Il proliferare delle ipotesi di confisca per equivalente dei proventi del reato rende spesso complesse le modalità della loro esecuzione, soprattutto se la confisca non è preceduta da un sequestro che abbia individuato in modo preciso i beni oggetto del vincolo. La riforma interviene delegando il governo a prevedere che l’esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità dell’esecuzione delle pene pecuniarie. La disciplina per l’esecuzione delle pene pecuniarie prevede che, decorso un mese dalla irrevocabilità della statuizione che ha disposto la confisca, la cancelleria del giudice dell’esecuzione trasmetta all’interessato un invito al pagamento spontaneo entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, il concessionario per la riscossione dei tributi potrà procedere con l’esecuzione coattiva. Qualora anche questa non consenta il recupero della somma dovuta, la cancelleria trasmette gli atti al PM che attiva la procedura di insolvibilità davanti al magistrato di sorveglianza che può concludersi con la conversione della pena pecuniaria ex art. 136 Cp. Il magistrato di sorveglianza prima di procedere con la conversione può disporre nuovi accertamenti sullo stato di insolvenza del condannato e la rateizzazione della somma dovuta. La legge delega prevede, inoltre, che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avverrà nei modi previsti dagli artt. 534 bis e 592 bis del Cpc; si tratta di una modifica volta a decongestionare le cancellerie penali dagli onerosi adempimenti relativi alla liquidazione dei beni immobili, privilegiando gli strumenti tipici della giurisdizione civile caratterizzati dalla delega delle operazioni di vendita a figure professionali come Notai, avvocati e commercialisti iscritti in appositi elenchi istituiti presso i tribunali. Per quanto concerne l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di quelli confiscati si dovrà adottare una disciplina conforme a quanto prevede l’art. 104 bis delle norme di attuazione Cpp cioè una norma incentrata sulla figura dell’amministratore giudiziario – scelto all’interno dell’albo nazionale, ex art. 35 Dlgs 159/2011 – e sulla tutela dei diritti reali e di godimento dei terzi.