La riforma muove dall’idea che il carcere debba essere una pena residuale e vadano privilegiate le misure alternative alla detenzione. Il principio trova declinazione nelle disposizioni della delega in materia di riforma delle pene pecuniarie e delle sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi. Per quanto concerne le prime, la legge delega è piuttosto generica, prevedendo -in sintesi – che l’attuale sistema debba essere razionalizzato e semplificato secondo criteri di equità, efficienza ed effettività. Più analitiche sono le novità che riguardano le sanzioni sostitutive fondate sulla riscrittura organica delle norme attualmente previste dalla legge 689/1981; in particolare dovranno essere abolite le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata in favore della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria. La concessione delle sanzioni sostitutive sarà possibile quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso le opportune prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati. Inoltre, la legge delega stabilisce che, le nuove norme, dovranno assicurare il coordinamento con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario per l’accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare in relazione alle condizioni soggettive del reo. Una novità significativa riguarda il tetto di pena delle sanzioni sostitutive che potranno essere concesse sia in caso di condanna, sia di sentenza di patteggiamento: entro 4 anni per la semilibertà e la detenzione domiciliare; entro tre anni per il lavoro di pubblica utilità; entro un anno per la pena pecuniaria. La sostituzione con la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità potrà essere contenuta anche nel decreto penale di condanna se il condannato non si opporrà. La disciplina sostanziale e processuale delle nuove sanzioni sostitutive sarà mutuata per la semilibertà e la detenzione domiciliare dall’ordinamento penitenziario (legge 354/1975) mentre per il lavoro di pubblica utilità dalle norme che disciplinano il processo penale davanti al giudice di pace (Dlgs 274/2000), fermo restando che il lavoro di pubblica utilità dovrà avere una pena corrispondente a quella della pena detentiva sostituita. Alle nuove sanzioni sostitutive non potranno essere applicate le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena. In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di patteggiamento, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato da risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporterà la revoca della confisca, fatta salva la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituisce reato. Quanto alle pene sostitutive pecuniarie la riforma stabilisce che il valore giornaliero di conversione possa essere determinato dal giudice – in modo da evitare che la sostituzione risulti troppo onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare- nella misura minima di 250 euro e in quella massima di 2.500 euro che scende a 250 in caso di decreto penale di condanna.