Alle Sezioni Unite penali della Cassazione il compito di definire il perimetro della causa di non punibilità per tenuità del fatto, decidendo se la continuazione tra reati rappresenta un ostacolo insormontabile. L’ordinanza n° 39174 della Quinta sezione penale, infatti, ha sollevato la questione, dopo avere constato i divergenti orientamenti presi nel corso del tempo. Del resto, come ricorda ora la Cassazione, la compatibilità tra tenuità del fatto con la continuazione è stato ritenuto da subito uno degli aspetti più problematici del nuovo articolo 131 bis del Cp. Già nel 2016 le sezioni unite furono chiamate ad esprimersi, sentenza n° 13681, ma si soffermarono soprattutto sulla forza impeditiva del precedente giudiziario arrivando alla conclusione che da solo non doveva essere considerato un ostacolo al riconoscimento. A fronteggiarsi sono invece letture diverse. Con un primo orientamento, che fa leva sul detonare letterale dell’articolo 131 bis, che nega la causa di non punibilità al delinquente abituale, per cui lo sbarramento opera non solo nel caso di pregresso accertamento giudiziale dell’abitualità, ma anche con riferimento a condotte prese in considerazione nell’ambito del medesimo procedimento e quindi anche con riferimento a reati legati dal vincolo della continuazione. In questo senso, per esempio, la sentenza n° 3353/17 che esclude alla radice l’applicabilità della tenuità nel caso di più reati esecutivi di un medesimo disegno criminoso, che, anche se unificati sul piano del trattamento sanzionatorio, sono espressione di un comportamento abituale e di una devianza non occasionale che impedisce il beneficio perchè a mancare è l’indispensabile requisito della trascurabile offensività.
In altra direzione vanno invece pronunce che considerano comunque compatibili, a determinate condizioni, reato continuato e non punibilità,. Si tratta di sentenze che valorizzano di volta in volta una pluralità di elementi come la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e successiva al reato, gli interessi colpiti e quelli che il colpevole intendeva perseguire. La conclusione di questo filone giurisprudenziale è che la tenuità del fatto può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dalla continuazione ma comunque non espressivi di una inclinazione al crimine.