Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 28/10/2022) 28/11/2022, n. 45120
ESECUZIONE PENALE
LEGGE PENALE
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso l’ordinanza in data 26/04/2022 del Tribunale di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
GIORDANO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni presentate nell’interesse del ricorrente dagli avvocati FilippoPapa e Marco
Cianfrocca, i quali insistono per l’accoglimento del ricorso, anche con riferimento alla proposizione
della questione di legittimità costituzionale.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza emessa in data 26 aprile 2022, e depositata il 27 aprile 2022, il Tribunale di Frosinone,
pronunciando quale Giudice dell’esecuzione, ha respinto, a seguito di udienza camerale, le richieste di
A.A. di revocare la confisca per equivalente disposta con sentenza divenuta irrevocabile in relazione al
reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, per la somma di 569.777,00 Euro, ed eseguita dalla
Guardia di Finanza in data 2 febbraio 2022, previo provvedimento del Pubblico Ministero del 22
dicembre 2021, ovvero, in subordine, di limitare detta confisca alla somma di 427.775,86 Euro, per
l’avvenuto pagamento della somma di 142.001,14 Euro.
La richiesta di revoca della confisca per equivalente è stata avanzata perchè difetterebbe la condizione
di procedibilità, asseritamente introdotta dall’art. 1, comma 14, Legge delega n. 134 del 2021, della
notifica dell’avviso di pagamento, da effettuarsi, in caso di difetto di previo sequestro, prima di eseguire
l’ablazione. La richiesta di limitazione della confisca, invece, è stata formulata in ragione dell’avvenuto
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pignoramento di 118.629,40 Euro nell’ambito di procedura esecutiva esperita da Equitalia e
dell’effettuazione di due pagamenti, uno per 9.663,38 Euro, l’altro per 13.708,36 Euro. Il Tribunale ha
rigettato la prima richiesta perchè ha escluso l’immediata applicabilità dell’art. 1, comma 14, Legge
delega n. 134 del 2021 in mancanza del decreto legislativo delegato, e la seconda richiesta perchè ha
ritenuto i documenti prodotti inidonei a riferire il pignoramento e i pagamenti precedentemente
specificati al debito erariale per il quale è stata disposta la confisca.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe A.A., con atto
sottoscritto dagli avvocati Filippo Papa e Marco Cianfrocca, articolato in tre motivi, preceduti dalla
prospettazione di una questione di legittimità costituzionale.
2.1. La questione di legittimità costituzionale è formulata in relazione all’art. 2 c.p., u.c., nella parte in cui
non prevede l’immediata applicabilità delle disposizioni della legge delega, indipendentemente dalla
successiva emanazione o mancanza del decreto legislativo di attuazione, per contrasto con l’art. 3 Cost.,
e art. 25 Cost., comma 2, nonchè in relazione all’art. 1, comma 14, legge delega n. 134 del 2021, nella parte
in cui non prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, debba essere
inviato un avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente prima di
eseguire il provvedimento ablatorio, in difetto di precedente sequestro, per contrasto con l’art. 25 Cost.,
comma 2.
Si deduce, quanto alla prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 2 c.p., u.c., che la mancata
previsione dell’immediata applicabilità delle disposizionidella legge delega, indipendentemente dalla
successiva emanazione o mancanza del decreto legislativo di attuazione, si pone in contrasto con la
previsione, invece, dell’immediata applicabilità delle disposizioni di un decreto-legge, pur se non
convertito. Si sottolinea che appare manifestamente irragionevole riconoscere efficacia immediata ad
un atto dell’esecutivo, qual è il decreto-legge, e non ad un atto del legislativo già entrato in vigore, qual
è la legge delega. Si precisa, inoltre, che la disciplina dell’art. 1, comma 14, legge delega n. 134 del 2021,
prevede una differente modalità esecutiva della pena più favorevole al reo, la quale, quindi, in
applicazione dei principi generali dell’ordinamento, è da ritenersi immediatamente applicabile.
