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Giustizia penale al via la riforma. Diritto comunitario direttiva 343/2016 rimedi successivi ampliata la gamma

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La delega richiede la formulazione di una disciplina che armonizzi la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall’articolo 9 della direttiva UE 343/2016 del parlamento Europeo e del Consiglio del 9 maggio 2016 (meglio nota come direttiva sulla presunzione di innocenza), cioè in particolare “il diritto ad un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame delle nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria”. Quanto invece alla proposizione dell’appello avverso le sentenze emesse in assenza verrà disciplinato l’ampliamento del termine per impugnare per il difensore dell’assente. Il difensore potrà impugnare solo se munito di specifico mandato rilasciato dopo la sentenza nel quale l’imputato deve dichiarare o eleggere domicilio. La riforma chiede la formulazione di regole diverse nelle ipotesi in cui l’assenza riguardi un imputato nei confronti del quale è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare sia quando non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di latitanza sia quando la latitanza sia stata dichiarata. Per la prima ipotesi, nella quale la mancanza di una dichiarazione di latitanza può di certo riconnettersi alla necessità di portare a termine ulteriori ricerche il legislatore delegante si limita a sottolineare genericamente la necessità di “opportune deroghe”. Per l’ipotesi di processo a imputato già dichiarato latitante e quindi dopo che siano state completate le ricerche e sono risultate vane la delega stabilisce che la disciplina derogatoria dovrà consentire di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell’effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell’imputato del suo diritto a comparire al dibattimento. Viene sempre fatta la possibilità di rimedi successivi quali quelli che dovranno essere introdotti per armonizzare il codice di rito con l’articolo 9 della direttiva UE 2016/343, che dovranno articolarsi in una gamma più ampia rispetto al solo procedimento di rescissione del giudicato oggi contemplato dall’articolo 629 bis del CPP. Infine si affida al legislatore delegato il compito di rivedere integralmente la disciplina della latitanza oggi contenuta negli artt. 295 e 296 cpp  al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l’effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi. Non quindi una mera presa d’atto delle vane ricerche attestate dalla polizia giudiziaria.

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