La riforma dell’udienza preliminare punta a trasformare un momento processuale transitorio, quale oggi è, in una fase di pregnante valutazione della fondatezza dell’accusa. La finalità che si pone la norma è deflattiva visto che dovrebbe consentire la celebrazione del dibattimento in un numero di casi inferiore ad oggi. Oggi, l’udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi nei quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo sul tasso di proscioglimento in dibattimento. La delega interviene sotto diversi aspetti. Prima di tutto esclude dal catalogo dei reati per cui è prevista l’udienza preliminare tutti quelli puniti con la reclusione fino a 6 anni, anche se congiunta alla multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento; in questi casi il PM emetterà decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale monocratico che procederà alla trattazione della nuova udienza filtro. L’altra novità è quella che riguarda il cambiamento della regola di giudizio. Non più come ora la mera sostenibilità dell’accusa in giudizio in base agli atti di indagine bensì la ragionevole previsione della condanna derivante dagli elementi acquisiti anche nel corso dell’udienza. L’obiettivo del legislatore è dunque quello di innescare di fronte al giudice dell’udienza preliminare una fase di significativa cognizione in cui l’imputato avrà interesse a produrre il maggior numero di elementi a discarico. Va detto tuttavia che attribuire al GUP il potere di entrare così intensamente nel merito dell’accusa rischia di diminuire l’interesse degli imputati verso il giudizio abbreviato rispetto al quale la riforma non interviene con altrettanta efficacia in termini di misure che lo rendano effettivamente un rito di favore. Sempre in ottica deflattiva si colloca la parte della delega in cui vengono definiti i poteri di intervento del GUP sul capo di imputazione. In particolare qualora difetti dei requisiti di chiarezza e precisione stabiliti dall’art. 417 Cpp e il PM non provveda alla riformulazione dell’imputazione il giudice potrà dichiararne la nullità anche d’ufficio disponendo la restituzione degli atti all’ufficio dell’accusa. Nello stesso modo potrà procedere nei casi in cui ritenga che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di una misura di sicurezza nonchè i relativi articoli di legge non siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti processuali. La delega contiene disposizioni relative anche alla parte civile. Nei processi che prevedono l’udienza preliminare dovrà costituirsi entro il termine stabilito dall’art. 420 Cpp a pena di decadenza. Infine, i decreti legislativi dovranno prevedere che, salva l’espressa volontà contraria della parte rappresentata, la procura speciale rilasciata al difensore possa attribuirgli la facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione di parte civile, in modo da garantirgli il potere di costituirsi. Si tratta di una modifica in linea con la sentenza n° 12213/2017 delle Sezioni Unite in cui è stato precisato che il sostituto processuale può presentare l’atto di costituzione se tale facoltà è espressamente prevista nella procura al difensore.