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Sequestro conservativo: legittima la richiesta di riesame del “proprietario di fatto”

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Misure cautelari

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Sequestro conservativo: legittima la richiesta di riesame del “proprietario di fatto”

lunedì 05 dicembre 2022

a cura della Redazione Wolters Kluwer
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva ritenuto  carente di legittimazione all’impugnazione di un provvedimento di conversione del sequestro preventivo in conservativo sui beni di una società colui che dichiarava esserne il proprietario “di fatto”, la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 24 novembre 2022, n. 44734 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui già nella fase dell’esecuzione del sequestro preventivo la Polizia giudiziaria aveva accertato che la proprietà della società faceva capo al  proprio assistito – ha riaffermato il principio secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro conservativo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell’interessato, essendo necessario fondare le valutazioni in ordine all’interesse a ricorrere sulle connotazioni specifiche del caso a giudizio e sulle allegazioni difensive, il cui scrutinio è tanto più necessario laddove la legittimazione fa leva non su posizioni formali ma su qualifiche sostanziali dell’istante.

Cassazione penale, Sez. II, sentenza 24 novembre 2022, n. 44734

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. III, 11/04/2017, n. 37450
Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 318, c.p.p., sotto la rubrica «Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo», prevede che “1. Contro l’ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324. 2.

La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento”.

Per quanto qui rileva, l’ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è più ampio di quello concernente il sequestro preventivo. Nei confronti di questo, infatti, possono avanzare richiesta – a norma dell’art. 322 – l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

La facoltà di formulare la richiesta contro quello conservativo, invece, spetta – ai sensi dell’art. 318 – a «chiunque vi abbia interesse», vale a dire non solo all’imputato, al responsabile civile e a chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro, ma anche a tutti coloro (compresi i creditori) che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare (Cass. pen. sez. V, 09/01/1996, n. 37, Pluess, in Mass. Uff., 203818; Cass. pen. sez. V, 05/05/1995, n. 1236, Casana, in Mass. Uff., 202244). In quest’ambito, si ritiene possa rientrare, quale soggetto interessato, anche la società controllante che detiene il pacchetto azionario della società controllata, sottoposto a sequestro. Ciò in ragione del pregiudizio sul valore delle azioni che deriva dal permanere della misura e che indirettamente finisce per danneggiare la prima (Cass. pen. sez. V, 09/01/1996, Pluess, in GP, 1996, III, 702). In pari prospettiva, legittimata a richiedere il riesame è la banca a cui favore l’imputato aveva in precedenza vincolato suoi titoli ed obbligazioni a titolo di pegno irregolare ex art. 1851 c.c. quale garanzia di debiti assunti nei confronti di essa (Cass. pen. sez. VI, 09/02/1995, Rossi, in GP, 1996, III, 648). Si è, invece, negato che l’imputato possa avere un concreto interesse a proporre riesame relativamente ai beni appartenenti alla moglie con lui convivente in regime di separazione di beni (Cass. pen. sez. I, 28/11/1997, n. 5039, Scibilia, in CP, 1999, 931).

Alla luce del dettato normativo, dalla schiera di soggetti legittimati a proporre il riesame sembrerebbe restare escluso il difensore che, invece, è espressamente ricompreso fra i soggetti cui spetta attivare il riesame avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo (art. 322 c.p.p.). Tuttavia, si ritiene che l’attribuzione di tale iniziativa nel proporre riesame per il sequestro conservativo possa ritenersi attribuita anche al difensore dell’imputato, nonostante il difetto di un’esplicita previsione legislativa.

A tal fine, basta considerare il disposto dell’art. 571, comma 3c.p.p., circa la facoltà di impugnare del difensore nominato al momento del deposito del provvedimento (Galantini, sub art. 318, in Comm. Amodio, Dominioni, III, Milano, 1990, 260).

Nell’individuazione delle persone legittimate a presentare la richiesta di riesame, così come prefissata dall’art. 318 c.p.p., vi è, tuttavia, una duplice discrepanza sia in relazione alla legittimazione soggettiva in sede di riesame avverso il sequestro preventivo sia in tema di ricorso in cassazione concernente entrambe le cautele reali. Con riguardo al primo profilo, l’art. 322, comma 1c.p.p., stabilisce che il riesame in materia di sequestro preventivo possa essere proposto dall’imputato, dal suo difensore, dalla persona cui le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione: una sfera di soggetti certamente più ristretta in confronto a quella contemplata per la cautela patrimoniale. Analoga determinazione della sfera soggettiva, cui si aggiunge anche il PM, è disciplinata dall’art. 325, comma 1c.p.p., riguardo all’iniziativa per il giudizio di legittimità relativo alle misure cautelari reali, senza fare alcuna distinzione tra i due tipi di sequestro.

