L’avviso orale emesso dal Questore prima dell’entrata in vigore del codice antimafia (DLGS 159/2011), non è misura di prevenzione e, dunque, non è tra le cause che per l’articolo 120 del CDS ostano al rilascio della patente. Lo afferma il Tribunale di Bologna (Giudice Antonio Costanzo ) in un’ ordinanza del 24 giugno.
Nell’agosto del 2013 il ricorrente si era visto revocare la patente di guida dopo un avviso orale del 24 maggio 2011. Nel 2019 l’uomo ha superato l’esame teorico e prenotato la prova pratica per una nuova patente. ma la motorizzazione gli ha negato l’accesso al secondo test: nel sistema informativo del Ministero dell’Interno era stato inserito un “ostativo” a suo nome a causa di una misura di prevenzione e dunque di un impedimento in base all’articolo 120. L’interessato ha presentato ricorso al Tribunale.
Nell’accogliere la domanda il giudice afferma che l’avviso orale, già previsto dalla legge 1423/1956, “non costituiva vera misura di prevenzione”. Aggiunge che, solo con il DLGS 159/2011, quell’avviso è stato incluso tra le misure di prevenzione personali.
Inoltre l’articolo 116 del DLGS 159/2011 dispone che i richiami alla legge 1423/1956 si intendono “riferiti alle corrispondenti disposizioni” di quello stesso decreto. Ma il successivo articolo 117 prevede che, nei procedimenti nei quali era stata già formulata proposta di applicazione della misura, “continuano ad applicarsi le norme previgenti”.
Dunque, l’avviso orale del 24 maggio 2011 non poteva giustificare, nell’agosto 2019, il diniego di rilascio della nuova patente in base all’articolo 120 del codice della strada, quell’avviso non era, nell’epoca in cui era stato emesso, una misura di prevenzione. Così il Tribunale ha dichiarato l’insussistenza di ragioni ostative al rilascio della patente.