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La durata dei giudizi di impugnazione

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Decorrenza 

le nuove norme in materia di improcedibilità si applicano solo nei procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020.

Durata a regime

Durata massima del giudizio in appello è di 2 anni

durata massima del giudizio in Cassazione è di 1 anno

Proroghe

1). Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine di 2 anni in appello e di 1 anno in Cassazione può essere prorogato per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo:

non è fissato un limite per la durata di tali giudizi

2). per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione mafiosa ai sensi dell’art. 416 bis comma 1 del CP possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di tre anni per l’appello e di un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità:

  • durata massima del giudizio di appello è di 5 anni
  • durata massima del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi

3). per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio di Cassazione:

  • durata massima del giudizio di appello è di 3 anni
  • durata massima del giudizio di cassazione è di 1 anno e 6 mesi

Durata del regime transitorio

Per le impugnazioni proposte entro al fine del 2024 i termini sono rispettivamente:

  • durata massima del giudizio di appello 3 anni
  • durata massima del giudizio di cassazione di 1 anno e 6 mesi
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