fbpx
Lun Mer Ven 15:30 -19:30

Sanzioni sostitutive estese per condanne fino a 4 anni

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Sanzioni sostitutive estese per condanne fino a 4 anni
0 Comments

la legge delega di riforma penale (134/2021) modifica radicalmente la disciplina-ormai quarantennale- delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (legge 689/1981) il cui insuccesso applicativo è testimoniato dai dati ufficiali che vedono- al 15 aprile 2021- la semidetenzione applicata soltanto a due persone e la libertà controllata applicata a 104 soggetti a fronte delle oltre 64.000 persone in esecuzione, a quella data, di misure alternative (misure di comunità).

Si tratta di profili critici ben noti agli operatori che, anche la commissione di studio, voluta dalla ministra Marta Cartabia e presieduta da Giorgio Lattanzi, ha considerato per elaborare la proposta di riforma, in parte confluita nella legge delega approvata dal parlamento, e che è entrata in vigore il 19 ottobre.

Va precisato, intanto che si tratta di una delega: le novità delineate dalla legge devono essere attuate dai decreti legislativi da emanare entro un anno.

Quanto alle misure, si innalza da due a quattro anni il limite massimo entro il quale la pena detentiva potrà essere sostituita dal giudice; sono abolite le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e al loro posto si introducono la detenzione domiciliare e la semilibertà.

La scelta politica di non adottare, quale pena sostitutiva anche l’affidamento al servizio sociale crea un paradosso applicativo per cui il condannato alla pena detentiva, solo se non sostituita con la detenzione domiciliare o la semilibertà, avrà la possibilità di ottenere dal giudice di sorveglianza da “libero sospeso” (articolo 656 comma 5 CPP) la (meno afflittiva) misura alternativa dell’affidamento in prova “allargato” (art. 47 comma 3 bis legge 354/1975 ordinamento penitenziario).

Viene inoltre modificata la pena pecuniaria e potenziato il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di patteggiamento o decreto penale di condanna il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, comporterà anche la revoca della confisca eventualmente disposta, purchè non si tratti di confisca obbligatoria. Per assicurare l’effettività delle nuove pene viene per tutte esclusa la sospensione condizionale (art. 163 codice penale).

L’applicazione delle nuove pene sostitutive verrà disposta dal giudice delle cognizione che potrà avvalersi dell’UEPE in relazione ad ogni tipo di reato e potrà essere applicata anche nei confronti di chi ne abbia già in precedenza beneficiato.

La discrezionalità del giudice, che dovrà essere regolata in sede attuativa, pare comunque essere sganciata dal consenso dell’interessato (la cui non opposizione è richiesta solo per il lavoro di pubblica utilità) con l’effetto che al condannato potrebbe imposta l’esecuzione della semilibertà o della detenzione domiciliare in relazione a condanne per le quali in base agli artt. 656 comma 5 e 678 cpp avrebbe potuto ottenere ben più ampie misure, quali l’affidamento al servizio sociale (articolo 47 comma 3 e 3 bis OP) , l’affidamento terapeutico (articolo 94 DPR 309/90) o la sospensione della pena (articolo 90 DPR 309(/90). La riforma appare dunque improntata a un rafforzamento della componente retributiva della sanzione penale in distonia con il principio rieducativo e riparativo che pure la ministra ha posto a base ideale dell’intervento riformatore.

 

Condividi

Invia con WhatsApp