Reati contro la persona
Violenza sessuale
Violenza sessuale: la connessione probatoria non la rende sempre procedibile d’ufficio
martedì 13 dicembre 2022
di Galasso Michele Avvocato in Torino
Perché il reato di violenza sessuale risulti procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 609-septies, comma 4 n. 4 c.p. è necessario che la connessione tra il reato procedibile d’ufficio ed il reato di cui all’art. 609-bis c.p. sia una connessione materiale e non meramente probatoria (Cassazione penale, Sez. III, sentenza 17 novembre 2022, n. 43598).
Cassazione penale, Sez. III, sentenza 17 novembre 2022, n. 43598
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Conformi | Cass. pen. sez. III, 14/03/2019, n. 24146 |
Difformi | Non si rinvengono precedenti in termini |
Il caso
Una persona veniva tratta a giudizio in ordine ai reati di favoreggiamento della prostituzione e violenza sessuale continuata nei confronti di una donna affetta da disturbi psichici.
All’esito del giudizio di prime cure, l’imputato veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati a lui ascritti e condannato a pena detentiva.
Veniva proposto appello avverso la decisione di primo grado e la Corte d’Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva l’imputato dal reato di favoreggiamento della prostituzione per insussistenza del fatto ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p., e, esclusa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11-sexies c.p. in relazione al delitto di cui all’art. 609-bis c.p., riduceva la pena inflitta.
Il ricorso e la requisitoria scritta del Procuratore Generale
Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’imputato, tramite il proprio legale, proponeva un ricorso per Cassazione articolato in tre distinti motivi di gravame.
Con il primo motivo il ricorrente contestava la mancata pronuncia di proscioglimento da parte della Corte territoriale, giacché non esisterebbe alcuna connessione tra il delitto per cui è intervenuta sentenza assolutoria per insussistenza del fatto e quello di violenza sessuale: in ragione di ciò, non risultando in atti alcuna querela proposta dalla vittima, il reato di cui all’art. 609-bis c.p. per cui era stata confermata la condanna risulterebbe improcedibile.
Più in dettaglio il ricorrente, richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità in tema di connessione necessaria ai fini della procedibilità officiosa del reato di violenza sessuale, osservava come nel caso di specie ricorrerebbe esclusivamente un caso di connessione ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. c), ovvero una connessione meramente probatoria che non consentirebbe di rendere procedibile d’ufficio il reato in esame.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’art. 609-bis c.p., ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse contraddittoria, illogica e contraria all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità per avere la Corte d’appello sovrapposto la patologia della persona offesa con l’assenza del valido consenso, senza accertare in concreto se la patologia da cui la vittima è affetta incidesse di per sé sulla validità del consenso all’atto sessuale.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo, veniva contestato il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 c.p. e 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ordine alla cui richiesta i giudici non avrebbero motivato adeguatamente.
A fronte del ricorso dell’imputato, il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
Nello specifico, il Procuratore rilevava che la sussistenza di una connessione probatoria fosse sufficiente a determinare la procedibilità d’ufficio del reato de quo, precisando altresì come non potesse nemmeno ritenersi determinante l’avvenuta assoluzione dal reato di favoreggiamento della prostituzione, essendo la stessa intervenuta ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p., ovvero con una formula che non comporti una valutazione giuridica di evidente insussistenza del fatto e che renderebbe, perciò, formalmente corretto l’inquadramento officioso della fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p.
Viene altresì contestato che non vi fosse un motivo di appello relativo all’improcedibilità e che, perciò, non fosse possibile sollevare l’eccezione avanti alla Corte di Cassazione.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara fondato il ricorso in relazione al primo motivo di gravame ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Preliminarmente i giudici di legittimità osservano che il fatto che il motivo inerente alla procedibilità dell’azione sia stato formulato per la prima volta con ricorso per Cassazione non sia di ostacolo alla trattazione ed alla relativa decisione della Corte, avuto riguardo al tenore degli artt. 129 c.p.p. e 529 c.p.p., secondo cui “in ogni stato e grado del giudizio il Giudice che riconosce che manca una condizione di procedibilità lo dichiara d’ufficio con sentenza”.
Precisa la Suprema Corte che, nei giudizi di impugnazione, l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. anche ex officio configura una deroga all’effetto parzialmente devolutivo dell’appello ed al giudizio di Cassazione quale controllo di legittimità vincolato ai motivi, ne è riprova il fatto pacifico per cui, in pendenza del ricorso di legittimità, la remissione di querela intervenuta ed accettata determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità, dovendo essere rilevata e dichiarata da parte della Corte di Cassazione, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Pertanto, ed a maggior ragione, deve riconoscersi la legittimità della Suprema Corte ad accertare la insussistenza originaria della condizione di procedibilità, trattandosi di vizio immediatamente verificabile attraverso l’accesso diretto agli atti, e ciò anche d’ufficio ed in assenza di specifico motivo di gravame.
Fatta questa premessa, la Suprema Corte passa ad esaminare la questione della procedibilità del reato sulla base della connessione probatoria, rilevando che, secondo il consolidato orientamento della giustizia di legittimità, la connessione probatoria può legittimare la procedibilità d’ufficio del reato perseguibile a querela soltanto nel caso in cui si tratti di connessione probatoria “materiale”, ovvero laddove siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro oppure l’uno per occultare l’altro oppure, ancora, in uno degli altri collegamenti investigativi sostanziali indicati nell’art. 371 c.p.p.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte di legittimità non emerge la sussistenza di alcuna connessione materiale come sopra definita, evidenziandosi che i reati erano stati giudicati come connessi nella sentenza di primo grado essenzialmente per una sorta di favor rei, ovvero per consentire l’applicazione della disciplina della continuazione.
Peraltro, nel caso di specie risulta determinante il fatto che, rispetto al reato che avrebbe determinato la connessione e conseguenzialmente la procedibilità d’ufficio della violenza sessuale, sia intervenuta sentenza di assoluzione.
Infatti, in ragione della pronuncia assolutoria viene meno ab origine la circostanza del fatto storico che ha dato luogo alla connessione e, pertanto, viene altresì meno, ex tunc, l’interesse pubblico alla perseguibilità del reato, venendo così ad essere imprescindibile la sussistenza di una valida querela ai fini della procedibilità.
Al riguardo, nessun rilievo assume il fatto che la sentenza di assoluzione sia stata emessa ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p. giacché, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale nella requisitoria, nel nostro ordinamento l’assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove equivale a tutti gli effetti, sotto il profilo giuridico, all’assoluzione per mancanza assoluta di prove.
Ne è riprova il fatto che non sia previsto dall’ordinamento l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata ex art. 530, comma 2 c.p.p., poiché tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, nè segnala residue perplessità sull’innocenza dell’imputato, nè tantomeno spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili, come può dedursi dal tenore letterale degli artt. 652 e 654 c.p.p.
Sulla scorta di tali considerazioni, rilevato che nel caso di specie risultava assente una valida querela, la Suprema Corte conclude per l’accoglimento del ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.
Riferimenti normativi: