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Reddito di cittadinanza, false dichiarazioni non sempre sanzionate

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Reddito di cittadinanza, false dichiarazioni non sempre sanzionate
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La Cassazione cambia orientamento sul reddito di cittadinanza e con la sentenza n° 44366/2021 della terza sezione penale depositata il 1 dicembre 2021 restringe l’area della rilevanza penale. Infatti, non ogni falsa dichiarazione sui requisiti che danno diritto all’assegno deve  essere sanzionata come sinora ritenuto dalla giurisprudenza della Corte, ma solo quelle in grado di determinare la corresponsione.

La Cassazione ricorda l’orientamento che vede integrato il reato previsto dall’art. 7 del DL 4 del 2019, il provvedimento che istituì il reddito di cittadinanza, dalle false indicazioni oppure dalle omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento dell’assegno indipendentemente dall’effettiva esistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. Una conclusione che la Corte ha raggiunto mutuando soprattutto i principi via via consolidatisi in materia di accesso al patrocinio a spese dello stato.

La sentenza in esame prende le distanze da questo orientamento che considera “non del tutto soddisfacente” perchè rende possibile infliggere una sanzione “cioè la più grave delle sanzioni che l’ordinamento consente, anche alla sola violazione di un obbligo privo di concreta offensività , posto che tale violazione potrebbe non avere condotto, se il beneficio non fosse stato “indebitamente” richiesto stante la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali per la sua erogazione ad alcun effettivo nocumento per l’ente erogatore”.

Per la Cassazione infatti la disciplina del gratuito patrocinio mai richiama come invece prevede quella dell’assegno di cittadinanza ilfatto che attraverso le false dichiarazioni si è cercato di ottenere indebitamente un beneficio. Dove a venire valorizzato nella riflessione è proprio quell’avverbio “indebitamente” che permette alla corte di distinguere tra una volontà di accesso al beneficio messa in atto in assenza degli elementi formali che avrebbero consentito l’erogazione, da una volonytà indirizzata a un riconoscimento contro il diritto cioè contro gli elementi sostanzaili per il riconoscimento.

Appare così conclude la sentenza piu imn line a con i prioncipi costituzionalei sull’egffettiva ogffensivita del reato ritenere che con l’0esperessione “al fine di iottenere indebitamente il beneficio” la legge abbia inteso attribuire rilevanza penakle ai sili casi in cui le false dichiarazioni avevano come obiettivo quello di ottenere un beneficio altrimenti non dovuto.

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