Lotta al riciclaggio di denaro a tutto campo con regole omogenee in tutto il continente, con presupposti di punibilità identici, con reati eguali, muovendosi anche nello spazio digitale e colpendo le nuove tecnologie quando utilizzate per delinquere. La sesta direttiva Ue (2018/1673) ultimo avamposto dell’Aml europeo, ha fatto tesoro di 30 anni di contrasto al money laundering e, come e più delle volte scorse, ha messo a fattore comune l’esperienza di avanguardia del nostro paese sul tema.
Dalla sollecitazione a introdurre l’autoriciclaggio-reato che costruisce ponti sui fiumi di denaro fino ad allora paralleli – al catalogo sempre più ampio dei reati presupposto (fiscali soprattutto), al faro delle erogazioni pubbliche e sugli appalti- nuovi varchi legati alla crisi pandemica- il regolatore unionale ha deciso di cambiare passo nella strategia al contrasto del lavaggio di danaro sporco partendo proprio dalla considerazione che il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo spesso sono due facce della stessa medaglia della criminalità organizzata , “restano minacce per il mercato interno e per la sicurezza interna dell’Unione”.
Punto di partenza della VI direttiva è la considerazione che l’assenza di coordinamento e cooperazione internazionale è il limite più grande per arginare il “nero” e che si può tentare di contrastare il riciclaggio solo se la fattispecie è il più possibile omogenea e ancora se i reati presupposto del riciclaggio sono uniformi in tutti gli stati dell’Unione. Non solo fattispecie e catalogo non possono fare a meno di un corollario sanzionatorio adeguato che deve tenere conto della gravità del riciclaggio e che non può mai stare sotto i 4 anni di carcere.
I nuovi ambiti del nero scriveva il regolatore europeo già 4 anni fa si annidano nelle pieghe delle valute virtuali che presentano nuovi rischi e sfide: la tecnologia non è un male in sè, l’anonimato e la non tracciabilità invece molto si prestano alle cattive intenzioni.
Da qui le azioni di emersione richieste e che peraltro l’Italia aveva già anticipato nel recepimento della quinta direttiva. Con gli anni è cresciuta la consapevolezza che il riciclaggio spesso conta su sponde necessarie nelle professioni e nelle istituzioni pubbliche e quindi era necessario intervenire qui, con sanzioni più severe per i titolari di cariche pubbliche. Ma la lotta al riciclaggio chiede oggi di più rispetto a definizione e semplici teorie “statiche”, esige anche le procedure integrate e prassi collaborative e cross border. Da qui l’indicazione agli stati Ue per “prestarsi la massima assistenza reciproca e garantire uno scambio di informazioni efficace e tempestivo” nel solco del resto di ciò che l’Ocse aveva fatto in tema di fiscalità. E non basta il recinto unionale (dove vanno ricordati i forfait di UK, Irlanda,e Danimarca che si sono chiamati fuori). E’ “opportuno rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in particolare incoraggiando e sostenendo l’introduzione di misure e meccanismi efficaci per contrastare il riciclaggio” e coerentemente perseguire l’attività criminosa anche se posta in essere in un altro stato Ue o in paesi terzi.
Quanto all’afflittività della pena, con la VI direttiva si amplia lo spettro delle sanzioni dirette o accessorie, dalle sanzioni pecuniarie, fino all’esclusione temporanea o permanente all’accesso ai finanziamenti pubblici comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, l’interdizione temporanea dall’esercizio di un’attività commerciale o i divieto temporaneo di candidarsi a cariche elettive o pubbliche.