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Cosa fare in caso di possesso di stupefacenti

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possesso di stupefacenti

Avere con sé sostanze stupefacenti è sempre vietato dalla legge, tuttavia, ci sono casi in cui la detenzione comporta solo il pagamento di sanzioni amministrative.

Quindi, come comportarsi in caso di accuse di possesso di stupefacenti?

In questo articolo, l’Avvocato Maurizio Amoroso ci spiega come agire in questi casi e quali potrebbero essere le conseguenze.

Cosa prevede la legge?

La legge distingue tra la detenzione finalizzata all’uso personale e la detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Nel primo caso, l’accusato avrà una mera sanzione di carattere amministrativo. Nel secondo caso, invece, si tratta di un reato di natura penale.

Secondo l’art. 73 D.P.R. 309/1990, “chiunque, senza l’autorizzazione coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.”

L’art. 75 D.P.R. 309/1990 stabilisce che “chiunque, per farne uso personale illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti è sottoposto a sanzioni amministrative.”

Si parla di uso personale quando la quantità di sostanza detenuta rientra nei limiti previsti dalla legge. Ad esempio:

  • per la CANNABISil limite è 500 mg di principio attivo (circa 25 assunzioni);
  • per la COCAINAil limite è 750 mg di principio attivo (circa 5 assunzioni);
  • per l’EROINAil limite è 250 mg di principio attivo (circa 10 assunzioni);
  • per l’ECSTASYil limite è 750 mg di principio attivo (circa 5 assunzioni).

Possesso di stupefacenti: le sanzioni previste

Nonostante l’uso personale non configuri alcun reato, va precisato che si è soggetti a sanzioni amministrative oltre a:

  • la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo che può durare fino a tre anni;
  • la sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirla;
  • la sospensione del passaporto o di ogni altro documento equipollente o il divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di conseguirlo.

Quindi, nel caso in cui le forze dell’ordine rilevino la presenza di sostanze stupefacenti, notificheranno immediatamente un verbale amministrativo. In questo verrà riportata la contestazione dell’illecito amministrativo previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90, provvedendo inoltre ad inviare la medesima comunicazione anche al Prefetto del luogo di residenza o domicilio.

Se necessiti di supporto in un caso analogo a quello descritto o vuoi saperne di più, contatta Maurizio Amoroso e richiedi una consulenza

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