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Alla Consulta la guida senza patente del prevenuto. Contestata la violazione del principio di legalità e quello rieducativo

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La Cassazione solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 73 del decreto legislativo 159/2011 nella parte in cui punisce con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, senza patente, o, dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. L’ordinanza n° 33749 sostiene infatti che “l’art. 73 violi, anzitutto i principi costituzionali di legalità della pena e di orientamento della pena stessa all’emenda del condannato, ai quali, in base agli articoli 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, deve attenersi la legislazione penale in relazione ai criteri di selezione delle fattispecie incriminatrici ed alla loro ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) “dal momento che l’essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, pure essendo evenienza del tutto estranea al fatto- reato (la guida senza patente) rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume disvalore sul piano penale”.

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