Importanti modifiche riguardano la disciplina dell’iscrizione della notizia di reato (articolo 1 comma 9 lettere da p) a s)). Il tema è stato affrontato ponendosi in evidenza le due opposte problematiche che la pratica ha portato ad evidenziare: da un lato l’eccesso di iscrizioni a modello 21 (a carico di noti) con tutti gli effetti pregiudizievoli che ne conseguono pure in assenza di un adeguato quadro indiziario soggettivamente indirizzato; dall’altro e per converso la tardività dell’iscrizione o peggio la mancata iscrizione pure in presenza delle condizioni di legge con il conseguente abuso della dilatazione del termine di decorrenza delle indagini preliminari. A questi inconvenienti il legislatore ha inteso porre rimedio richiamando l’attenzione sul fatto che l’iscrizione a carico di una persona (modello 21) può e deve essere fatta non per il solo fatto che una persona sia indicata in denuncia come autrice del reato ma, solo se emerga al momento dell’iscrizione, in uno con il fumus del reato, anche un quadro indiziario “soggettivamente indirizzato” a carico di quel soggetto. Come bene evidenziato anche dalla Cassazione l’obbligo dell’iscrizione a modello 21 infatti nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti. Diversamente l’iscrizione sarebbe arbitraria anche se a volte tralaticiamente giustificata con l’improprio richiamo all’atto dovuto per la necessità di compiere attività irripetibili: ma dimenticando in proposito che, per assunto pacifico, l’atto irripetibile sarebbe pure sempre successivamente utilizzabile nei confronti del soggetto che non era indagabile e lo diventi solo successivamente. E’ proprio questa condotta superficiale che, per esempio, ha portato e porta a frettolose iscrizioni a carico di tutti indistintamente i sanitari che si sino occupati di un paziente deceduto senza specifici approfondimenti e solo per la necessità di effettuare una autopsia (che ben potrebbe eseguirsi iscrivendo a modello 44). Ed è questa stessa condotta che ha mosso il legislatore, con il principio di delega, che vuole che vengano “precisati” i presupposti per l’iscrizione nel registri di cui all’art. 335 del cpp in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza ed uniformità delle iscrizioni. Il legislatore delegato sarà dunque chiamato a contrastare gli abusi delle mancate o tardive iscrizioni e ciò anche grazie al ruolo che sarà attribuito al giudice per le indagini preliminari che potrà essere chiamato ad ordinare l’iscrizione mancata e finanche a retrodatarla laddove indebitamente posticipata.