Al riguardo, può rilevarsi che, se una divergenza in ordine ai titolari della richiesta di riesame può apparire giustificabile alla luce delle diversità che connotano la funzione dei due tipi di sequestro e gli interessi che ne sono tutelati, la discordanza tra quanto prescritto dagli artt. 318, 325, in materia di soggetti legittimati ad attivare i corrispondenti controlli, appare maggiormente gravida di implicazioni problematiche. Invero, a fronte della più ristretta sfera di soggetti cui è attribuita la titolarità per il ricorso in cassazione rispetto a quella di coloro che possono presentare la richiesta di riesame, appare plausibile il verificarsi di ipotesi nelle quali colui che ha attivato il controllo di cui all’art. 318 si trovi, poi,preclusa la possibilità di ricorrere in Cassazione contro l’eventuale decisione sfavorevole adottata in sede di riesame (Montagna, Sequestro conservativo penale, 230). L’accennata disarmonia, probabilmente, ha origine in una svista del legislatore che, nel circoscrivere l’àmbito soggettivo inerente al riesame per il sequestro conservativo, si è limitato a trascrivere la formula adottata dall’art. 618, comma 1, c.p.p. 1930, non preoccupandosi di operare un coordinamento con gli ulteriori odierni strumenti d’impugnazione.

Diverse sono state le soluzioni interpretative prospettate al fine di ovviare a siffatta asimmetria. Tra queste, alcune hanno considerato estensibile l’area dei soggetti legittimati al ricorso in cassazione (Selvaggi, sub art. 325, in Comm. Chiavario, III, Torino, 1990, 382), altre hanno proposto una lettura restrittiva della formula “chiunque vi abbia interesse” (Cordero, Procedura penale, 7a ed., Milano, 2003, 561) ed altre ancora hanno preso atto di questa divergenza sottolineando, peraltro, come non sia possibile forzare alcune delle categorie fissate dall’art. 325 allo scopo di includervi tutti i soggetti interessati contemplati dall’art. 318 (Zappalà , 510). Ne resterebbero comunque esclusi, infatti, coloro che non possono vantare sulla cosa alcun diritto reale, ovvero di semplice possesso o detenzione, pur ricevendo un pregiudizio dal sussistere della cautela patrimoniale, come può accadere per il creditore del soggetto passivo della misura, il quale tema lo svantaggio derivantegli da un concorrente credito ex delicto corredato del privilegio di cui all’art. 316, comma 4.

Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell’interesse dell’imputato avverso il provvedimento della Corte di Appello che aveva disposto, a richiesta delle parti civili, la conversione del sequestro preventivo imposto sui beni dell’istante e dei coimputati in sequestro conservativo a garanzia del risarcimento del danno per un ammontare pari alle provvisionali liquidate. In particolare, il vincolo veniva imposto sulla somma depositata sul conto corrente di uno dei coimputati e sul complesso immobiliare di una società fino alla concorrenza del credito vantato dalle parti civili.

Il Tribunale cautelare, dopo aver richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, riteneva il ricorso inammissibile per carenza d’interesse dell’istante, evidenziando che lo stesso aveva proposto il riesame personalmente mentre gli immobili vincolati risultavano appartenere ad una società, legalmente rappresentata da altro soggetto, il cui capitale sociale risultava detenuto da una società svizzera. Aggiungeva che nell’istanza di riesame non era stata prospettata alcuna relazione dell’imputato con i detti beni tale da giustificare l’interesse alla cessazione del vincolo reale e negava che la produzione difensiva fosse adeguatamente dimostrativa della riconducibilità della società svizzera al gruppo controllato dal ricorrente.

Ricorrendo in Cassazione contro l’ordinanza, l’imputato ne sosteneva l’erroneità non avendo il tribunale spiegato le ragioni per cui aveva negato rilievo ai documenti prodotti dalla difesa dai quali risultava che nella fase dell’esecuzione del sequestro preventivo la P.g. aveva accertato che la proprietà della società faceva capo al ricorrente e il PM aveva esposto siffatte risultanze nell’ordine di modifica dell’esecuzione della misura reale. La notifica di siffatto ordine, come pure quella del verbale di sequestro preventivo ed affidamento dei beni in giudiziale custodia, era stato effettuato nei confronti dell’istante, qualificato come “proprietario di fatto” della società svizzera, titolare dell’intero capitale sociale della società destinataria del sequestro originario.

La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. richiamando un rilevante precedente giurisprudenziale (Cass. pen., Sez. III, n. 37450 del 11/04/2017, CED Cass. 270542), ha ribadito che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro conservativo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell’interessato, rimarcando la necessità di fondare le valutazioni in ordine all’interesse a ricorrere sulle connotazioni specifiche del caso a giudizio e sulle allegazioni difensive, il cui scrutinio era tanto più necessario laddove, come nella specie, la legittimazione fa leva non su posizioni formali ma su qualifiche sostanziali dell’istante.

Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 318 c.p.p.

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