Dott. APRILE      Ercole       -  Consigliere  -                     
Dott. AMOROSO     Riccard -  rel. Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da: 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Pordenone; 
nel procedimento a carico di; 
           S.A., nato a (OMISSIS); 
avverso la sentenza del 18/07/2019 emessa dal Tribunale di Pordenone; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 
generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso per l'annullamento con 
rinvio. 
                 

Fatto RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Pordenone ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di S.A. per essersi il reato ascrittogli, di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3 (ora punito ex art. 570-bis c.p.) estinto per remissione della querela.

In particolare all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 81 c.p. e L. n. 54 del 2006, art. 3 per essersi sottratto all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile di Euro 200,00, dal mese di maggio al mese di settembre del 2012, e della somma di Euro 250,00 dal mese di ottobre 2012 fino al mese di ottobre del 2015, dovuti a titolo di mantenimento in favore della figlia So., nonchè del 50% delle spese straordinarie sostenute da L.A. in favore della predetta figlia. Il Tribunale, ritenendo il detto reato procedibile a querela in forza del richiamo dell’art. 570 c.p., comma 1, e per effetto della intervenuta remissione della querela e della contestuale accettazione da parte dell’imputato, ha dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 c.p..

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. il Pubblico Ministero, deducendo il vizio di violazione di legge chiedendone l’annullamento per essere il giudice incorso nell’errore di ritenere il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. perseguibile a querela, in contrasto con l’interpretazione seguita prima dell’entrata in vigore della riforma che in attuazione del principio della riserva di codice ha disposto l’abrogazione della L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies e L. n. 54 del 2006, art. 3, senza modificare la perseguibilità del delitto ora contemplato dall’art. 570-bis c.p., che si deve ritenere procedibile di ufficio essendo il richiamo all’art. 570 c.p. operato solo quoad poenam.

Dalla procedibilità d’ufficio derivano l’irrilevanza della remissione della querela e l’errata dichiarazione di estinzione del reato. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Secondo quanto già affermato da questa Corte di Cassazione il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dell’art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, essendovi continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 570-bis c.p. e quella prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3.

La delega conferita dalla L. n. 103 del 2017 per l’attuazione della riserva di codice ha infatti natura meramente compilativa, essendo diretta a realizzare una semplice trasposizione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice penale, senza apportare modifiche sostanziali, come peraltro chiarito nella relazione ministeriale allo schema del D.Lgs. in cui si afferma che il nuovo art. 570-bis c.p. assorbe le previsioni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies e di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, specificandosi che la modifica “non incide sul regime di procedibilità di ufficio, la cui corrispondenza a Costituzione è stata comunque affermata ripetutamente dalla Corte Costituzionale (da ultimo sentenza n. 220 del 2015)”.

Pertanto, essendo indubbio il carattere solo formale dell’abrogazione dei reati previsti dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies e dalla L. 8 febbraio 2006, art. 3, senza cioè abolizione delle relative ipotesi criminose, perchè riprese dal nuovo art. 570-bis c.p., ne deriva che risulta immutato anche il regime di procedibilità di ufficio.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il reato previsto dalla norma censurata è sempre stato ritenuto perseguibile d’ufficio.

Tale soluzione interpretativa – avallata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 31 gennaio-31 maggio 2013, n. 23866) – si fondava sul rilievo che il richiamo all’art. 570 c.p., operato dalla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, nonchè dalla L. n. 54 del 2006, art. 3 che a sua volta rinviava al citato L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, fosse finalizzato unicamente a determinare il trattamento sanzionatorio e non potesse, dunque, reputarsi comprensivo del regime di perseguibilità a querela previsto dalla norma richiamata.

Le stesse considerazioni conservano tuttora piena validità per quanto sopra detto sulla natura meramente formale dell’operazione di trasposizione del reato in esame nella nuova norma codicistica, essendo peraltro stata esclusa la voluntas legis di incidere sul regime di procedibilità, sebbene la Corte Costituzionale avesse rilevato proprio nella sentenza richiamata nella citata relazione ministeriale come non si potesse “misconoscere che il sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari risulti, nel suo complesso, frammentario e disarmonico”, ma che, avendo escluso discrasie qualificabili in termini di manifesta irrazionalità, ne aveva rimesso al legislatore la soluzione.

Pertanto, in difetto di nuove disposizioni di legge sul tema della procedibilità, non può che essere confermato il regime di perseguibilità di ufficio previsto per le ipotesi di reato ora punite dall’art. 570-bis c.p..

Devesi, pertanto, disporre l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Trieste competente per la rinnovazione del dibattimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 569 c.p.p., comma 4 e art. 604 c.p.p., comma 6.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. PQM P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Trieste.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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