2.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento allaL. n. 134 del 2021, art. 1,
comma 14, e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo riguardo
alla mancata applicazione della disciplina prevista per le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie,
e, quindi, al difetto di notifica, in via preliminare, dell’invito al pagamento.
Si premette che la L. n. 134 del 2021, art. 1, comma 14, lett. a), dispone di “prevedere che l’esecuzione
della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a
sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie (…)”, e che il D.P.R. n. 115 del
2002, art. 212, contempla, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento da cui sorge l’obbligo, la
notificazione dell’invito al pagamento dell’importo dovuto, con espressa avvertenzache si procederà ad
iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento nel termine di un mese. Si rappresenta, poi, che
nessun invito al pagamento è stato notificato al ricorrente, e che, però, secondo la giurisprudenza di
legittimità, la notificazione dell’invito al pagamento costituisce condizione di procedibilità per
l’esecuzione delle pene pecuniarie (si cita Sez. 1, n. 25355 del 16/05/2014).
Si precisa, quindi, che la legge delega è immediatamente applicabile, perchè: -) gerarchicamente
sovraordinata rispetto al decreto legislativo di attuazione; -) fonte direttamente produttiva di norma
giuridiche, secondo l’insegnamento di Corte Cost., sent. n. 224 del 1990; -) nella specie, è anche
“palesemente chiara nel voler indicare l’avviso di pagamento come condizione di procedibilità per
procedere alla confisca”.
2.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b),
avendo riguardo alla natura della confisca per equivalente e alla individuazione dei beni confiscabili.
Si deduce che l’ordinanza impugnata ha confuso la disciplina del sequestro con quella della confisca, la
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quale può riguardare esclusivamente i beni indicati dall’art. 240 c.p.. Si aggiunge che, anche a voler
prendere come paradigma la disciplina della confisca per sproporzione o confisca allargata, occorre
dimostrare la correlazione tra il reato e l’acquisto del bene, e che, però, nella specie, l’immobile
sottoposto ad ablazione è stato acquistato per metà nel 1982 e per l’altra metà con preliminare del 1992,
ossia moltissimo prima della data del commesso reato, mentre l’autovettura è stata pagata con le rate
della pensione.
Si deduce, inoltre, che la scelta dei beni sui quali è stata eseguita la confisca è stata effettuata dalla
Guardia di Finanza, e non dal Pubblico Ministero, ossia l’organo competente secondo la giurisprudenza
(si cita Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736); si segnala, infatti, che l’autorità giudiziaria
requirente si è limitata a disporre l’ablazione della somma di 569.777,00 Euro, senza fornire alcuna
indicazione in ordine ai beni da apprendere.
2.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c),
avendo riguardo alla esecuzione della confisca, siccome avvenuta in difetto di previo avviso.
Si deduce che l’ordinanza impugnata, nel respingere la richiesta di revoca della confisca, ha violato
norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, perchè
la mancata notifica dell’avviso prima di procedere all’ablazione, in caso di mancanza di preliminare
sequestro, costituisce necessaria condizione di procedibilità.
3. Nell’interesse dei A.A. hanno presentato due memorie gli avvocati Filippo Papa e Marco Cianfrocca.
Nelle memorie, si insiste per l’accoglimento delle censure formulate nel ricorso e si rappresenta, in
particolare, che, nelle more, è intervenuto il decreto delegato, il quale è perfettamente in linea con la
legge delega. Si segnala, per la precisione, che il decreto delegato ha inserito nell’art. 86 disp. att. c.p.p.,
il comma 1 bis, il quale recita: “1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non
sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la
confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie (…)”.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondata, per due autonomi ordini di ragioni, è la questione di legittimità
costituzionale formulata in relazione all’art. 2 c.p., u.c., nella parte in cui non prevede l’immediata
applicabilità delle disposizioni della legge delega, indipendentemente dalla successiva emanazione o
mancanza del decreto legislativo di attuazione, per contrasto con l’art. 3 Cost., e art. 25 Cost., comma 2,
nonchè in relazione all’art. 1, comma 14, legge delega n. 134 del 2021, nella parte in cui non prevede che,
per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, debba essere inviato un avviso al soggetto
nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente prima di procedere all’esecuzione del
provvedimento ablatorio, in difetto di precedente sequestro, per contrasto con l’art. 25 Cost., comma 2.
