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Maltrattamenti: la denuncia tardiva non incrina la credibilità della vittima

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Penale

Reati contro la famiglia

Maltrattamenti: la denuncia tardiva non incrina la credibilità della vittima

venerdì 02 dicembre 2022

di Scarcella Alessio Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

In tema di reati contro la famiglia, in presenza di un quadro probatorio pienamente affidabile, la mera circostanza che la persona offesa non abbia inteso tempestivamente denunciare le condotte maltrattanti non è un elemento idoneo, di per sé, a far sorgere il ragionevole dubbio circa la commissione del reato. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 22 novembre 2022, n. 44427.

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 22 novembre 2022, n. 44427

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. III, 31/7/2020, n. 23419
Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza in commento, su un profilo di particolare interesse in materia di reati “familiari”, riguardante la incidenza che può avere, sul raggiungimento della prova della commissione dell’illecito, la circostanza che la vittima non provveda tempestivamente a sporgere denuncia nei confronti del reo. Sul punto i Supremi Giudici, in una fattispecie nella quale un uomo era stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato, ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui sarebbe mancata nel caso in esame quella condizione di soggezione psicologica derivante dalle condotte lesive e vessatorie, mancanza indirettamente desumibile anche dal fatto che la persona offesa si era rivolta alle forze dell’ordine solo dopo un lungo periodo di tempo nel corso del quale, a suo dire, avrebbe subito le condotte maltrattanti.

Si tratta di un tema di rilievo, assai diffuso soprattutto in quei contesti familiari connotati da legami particolarmente intensi, che sovente portano la vittima a temporeggiare nell’esternazione degli abusi, per la speranza di poter ricomporre l’unità familiare che, purtroppo, sovente è irrimediabilmente compromessa soprattutto in presenza di condotte protrattesi nel tempo.

Il fatto

La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale nei confronti di un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato.

Il ricorso

Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero basati esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale, peraltro, aveva riferito solo di sporadici episodi, peraltro avvenuti a notevole distanza temporale l’uno dall’altro. Difettava, pertanto, quella condizione di soggezione psicologica derivante dalle condotte lesive e vessatorie, mancanza che era indirettamente desumibile anche dal fatto che la persona offesa si era rivolta alle forze dell’ordine solo dopo un lungo periodo di tempo nel corso del quale, a suo dire, avrebbe subito le condotte maltrattanti.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, come anticipato, ha disatteso la tesi della difesa.

In particolare, sulla questione sollevata, la S.C., ha osservato come la mera circostanza che la persona offesa non avesse inteso tempestivamente denunciare le condotte maltrattanti non è un elemento idoneo, di per sé, a far sorgere il ragionevole dubbio circa la commissione del reato. Rientra, infatti, precisa la Suprema Corte, nell’ordinaria dinamica delle relazioni familiari segnate da condotte di maltrattamento il differimento nel tempo del momento in cui la vittima decide di reagire, atteggiamento che può essere motivato da molteplici ragioni – quali il tentativo di salvaguardare l’unita familiare ed i figli, ragioni economiche, speranze nel miglioramento della situazione – che, tuttavia, non incidono in alcun modo né sulla configurabilità del reato, né sulla valutazione di attendibilità della persona offesa.

La decisione della S.C. merita ampia e convinta condivisione.

Ed infatti, l’accertamento delle particolari dinamiche delle condotte di maltrattamenti spesso deve essere svolto senza l’apporto conoscitivo di testimoni diretti, diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità dall’esterno all’una o all’altra tesi.

Non é, infatti, giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell’oggettivo contrasto con altre prove testimoniali o della mancanza di riscontri, in quanto ciò equivarrebbe ad introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra fonti di prova che non solo é esclusa dal codice di rito ma che sottende una valutazione di aprioristica inattendibilità della testimonianza della persona offesa che non é ammissibile.

Parimenti, non trova legittimazione un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa che verrebbe di fatto collocata sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. con conseguente violazione del canone di giudizio imposto dall’art. 192, comma 1, c.p.p.

Per questa ragione, non è corretto far discendere dalla mancata tempestiva presentazione della denuncia nei confronti dell’autore del reato un elemento idoneo ad incrinare la credibilità della vittima, né, tantomeno, idoneo a insinuare un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’autore della condotta maltrattante. Una valutazione analoga, del resto, viene condotta dalla Corte di cassazione in quelle fattispecie nelle quali la vittima è destinataria di condotte di abuso sessuale in ambito intra-familiare.

La Suprema Corte ha, infatti, puntualizzato in consimili ipotesi che nessun dubbio di credibilità della persona offesa può validamente porsi a fronte di una notitia criminis emersa in ritardo e con modalità di disvelamento dei fatti progressiva allorquando la sentenza ne offra una spiegazione logica e adeguata.

È, infatti, preclusa al giudice di legittimità la lettura alternativa dei fatti posti a fondamento della decisione a meno che non sia dedotta l’illogicità o l’irragionevolezza manifesta, non potendo la Cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e nemmeno saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Cass. pen., sez. III, 31/07/2020, n. 23419, in www.penaledp.it, con nota di F. Tribisonna, Sulla credibilità della persona offesa in caso di ritardo nell’emersione della notitia criminis e di disvelamento progressivo dei fatti).

Riferimenti normativi:

Art. 192 c.p.p.

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