Il Ddl di riforma della giustizia tributaria, oltre ad una radicale innovazione sulla figura del magistrato tributario e sugli organici introduce alcuni nuovi istituti nel processo tributario.
Oltre alla prova testimoniale, meritevole certamente di uno specifico approfondimento per i limiti ed il contesto in cui dovrebbe inserirsi, appaiono di forte impatto i due nuovi istituti processuali dichiaratamente volti a generare risvolti positivi sul contenimento dei ricorsi presso la Cassazione. Il principio di diritto (ricorso nell’interesse della legge) e il rinvio pregiudiziale.
I due istituti, pure divergendo nelle modalità procedurali, muovono dai medesimi presupposti legittimanti:
- la novità della questione, intesa sia come novità della norma, sia come assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità;
- particolare importanza della questione, oggettiva difficoltà di interpretazione e presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito;
- serialità della questione, cioè che interessa un rilevante numero di casi;
In sostanza questi istituti dovrebbero provocare una sorta di intervento preventivo del giudice di legittimità nella sua più alta espressione(Sezioni Unite) per le vicende più importanti. In tale modo verrebbe reso noto l’orientamento di legittimità già nelle prime fasi del processo senza dovere attendere i tempi relativi ai due gradi di merito e alla decisione della competente Sezione della Cassazione.
Il primo istituto è azionabile dal procuratore generale presso la Cassazione con ricorso rivolto al primo presidente, il quale o lo dichiara inammissibile o dispone la trattazione dinanzi alle Sezioni unite per l’enunciazione del principio di diritto. L’intervento del procuratore generale dovrebbe riguardare vicende evidentemente apprese nel suo ruolo istituzionale.
Pertanto, l’intervento preventivo interpretativo delle Sezioni Unite perseguito dalla norma in realtà si verificherebbe solo parzialmente perchè la vicenda giunge al procuratore generale solo dopo il ricorso per cassazione di una delle parti (e quindi dopo l’intero iter dei gradi di merito).
Il rinvio pregiudiziale, invece, consente alla Ctr o Ctp, alle condizioni di cui si è detto in precedenza, di interessare il primo presidente della Cassazione, (previa sospensione del processo di merito) per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione, anche parziale, della controversia.
Anche in questo caso nonostante sia prevedibile un maggiore filtro selettivo rispetto alle richieste della Procura Generale, il Primo presidente o dichiara inammissibile la richiesta o dispone la trattazione davanti alle Sezioni Unite.
Al riguardo non viene detto nulla rispetto alla sospensione dell’atto impositivo originariamente impugnato che, in assenza di sospensione, comporterebbe il pagamento delle somme in pendenza di giudizio a carico del contribuente ancorchè a titolo provvisorio.
Va poi considerato che su varie questioni di diritto, sia la sezione tributaria della cassazione sia le sezioni unite si sono espresse nel tempo in modo alterno (si pensi per tutte al caso del contraddittorio preventivo) a riprova che la particolarità ed il tecnicismo della materia, spesso impone un confronto serrato e lunghe riflessioni e decisioni iniziali non necessariamente conformi).
Così si rischia che i contribuenti, potenzialmente interessati a un contenzioso ove fosse noto un principio sfavorevole espresso nei modi indicati dalla Cassazione non intraprenderanno un contenzioso su quella vicenda, salvo poi, a rilevare, a distanza di anni e termini scaduti, un cambio di orientamento.