Prima della pandemia
Il processo penale telematico non era ancora partito ma erano in corso sperimentazioni
Novità emergenziali
Fino al 31 dicembre 2021 deposito solo telematico per: atti, documenti e istanze relativi alla chiusura delle indagini preliminari; denunce; querele; istanze di opposizione all’archiviazione; nomina del difensore (rinuncia e revoca). Per gli altri atti consentito il deposito via PEC. Sempre fino al 31 dicembre: udienze in videoconferenza per i detenuti, possibilità di collegamento online nelle indagini preliminari, appello con trattazione scritta.
Eredità per il futuro
La riforma del penale conferma il passaggio al processo telematico. I decreti delegati dovranno prevedere l’obbligo delle modalità digitali per i depositi, le comunicazioni e le notificazioni; individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza; prevedere la trattazione scritta dell’appello
La Giustizia non lascia il web.
Nel penale la spinta al telematico l’ha data la pandemia. Si è partiti dai documenti e dalla chiusura delle indagini preliminari, che da ottobre 2020 devono essere depositati tramite il portale del processo telematico, obbligo poi esteso a denunce, querele, opposizioni all’archiviazione, nomina dei difensori. Non sono mancati malfunzionamenti tecnologici che hanno suscitato le proteste degli avvocati, ma la strada è tracciata e la legge delega di riforma del processo penale, approvata in via definitiva, intende percorrerla fino in fondo. L’obiettivo è rendere la modalità telematica obbligatoria in ogni grado del procedimento penale per depositi, comunicazioni e notificazioni. L’attuazione spetta al governo e dovrà essere graduale. Situazione più delicata per le udienze da remoto e la trattazione scritta nei giudizi di appello. La riforma stabilisce che il Governo individui i casi in cui la partecipazione al procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza ma pone il vincolo del consenso delle parti. In questi mesi le videoudienze, ad eccezione di quelle con detenuti o persone private della libertà, sono state poco utilizzate e la possibilità di ricorrervi, anche quando sono coinvolti solo PM, parti, difensori ed ausiliari del giudice, non è stata prorogata a fine anno. Più usata invece la trattazione scritta dell’appello che è stata prorogata a fine anno ed è prevista anche dalla legge delega sempre a condizione che il ricorrente o l’imputato non chiedano di partecipare.