In caso di domicilio dichiarato eletto o determinato, il tentativo di notificazione a mezzo posta, tramite l’ufficio postale, non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, comporta, senza necessità di altri adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile. In tale caso, come nella dichiarazione di domicilio mancante, insufficiente o inidonea, l’ufficiale giudiziario dovrà consegnare al difensore.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n° 14573) hanno chiarito i dubbi della sezione remittente in merito agli effetti dell’attestazione di irreperibilità nel caso della notificazione a mezzo posta dell’atto all’imputato che abbia dichiarato o eletto il domicilio come previsto dall’art. 161 cpp. I giudici del rinvio si chiedevano se l’attestazione di irreperibilità imponesse in ogni caso, al fine del regolare perfezionamento della notifica, la necessità di attivare un nuovo procedimento con le modalità ordinarie secondo l’art. 170 comma 3 cpp.
La norma in questione prevede infatti che “qualora l’ufficio postale le restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari”.
Il Supremo collegio chiarisce che per integrare il presupposto dell’impossibilità della notifica, secondo l’articolo 161 comma 4, basta l’attestazione del mancato reperimento dell’imputato nel domicilio dichiarato o eletto, senza altre indagini.
La non reperibilità per destinatario sconosciuto, trasferito ecc. rientra nel raggio d’azione della nuova disciplina della notificazione (legge 205/2017, articolo 1 comma 461) che è intervenuta sull’articolo 9 della legge 890/1982. La nuova versione dispone che l’irreperibilità va documentata dall’agente postale con attestazione datata e sottoscritta nell’avviso di ricevimento, cui segue la restituzione del plico al mittente.
Le Sezioni unite ribadiscono dunque la perfetta parità tra la notificazione a mezzo posta o ufficiale giudiziario. Una sovrapponibilità che rende valida l’attività di ricerca svolta dall’agente postale e fidefacienti le sue attestazioni. Quanto all’articolo 170 comma 3 del cpp si deve ritenere che – nel prevedere la notificazione nei modi ordinari, nel caso di restituzione del piego per irreperibilità – la norma si riferisca all’esigenza di seguire le due vie indicate dal Codice di rito. Quella disegnata dagli articoli 159 e 160 che prevedono nuove ricerche finalizzate all’adozione del decreto di irreperibilità, nel caso di prima notifica all’imputato (articolo 157). O quella indicata dall’articolo 161 comma 4 per le ipotesi di dichiarazione o elezioni di domicilio che porta ad affermare la necessità di notifica al difensore. Salvo che l’imputato per causa di forza maggiore non abbia aggiornato le indicazioni sul domicilio con conseguente applicazione degli artt. 157 e 159 del cpp.