Le nuove regole sulla prescrizione previste dalla legge di riforma del processo penale trovano applicazione per i reati consumati dal 1 gennaio 2020 e non dal 19 ottobre scorso data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. E’ questa l’interpretazione dell’ufficio del Massimario della Corte di cassazione che, se confermata, comporterà che le nuove regole riguarderanno anche i reati tributari commessi con le dichiarazioni presentate nel 2020 (relative al periodo di imposta 2019). La legge 3/19 (cosiddetta riforma Bonafede) aveva introdotto tra le cause di sospensione del corso della prescrizione (art. 159 Cp.) anche la pronuncia della sentenza di 1 grado o del decreto di condanna. Per espressa previsione tale novità è entrata in vigore il 1 gennaio 2020. Tra le disposizioni contenute nella recente legge 134/2021 di delega per l’efficienza del processo penale, aventi effetto immediato, vi è anche l’abrogazione della causa di sospensione (di cui alla legge 3/19) e l’introduzione dell’Istituto (art. 161 bis Cp) della cessazione del corso della prescrizione. In base a questa nuova norma, la pronuncia della sentenza di primo grado – di condanna o di assoluzione- comporta, non la sospensione (come previsto dalla riforma Bonafede), ma la definitiva cessazione del corso della prescrizione. Viene così introdotto un terzo istituto (oltre alla sospensione ed alla interruzione) che influisce sul corso della prescrizione bloccandolo definitivamente. I termini prescrizionali devono ora essere calcolati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e quindi l’estinzione del reato per prescrizione non potrà più essere dichiarata nel giudizio di impugnazione. Per tale fase, infatti, (successiva alla sentenza di primo grado) trovano applicazione altri termini (non prescrizionali) ma relativi alla (ragionevole) durata del processo che in caso di sforamento possono comportare l’improcedibilità dell’azione penale. Mentre per le nuove disposizioni sulla durata del giudizio di impugnazione, la legge 134/2021 espressamente prevede la loro decorrenza (procedimenti di impugnazione per reati commessi dal 1 gennaio 2020), per le regole sulla cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non viene previsto nulla. Secondo costante giurisprudenza anche della Corte costituzionale la prescrizione del reato (comprendendo anche sospensione ed interruzione) costituisce di fatto un istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona. Così in ossequio al principio di legalità eventuali nuove norme:
- se sfavorevoli al reo sono irretroattive, quindi si applicano ai reati commessi dall’entrata in vigore di tali disposizioni;
- se più favorevoli sono retroattive e quindi si applicano anche per il passato; Applicando tali principi dovrebbe conseguirne che le nuove norme sulla cessazione della prescrizione dovrebbero trovare applicazione ai reati commessi dal 19 ottobre 2021 (entrata in vigore della legge 134/2021).
Secondo l’ufficio del massimario della Cassazione, invece, la norma si porrebbe in rapporto di continuità normativa con la precedente causa di sospensione abrogata perchè entrambe le disposizioni, in sostanza, comportano un blocco tendenzialmente definitivo del decorso della prescrizione. ne conseguirebbe l’applicazione ai reati commessi si n dal 1 gennaio 2020 della nuova prescrizione. Fermo restando che l’ipotizzata continuità normativa desta qualche perplessità perchè i due istituti, quello abrogato sulla sospensione e quello neo introdotto (sulla cessazione) hanno chiaramente natura ed implicazioni differenti, la soluzione interpretativa della questione comporta rilevanti effetti pratici per i reati tributari.