La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si concretizza nell’inserimento stabile nella struttura organizzativa dell’associazione. Inserimento che deve dimostrarsi idoneo, nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio criminale per il raggiungimento delle comuni finalità delittuose. L’affiliazione rituale, poi, può costituire grave indizio della condotta di adesione all’associazione in tutti i casi in cui non costituisce una semplice manifestazione di volontà, ma diventa invece espressione “di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione”. In questi termini conclude la sentenza delle Sezioni Unite penali n° 36958 depositata ad ottobre 2021 ritenendo la “semplice” affiliazione da sola non sufficiente ad attestare la partecipazione ad organizzazione criminale. In questo senso, allora, le Sezioni Unite, in un caso di due fratelli accusati di partecipazione alla n’drangheta e sottoposti a custodia cautelare perchè indiziati del reato previsto dall’articolo 416 bis codice penale annullano l’ordinanza del GIP favorevole alla conservazione della detenzione e rinviando al Tribunale di Reggio Calabria gli chiedono di individuare se, l’affiliazione dei fratelli all’associazione criminale può fare ritenere quella formalizzazione come elemento integrante la stabile “messa a disposizione”. Compito che le stesse Sezioni Unite qualificano come “delicato”.
L’invito è perciò ad una considerazione dinamica dell’attività partecipativa non accontentandosi di quella che le Sezioni Unite qualificano come “scoricatoie interpretative” irrispettose oltretutto del principio di proporzionalità tra reato e sanzione (nel caso dell’associazione criminale, evidentemente, con misure assai gravi anche solo per l’indagato). Una prospettiva corroborata anche dalla disciplina Europea dove il riferimento è alla decisione quadro n° 2008/841/ GAI del Consiglio, relativa alla lotta alla criminalità organizzata. Non basta così la dimostrazione del semplice accordo di ingresso o la presenza di altre condizioni soggettive se non accompagnata “da un concreto connotato di effettiva agevolazione”. Il comportamento finito sotto la lente degli organi investigativi allora deve essere indirizzato a favorire in concreto obiettivi criminali e non in linea puramente teorica. De resto, sottolinea ancora la sentenza, quando il legislatore ha voluto incriminare il solo reclutamento lo ha fatto con una specifica disposizione come nel caso del terrorismo (art. 270 quater del codice penale).