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Contravvenzioni. Non punibilità se c’è ravvedimento rapido. L’iter è sospeso in attesa del ravvedimento

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La disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sarà caratterizzata dall’incentivazione del tempestivo ravvedimento operoso dell’autore del reato, dal cui buon esito egli potrà beneficiare della non punibilità della sua condotta. I decreti legislativi dovranno prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata ad operare nella fase delle indagini preliminari per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore del pagamento di una somma determinata in una frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. In alternativa al pagamento della somma di denaro dovrà essere concessa la possibilità di prestazione del lavoro di pubblica utilità. L’adempimento tardivo delle prescrizioni configurerà comunque una circostanza attenuante. Non è un meccanismo premiale nuovo per l’ordinamento penale: la possibilità di estinzione del reato in seguito al ravvedimento operoso è già operante, ai sensi dell’articolo 24 del Dlgs 758/1994, per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, nonchè, in forza dell’articolo 318 septies del Dlgs 152/06, per quelle in materia ambientale. All’interno del catalogo previsto dal Cp e dalle leggi speciali il legislatore delegato dovrà individuare le contravvenzioni per le quali consentire l’accesso alla nuova causa di estinzione del reato tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie e/o risarcitorie. Il beneficio non potrà operare qualora con le contravvenzioni concorrano dei delitti. L’organo accertatore della contravvenzione avrà comunque l’obbligo di trasmettere la comunicazione della notizia di reato alla procura della repubblica nei modi previsti dall’art. 347 del Cpp. Tuttavia, il legislatore delegato, dovrà prevedere la sospensione del procedimento penale, dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro di cui all’art. 335 cpp, sino a quando il PM avrà ricevuto la comunicazione dell’adempimento o inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro dovuta. La comunicazione, per evitare inutili periodi di stasi dei tempi processuali, dovrà arrivare al PM entro un termine massimo. Le potenzialità deflattive sulla giurisdizione penale del nuovo istituto sono evidenti dato che la maggior parte dei compiti sono devoluti all’autorità amministrativa. Il PM ha un ruolo meramente passivo e non è inoltre contemplato uno specifico intervento del giudice che dovrà solamente disporre l’archiviazione del procedimento in seguito all’adempimento della prescrizione e al pagamento della somma.

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