Le sezioni Unite della Cassazione (sentenza 13681/2016) combinano l’esigenza di proporzione e ragionevolezza delle pene con quella deflattiva, “scopo primario è espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente”. La non punibilità per tenuità implica la sussistenza del reato: se invece il fatto è privo di offensività, l’imputato va prosciolto nel merito. Rispetto ai presupposti attuali (reati con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o pena pecuniaria, sola o congiunta a tale pena detentiva, in uno all’offesa di particolare tenuità e al comportamento non abituale), la delega amplia il catalogo delle condotte suscettibili di “particolare tenuità” comprendendo i reati la cui pena detentiva non superi nel minimo i due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. la modifica quindi è tarata non sul massimo ma sul minimo edittale per individuare i reati bagatellari, estendere l’effetto deflattivo ed eliminare aspetti di irragionevolezza che hanno fatto intervenire la Corte Costituzionale: su un caso di ricettazione attenuata (articolo 648 comma 2 del codice penale) ha ritenuto irragionevole che il legislatore non consenta di applicare la causa di non punibilità per i casi in cui non sia prevista una pena minima edittale, auspicando un intervento del legislatore teso a “fissare un minimo relativo di portata generale al di sotto del quale l’applicazione dell’esimente …non potrebbe essere preclusa dall’entità del massimo edittale”.