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Giurisprudenza penale. Va confiscata l’intera somma oggetto dell’operazione illecita

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Una delicata questione attiene il sequestro, e in ipotesi di condanna, la successiva confisca definitiva.

Al riguardo infatti occorre segnalare un recente orientamento, particolarmente rigoroso della Corte di cassazione (sentenza 7503/2022), peraltro contrastante con altre precedenti pronunce della Suprema Corte.

Secondo tale ultima sentenza, deve essere infatti confiscata l’intera somma oggetto dell’operazione illecita e non l’importo corrispondente al vantaggio tratto dal riciclatore.

Nella vicenda esaminata dalla Suprema corte una persona era imputata di riciclaggio per avere compiuto operazioni volte a ostacolare la provenienza di circa 150mila euro dal delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture.

Nel corso del dibattimento emergeva peraltro che per svolgere tale illecita operazione il riciclatore non aveva tratto alcun beneficio economico.

Ciò nonostante oltre alla condanna era disposta anche la confisca per equivalente di tale somma nei confronti dell’imputato.

Nel ricorso per Cassazione veniva eccepito tra l’altro che l’imputato non avendo percepito alcun profitto dall’operazione non poteva essere oggetto di confisca per 150mila euro.

La sentenza ha dato atto innanzitutto dei due differenti orientamenti in seno alla Corte.

Secondo un primo indirizzo in tema di confisca per equivalente il profitto del reato di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa poichè in assenza di quelle operazioni esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente in quanto provento del delitto presupposto (sentenze 37120/2019 e 34218/2020).

Secondo un altro orientamento invece la confisca di valore avendo natura sanzionatoria non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato travalicando in caso contrario il confine della pena illegale (sentenza 37590/2019).

In sostanza la confisca per equivalente è applicabile solo al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal “riciclatore” e non all’intera somma derivante dalle operazioni eseguite dall’autore del reato presupposto. Non essendo, infatti, ipotizzabile alcun concorso tra i due responsabili dei diversi reati non è invocabile il principio solidaristico per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall’autore del reato presupposto (sentenza 30899/20202).

In caso contrario si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente o diretta) per un profitto di cui non ha mai goduto contravvenendo quindi alla regola secondo cui la confisca non può colpire il patrimonio dell’autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato delitto.

La sentenza aderisce al primo e più rigoroso orientamento ritenuto maggiormente in linea con finalità e principi dei provvedimenti comunitari volti al contrasto del riciclaggio (decisione quadro 2001/500/Gai, direttiva 2005/60/Ce).

Il profitto del reato nella specie sarebbe costituito dall’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio.

In sostanza il profitto coincide con il denaro derivante dal reato presupposto quindi con la ricchezza illecitamente conseguita da detto reato e non importa se poi il soggetto condannato per riciclaggio abbia goduto di questa somma solo in minima parte.

A nulla rileva poi che i medesimi proventi costituiscano anche il profitto del reato tributario/fonte perchè riferito a soggetto differente.

Questa rigorosa interpretazione, motivata, in ragione anche del particolare allarme sociale indotto dal riciclaggio del denaro e della sua idoneità a scoraggiare tale illecito lascia molto perplessi. E’ indubbia infatti la gravità dei reati di riciclaggio ma appare singolare che una persona, condannata per un simile delitto debba vedersi sottrarre non la somma pari al beneficio conseguito dall’illecito, senza considerare, che il medesimo importo o, soprattutto nel caso di reati tributari quello corrispondente all’imposta evasa, è confiscato anche a colui  che ha commesso il delitto “fonte”.

Stante il contrasto giurisprudenziale e la rilevanza della questione è auspicabile quanto prima un intervento delle Sezioni unite.

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