3. Sotto un primo profilo, di carattere generale e sistematico, appare manifestamente infondata la
questione dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2 c.p., u.c., anche con riguardo alle disposizioni
recate da una legge di delegazione legislativa, perchè quest’ultima produce effetti diversi dal decreto
legge e non è immediatamente applicabile ai “rapporti della vita” senza l’esercizio della delega da parte
del Governo.
3.1. L’art. 2 c.p., u.c., prevede: “Le disposizioni di questo articolo (relativo alla successione di leggi penali
nel tempo ed alla prevalenza della disciplina più favorevole per il reo o per l’imputato) si applicano
altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge
convertito in legge con emendamenti”. Questo comma, peraltro, è stato dichiarato costituzionalmente
illegittima dalla Corte Cost., sent. n. 51 del 1985, nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso
previste le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo, ora quarto, comma dell’art. 2 c.p.:
precisamente, per effetto della sentenza appena citata, la disciplina della retroattività della legge
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sopravvenuta più favorevole al reo o all’imputato non siapplica nel caso di decadenza e di mancata
ratifica di un decreto legge, anche solo nella parte recante la disciplina di favore.
L’art. 77 Cost., che regola l’istituto del decreto legge, attribuisce inequivocabilmente laforza di legge a
tale provvedimento sin dal momento in cui lo stesso è adottato, e a condizione della sua tempestiva
presentazione alle Camere e della sua successiva conversione in legge ad opera di queste. In
particolare, l’art. 77 Cost., u.c., dispone: “I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
L’art. 76 Cost., che contempla l’istituto della delega legislativa, invece, prefigura un sistema complesso,
nel quale la funzione normativa è “cogestita” dal Parlamento e dal Governo. Lo stesso, precisamente,
dispone: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
3.2. Secondo l’orientamento generalmente condiviso nella giurisprudenza di legittimità, penale e civile,
deve escludersi che le disposizioni contenute in una legge di delegazione legislativa al Governo abbiano
efficacia immediata, e deve invece ritenersi necessaria, ai fini dell’operatività della nuova disciplina,
l’emanazione dei decreti delegati.
In particolare, nella giurisprudenza penale, si è osservato che le disposizioni inserite nella L. 28 aprile
2014, n. 67, che prevedono la delega al Governo per la depenalizzazione di una serie di reati ivi elencati,
non hanno effetti immediatamente abrogativi, i quali, invece, sono subordinati all’emanazione dei
decreti delegati, avendo la legge delega natura di atto normativo strumentale alla futura produzione
legislativa, cui spetta anche la previsione di meccanismi compensatori, quali adeguate sanzioni civili
(cfr., tra le tantissime: Sez. 2, n. 26216 del 03/06/2015, Mercurio, Rv. 264398-01, con riferimento alle
fattispecie di cui gli artt. 633 e 635 c.p.; Sez. 3, n. 20547 del 14/04/2015, Carnazza, Rv. 263632-01,
relativamente alla fattispecie di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito con
modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638; Sez. 3, n. 23944 del 17/03/2015, Casartelli, Rv. 263647-01; Sez.
1, n. 44977 del 19/09/2014, Ndiaye, Rv. 261124-01).
Identico principio, del resto, era stato già enunciato con riferimento a precedenti leggi di delegazione
legislativa. Ad esempio, una decisione ha affermato: “Il legislatore, con la legge valutaria 26 novembre
1986 n. 599, non ha inteso procedere ad una immediata abrogazione della precedente normativa
valutaria (nè, tanto meno, riconoscere l’irrilevanza penale di tutti i fatti comunque attinenti a tale
materia), ma si è unicamente limitato a concedere delega al governo per l’emanazione di future, nuove
disposizioni sul punto, specificando i relativi criteri e principi da seguire in tale elaborazione. Ne deriva,
pertanto, che, fino a che il governo non avrà provveduto ad emanare tale nuova disciplina, tutte le
operazioni in materia valutaria non potranno che essere regolate dalle vecchie norme, ancora
pienamente operative ed in vigore, e, quindi, che ancora oggi la esportazione di valuta all’estero o la
Costituzione di capitali o di attività all’estero continuano ad essere assoggettate alla disciplina della
previa autorizzazione amministrativa” (così Sez. 3, n. 3619 del 16/02/1987, Lichtenstein, Rv. 175426-01).
