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Va motivato il sequestro prima della fine del giudizio- Sezioni Unite

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Il sequestro preventivo deve illustrare i motivi, della sussistenza del pericolo, che giustificano la misura cautelare, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. A nulla rileva che per il reato perseguito la confisca sia obbligatoria in caso di condanna. Unica eccezione a tale obbligo motivazionale concerne le ipotesi del sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato, per le quali è sufficiente specificare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. A fornire questi principi sono le Sezioni Unite penali della Cassazione con la sentenza n° 36959 che dovrebbe porre fine a un ampio dibattito sugli obblighi motivazionali del periculum in mora nei provvedimenti di sequestro finalizzati alla successiva confisca. La pronuncia interessa particolarmente i reati tributari per i quali spesso vengono eseguiti sequestri preventivi (diretti per equivalente) finalizzati in caso di condanna alla successiva confisca obbligatoria. La questione trae origine dalla differente posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità sull’esistenza dell’obbligo di motivazione non solo degli indizi di reità (fumus) ma anche del periculum in mora in caso di sequestro per equivalente finalizzato alla confisca. Secondo un primo orientamento il provvedimento di sequestro non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto, in quanto proprio perchè confiscabili (facoltativamente od obbligatoriamente) sono oggettivamente pericolose. Altro orientamento esclude, anche alla luce dell’esigenza di tutela del diritto di proprietà, ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità richiedendo in caso di sequestro una espressa motivazione sul periculum in mora che giustifichi l’apposizione del vincolo.

Le sensioni Unite hanno ritenuto obbligatoria la motivazione del periculum nei provvedimenti di sequestro e ciò a prescindere che si tratti di reati per i quali la confisca è obbligatoria o facoltativa. Si tratta comunque di una anticipata apprensione dei beni rispetto al giudizio definitivo. In altre parole la previsione per determinati reati (ed è proprio il caso dei delitti tributari) della confisca obbligatoria in caso di condanna definitiva non comporta anche l’obbligatorietà del relativo sequestro. E’ quindi l’esigenza anticipatoria della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare la motivazione del provvedimento e quindi ogni qualvolta la confisca sia condizionata dalla legge alla sentenza di condanna o al patteggiamento il giudice deve spiegare le ragioni dell’impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. Fanno eccezione le cose intrinsecamente illecite, cioè quelle la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Per queste è sufficiente una motivazione che dia conto della natura del bene.

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