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Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte se c’è l’intenzionalità

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La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte scatta ove vi sia l’intenzione di non volere pagare e comunque l’esistenza di un debito tributario suscettibile di essere riscosso coattivamente. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n° 15239 depositata il 20 aprile 2022.

Il tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo nei confronti di due indagati (padre e figlia) che, secondo la tesi accusatoria, avevano simulato la vendita di immobili onde sottrarsi al pagamento delle imposte, commettendo il reato di cui all’art. 11 del Dlgs 74/2000. I due indagati ricorrevano in Cassazione lamentando che dopo la definitiva assoluzione dal precedente reato di omessa dichiarazione mancava il debito fiscale per il quale era stata ipotizzata la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso. Innanzitutto secondo la Cassazione il tribunale del riesame non aveva adeguatamente verificato la sussistenza del debito tributario in capo agli indagati. Nella specie infatti, la contestazione da cui era scaturita anche l’ipotesi di omessa presentazione non riguardava la società di cui uno dei due era amministratore.

Tuttavia il reato di pericolo di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11) si configura solo ed esclusivamente in presenza di un debito fiscale anche se non definitivo. Per il delitto non rileva l’emissione di cartelle esattoriali ma è richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo per capitale e/o interessi o sanzioni ad imposte sui redditi IVA suscettibile di essere riscosso coattivamente. La verifica del superamento della soglia di punibilità (50.000 euro) va effettuata al momento dell’atto simulato o fraudolento, senza tenere conto di interessi o somme aggiuntive successivamente maturate.

La Suprema Corte ha così precisato che occorre una condotta “intenzionalmente rivolta a sottrarsi al pagamento” delle imposte e in caso di assenza di debito fiscale non può configurarsi alcun illecito. Nella specie l’alienazione sembrava riguardare beni delle persone fisiche e non della società che, eventualmente poteva sottrarsi al pagamento.

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