Nella giurisprudenza civile, nello stesso ordine di idee, si è affermato che la legge di delegazione –
determinando l’oggetto dell’attività legislativa delegata al governo e segnandone i limiti, senza
innovare direttamente e immediatamente l’ordinamento giuridico preesistente – non esplica effetti
sulle controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore e non è, quindi, ad esse applicabile
come ius superveniens (cfr., tra le altre, Sez. 1 civ., n. 430 del 12/02/1973, Rv. 362418, nonchè Sez. L. civ.,
n. 5984 del 14/12/1978, Rv. 395816-01).
E, in applicazione di questo principio, si è precisato che, in tema di imposta comunale sugli immobili
(ICI), la L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, lett. a), che delega il Governo ad emanare uno o più decreti
legislativi diretti all’istituzione della detta imposta, secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati,ha,
come tutte le leggi di delegazione, quale unico destinatario il Governo, con la conseguenza che i principi
in esso dettati – ancorchè eventualmente espressi in modo dettagliato – sono privi di autonomo vigore
normativo e di efficacia innovativa diretta sull’ordinamento giuridico, la quale si produce soltanto con
l’emanazione, nei termini fissati, della normativa delegata da parte del Governo, e che, quindi, prima
dell’entrata in vigore (1 gennaio 1993) del decreto delegato, e cioè del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
l’imposta comunale sugli immobili non faceva ancora parte dell’ordinamento giuridico positivo (così
Sez. 5 civ., n. 455 del 15/01/2004, Rv. 569432-01, la quale ha derivato da ciò che la delibera con la quale il
Comune, anteriormente a detta data, abbia stabilito l’aliquota da applicare – nell’ambito della misura
variabile tra il 4 ed il 6 per cento, prevista dalla legge di delega – deve considerarsi, in quanto emanata
in carenza di potere, illegittima ed inefficace, ed insuscettibile di convalida per effetto del sopravvenuto
conferimento di tale potere).
3.3. Nè i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di non immediata applicabilità
delle disposizioni della legge delega ai “rapporti della vita” prima dell’entrata in vigore dei decreti
delegati, risultano in contrasto con quelli affermati dalla giurisprudenza costituzionale.
Innanzitutto, il Giudice delle Leggi rappresenta che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità
del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei
criteri fissati nella legge delega (cfr., da ultimo, Corte Cost. n. 231 del 2021).
Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ammette sì l’impugnazione della legge didelega davanti alla
Corte costituzionale prima ancora dell’adozione dei decreti legislativi delegati, ma si riferisce al giudizio
di legittimità “in via principale”, promosso cioè dal Governo o dalle Regioni, in caso di disposizioni
dettagliate, per l’esigenza di evitare l’elusione del termine perentorio stabilito per tale tipologia di
questioni, oggi pari a sessanta giorni a norma dell’art. 127 Cost., comma 2, nel testo sostituito dall’art. 8
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. E le pronunce espressive di tale orientamento hanno
comunque contestualmente precisato che la legge delega “ha ad oggetto la futura regolamentazione
(con il decreto delegato)” (così Corte Cost., n. 261 del 2017, p. 6.2.4.), e che, nei giudizi di legittimità “in via
principale”, è irrilevante l’assenza di concreta efficacia delle disposizioni della legge delega “nei
rapporti della vita” (cfr. Corte Cost., n. 224 del 1990). In particolare, Corte Cost., n. 224 del 1990, osserva:
“In realtà, diversamente da quanto accade nei giudizi di legittimità sui provvedimenti amministrativi o
nei conflitti di attribuzione aventi per oggetto i medesimi, l’attualità dell’interesse a ricorrere nei giudizi
di legittimità costituzionale sulle leggi dev’esser valutata, non già in relazione alla effettiva producibilità
di effetti delle singole disposizioni e, tantomeno, alla concreta applicabilità delle stesse nei rapporti
della vita, ma, piuttosto, in relazione all’esistenza giuridica delle disposizioni impugnate
nell’ordinamento giuridico. Ed è perciò che l’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenzadella Corte), e la L. 11
marzo 1953, n. 87, art. 32, comma 2, (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), fanno
decorrere il termine per la promozione dell’azione di legittimità costituzionale “dalla pubblicazione
della legge o dell’atto avente forza di legge”, e non già dal momento in cui le disposizioni in esse
contenute diventano concretamente efficaci nei rapporti della vita (v. in tal senso, in relazione alla
legge delega, sentt. nn. 75 del 1957, 37 del 1966, 242 del 1989, nonchè, a contrario, sent. n. 39 del 1971)”.
