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Regole antiriciclaggio. Il fronte penale. Reati presupposto estesi a contravvenzioni e delitti colposi

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I livelli di contrasto al riciclaggio nel nostro paese sono attualmente di due tipi: uno penale e repressivo, l’altro sostanzialmente preventivo, attuato mediante l’impegno e il coinvolgimento, peraltro pesantemente sanzionato, degli operatori economici, finanziari, imprenditoriali e professionali.

Di seguito si approfondiscono le regole a base della tutela penale in quanto tale.

I reati finalizzati a sanzionare le attività tipiche del riciclaggio sono previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter e da qualche anno 648 ter 1 del Codice penale.

Da notare che tali reati da qualche mese hanno una portata decisamente più ampia in quanto con il Dlgs 195/2021 sono stati ampliati i reati cosiddetti presupposto ora estesi anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

Il primo reato rubricato proprio “riciclaggio” (art. 648 bis) riguarda colui il quale, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (anche colposo), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La sanzione prevista è la reclusione:

  • da 4 a 12 anni e la multa da euro 5 mila a euro 25 mila;
  • da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi;
  • aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale;
  • diminuita se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Il secondo reato invece (articolo 648 ter), rubricato “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” punisce con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493, chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dalle ipotesi di ricettazione e riciclaggio (di cui si è detto in precedenza) impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è invece della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

Anche per il reimpiego la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Le circostanze che devono ricorrere affinchè si possa parlare (ai fini penali) di riciclaggio o di impiego di denaro proveniente da attività illecite, sono almeno due:

  1. chi commette la condotta tipica (sostituisce, trasferisce, impiega ecc. ecc.) non deve essere colui che ha commesso (o ha concorso a commettere) pure il reato principale (cosiddetto reato fonte) da cui i denari o i beni provengono;
  2.    sempre chi sostituisce, trasferisce,  eccetera deve essere a conoscenza della provenienza delittuosa delle somme o dei beni che ha trasferito impiegato o sostituito e cosi via.

Nel nostro ordinamento, dal 1 gennaio 2015, è stato poi introdotto all’articolo 648 ter 1 del codice penale, l’autoriciclaggio che risolve in buona sostanza le difficoltà spesso incontrate dagli investigatori di provare il consapevole coinvolgimento del terzo nella “ripulitura” delle somme provenienti da un delitto.

Del resto se non vi fosse un simile sbarramento (la consapevolezza) rischierebbero di commettere riciclaggio tutti coloro i quali professionalmente svolgono operazioni di trasferimento e investimento di somme non potendo realisticamente conoscere la loro provenienza.

Con  l’autoriciclaggio invece è lo stesso soggetto che ha commesso il delitto principale (da cui derivano i beni e le utilità) a trasferirle, investirle, impiegarle, eccetera a condizione che ostacoli “concretamente” l’identificazione della loro provenienza.

La pena prevista è la reclusione:

  • da due a otto anni e la multa da euro 5mila a euro 25 mila;
  • da 1 a 4 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo ad 1 anno e nel minimo a 6 mesi.
  •    La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
  •    Da evidenziare che non sono punibili le condotte per cui il denaro i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
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