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Si all’impugnazione anche se il Tribunale ha assolto l’imputato

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Il legislatore ha disciplinato espressamente solo l’ipotesi di declaratoria di improcedibilità dell’azione penale quando nei confronti dell’imputato sia stata pronunciata la condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni causati dal reato. Ma la parte civile è legittimata a proporre appello o ricorso in Cassazione anche contro le sentenze che non abbiano pronunciato statuizioni a suo favore, come ad esempio accade nelle sentenze di assoluzione dell’imputato. In tale caso l’improcedibiltà dovrebbe concludere definitivamente il procedimento, sino ad allora proseguito in forza dell’impugnazione della parte civile; la sentenza penale, tuttavia, come qualsiasi altra decisione che accerti che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, non produrrebbe effetti civile e quindi non precluderebbe alla persona offesa di promuovere un nuovo giudizio dinanzi al competente giudice civile perchè sia accertata la condotta di reato al fine delle statuizioni sulla domanda di risarcimento . Sebbene, ricominciando tutto da capo. Alla parte civile che ritenga ingiusta l’assoluzione dell’imputato da parte del giudice penale converrà, comunque, impugnare la sentenza perchè, se essa passerà in cosa giudicata, farà stato in un successivo giudizio civile. Mentre se il giudizio di appello o di cassazione si concluderà con un’improcedibilità, la sentenza impugnata, che esclude la sussistenza di una condotta illecita dell’imputato, non passerà in giudicato e quindi non potrà essere opposta alla parte civile che farà valere le sue ragioni davanti al giudice civile. L’improcedibilità quindi non esclude di riaprire i giochi in un successivo giudizio civile.

Quanto ai tempi il comma 6 del nuovo articolo 344 bis prevede che il termine di due anni (che se sforato rende l’appello improcedibile) rimanga sospeso per il tempo occorrente alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, disposta nel caso di appello, contro sentenze di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Tuttavia, in tale caso, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva, non potrà eccedere i 60 gg.

C’è anche la possibilità, (in concreto remota), che le questioni civili siano definite nel giudizio penale se l’imputato ne chiede la prosecuzione nonostante l’improcedibilità.

Fin qui le norme della riforma penale. Va detto però che la riforma stessa delega il governo a disciplinare i rapporti tra l’improcedibilità e l’azione civile. ma si tratta appunto di un principio di delega che dovrà essere attuato entro un anno

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