Decorrenza
le nuove norme in materia di improcedibilità si applicano solo nei procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020.
Durata a regime
Durata massima del giudizio in appello è di 2 anni
durata massima del giudizio in Cassazione è di 1 anno
Proroghe
1). Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine di 2 anni in appello e di 1 anno in Cassazione può essere prorogato per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo:
non è fissato un limite per la durata di tali giudizi
2). per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione mafiosa ai sensi dell’art. 416 bis comma 1 del CP possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di tre anni per l’appello e di un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità:
- durata massima del giudizio di appello è di 5 anni
- durata massima del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi
3). per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio di Cassazione:
- durata massima del giudizio di appello è di 3 anni
- durata massima del giudizio di cassazione è di 1 anno e 6 mesi
Durata del regime transitorio
Per le impugnazioni proposte entro al fine del 2024 i termini sono rispettivamente:
- durata massima del giudizio di appello 3 anni
- durata massima del giudizio di cassazione di 1 anno e 6 mesi