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Pedone investito mentre attraversa fuori dalle strisce: assolto l’autista

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Penale

Reati stradali

Pedone investito mentre attraversa fuori dalle strisce: assolto l’autista

giovedì 15 dicembre 2022

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, in funzione di giudice di appello, aveva confermato la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di una donna che, alla guida della propria autovettura, aveva investito due pedoni che, imprudentemente, sbucando da due auto in sosta, avevano attraversato la sede stradale fuori dalle strisce pedonali, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 5 dicembre 2022, n. 45899 – nel disattendere la tesi della difesa del pedone, costituitosi parte civile, secondo cui il tribunale, riconoscendo il caso fortuito, ossia l’abbagliamento del conducente, avrebbe dato rilievo e totale responsabilità dell’accaduto al pedone, per aver attraversato fuori dalle strisce – ha affermato il principio secondo cui, in consimili ipotesi,  affinché il conducente risponda penalmente dell’investimento, occorre la prova di una condotta non esente da colpa.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 5 dicembre 2022, n. 45899

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. IV, 24/01/1994 n. 3347

Cass. pen. sez. IV, 05/05/1989, n. 14567

Cass. pen. sez. IV, 01/06/1989, n. 10337

Cass. pen. sez. IV, 21/02/2018, n. 17390

Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 45, c.p., sotto la rubrica «Caso fortuito o forza maggiore», stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”.

L’art. 190, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della Strada o CdS, sotto la rubrica «Comportamento dei pedoni», prevede, al comma 2, che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.

Infine, l’art. 191, CdS, sotto la rubrica «Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni», prevede che “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all’articolo 190, comma 4.

  1. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
  2. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo più volte di pronunciarsi sul tema del rispetto delle norme del Codice della Strada nel rapporto conducenti/pedoni. In sede civile, ad esempio, è pacifico che l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. civ. sez. III, sentenza n. 8663 del 4/4/2017, CED Cass. 643838 – 01).

In sede penale, dove non sono applicabili presunzioni di colpa, si afferma che i pedoni che attraversano la strada, fuori degli appositi passaggi pedonali, hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli, quale che sia la condotta, ancorché irregolare, da essi tenuta. Tuttavia, il suddetto obbligo non opera quando l’attraversamento avvenga con congruo anticipo rispetto ai veicoli sopravvenienti e, a maggior ragione, quando la presenza dei veicoli non sia ancora avvertibile (Cass. pen. sez. IV, sentenza n. 10739 del 25/10/1991, CED Cass. 188573 – 01).

Tanto premesso, nel caso in esame, ad una donna era stata mossa l’accusa di aver condotto la propria autovettura, per colpa sia generica che specifica (in particolare, per violazione dell’art. 140 del D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per non avere mantenuto una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada), urtando violentemente due pedoni che stavano attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, provocando a ciascuna persona offesa lesioni giudicate guaribili in più di quaranta giorni.

La Cassazione, censurando l’assoluzione pronunciata dal giudice di pace, aveva rilevato come questi, nell’adottare pronuncia liberatoria, avesse sostanzialmente ritenuto la imprevedibilità della condotta di attraversamento improvviso dei pedoni in un punto in zona urbana compreso tra due strisce pedonali ed avesse attribuito rilievo all’accecamento da colpo di sole, contrastando tale soluzione con i seguenti principi fondamentali fissati dalla giurisprudenza:

a) «Poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del “neminem laedere“, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito» (Cass. pen. sez. IV, n. 3347 del 24/1/1994, Pirani Rv. 197931);

b) «In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentinità dell’attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa» (Cass. pen. sez. IV, n. 14567 del 5/5/1989, Pellegrini, Rv. 182380); «In tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (Conf. Mass. n. 152760)» (Cass. pen. sez. IV, n. 10337 del 1/6/1989, Barberio, Rv. 181837; principio che, peraltro, è stato recentemente ribadito, quasi in termini testuali sovrapponibili, da Cass. pen. sez. IV, n. 17390 del 21/2/1018, P.C. in proc. Compagnone, Rv. 272647)”.

Il tribunale, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva tuttavia confermato la sentenza, assolutoria. Ricorrendo in Cassazione, la difesa di uno dei pedoni investiti, costituitosi parte civile, ne aveva contestato la soluzione, sostenendo che il giudice aveva errato nell’affermare il principio per cui il conducente che investe un pedone che attraversa all’improvviso e fuori dalle strisce sarebbe sempre responsabile anche in presenza di abbagliamento solare che non integra il caso fortuito. Diversamente, il tribunale, riconoscendo il caso fortuito, ossia l’abbagliamento del conducente, avrebbe dato rilievo e totale responsabilità dell’accaduto al pedone, per aver attraversato fuori dalle strisce, con la conseguenza di violare tale principio di diritto.

La Cassazione, come anticipato, ha disatteso la tesi difensiva, affermando il principio di cui sopra ed osservando come, in consimili ipotesi, se è ben vero che il repentino attraversamento, anche laddove non avvenuto sulle strisce, non esclude la responsabilità della conducente del veicolo investitrice, è altrettanto vero, per il tribunale, che affinché il conducente risponda penalmente dell’investimento, occorre la prova di una condotta non esente da colpa. Ed è su tale profilo, precisa la S.C., che si innesta la valutazione operata dal tribunale, che, in considerazione ed a fronte della descritta condotta colposa delle pp.oo. ha escluso qualsiasi violazione di regole cautelari da parte della donna, che, alla guida del proprio veicolo, si trovava per l’intenso traffico, in una posizione di sostanziale stasi, non potendosi esigere dalla stessa né il rallentamento né l’interruzione della propria marcia per dare precedenza ai pedoni, improvvisamente e imprudentemente riversatisi in strada, donde non si è ritenuto individuabile da parte del tribunale il comportamento colposo della donna alla guida dell’autovettura né sotto il profilo della contestata colpa specifica (velocità non prudenziale) né sotto il profilo della colpa generica, alla luce del traffico veicolare intenso, dell’assenza di rumori o tracce di frenata, ed in presenza di condizioni meteorologiche o di altro tipo che rendessero meno agevole o più difficoltosa la marcia. In disparte, dunque, l’imprudente principio di attraversamento dei due pedoni, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità della conducente, il tribunale, in assenza di profili di colpa di quest’ultima, aveva giustamente confermato la pronuncia assolutoria.

Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 190, D.Lgs. n. 285/1992

Art. 191, D.Lgs. n. 285/1992

Art. 45 c.p.

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