3.4. Posta la non immediata applicabilità delle disposizioni contenute in una legge delega ai “rapporti
della vita” prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, deve escludersi l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2, ultimo comma, c.p., nella parte in cui non prevede l’immediata applicabilità
delle disposizioni della legge delega, indipendentemente dalla successiva emanazione o mancanza del
decreto legislativo di attuazione, per contrasto con l’art. 3 Cost., e art. 25 Cost., comma 2.
In primo luogo, infatti, l’art. 2 c.p., u.c., laddove non prevede la immediata applicabilità delle
disposizioni della legge delega, non si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 3 Cost., per di Spa
rità di trattamento rispetto al decreto legge o per manifesta irragionevolezza. Invero, il decreto legge,
indicato nel ricorso come termine di riferimento per comparazione e lo scrutinio della di Spa rità di
trattamento, ha, come si è evidenziato in precedenza, un’efficacia del tutto eterogenea rispetto a quella
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della legge di delegazione: per un verso, il decreto legge è immediatamente applicabile ai “rapporti
della vita” sin dal momento della sua adozione, mentre la legge di delegazione legislativa non lo è, fino
all’entrata in vigore dei decreti legislativi delegati; per altro verso, l’emanazione di decreto legge, nel
caso di decadenza o di mancata conversione in legge, ha un’efficacia limitata anche a norma dell’art. 2
c.p., u.c., perchè, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte Cost.,
n. 51 del 1985, non può comunque determinare l’applicazione della disciplina della retroattività della
legge sopravvenuta più favorevole al reo o all’imputato. Inoltre, non può nemmeno ritenersi
manifestamente irragionevole la mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 2 c.p., u.c., con
riguardo alle disposizioni di una legge di delegazione, in quanto tale atto normativo non solo non è
immediatamente operativo nei “rapporti di vita”, ma conferisce una delega che potrebbe essere anche
non esercitata, o che potrebbe essere revocata o modificata prima dell’entrata in vigore dei decreti
legislativi delegati.
In secondo luogo, l’art. 2 c.p., u.c., laddove non prevede la immediata applicabilità delle disposizioni
della legge delega, non si pone in contrasto neppure con i principi di cui all’art. 25 Cost., comma 2, il
quale sancisce il principio del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole. In effetti, anche a
voler interpretare la disposizione di cui all’art. 25 Cost., comma 2, come espressiva dell’ulteriore
principio della retroattività favorevole, occorre comunque tenere presente che la legge di delegazione
non è immediatamente efficace nei “rapporti di vita”, perchè la delega, come già evidenziato, potrebbe
essere anche non esercitata, ovvero revocata o modificata prima dell’entrata in vigore dei decreti
legislativi delegati.
4. Sotto altro profilo, appare manifestamente la questione di legittimità costituzionale formulata in
relazione all’art. 1, comma 14, legge delega n. 134 del 2021, nella parte in cui non prevede che, per i fatti
commessi anteriormente alla sua promulgazione, debba essere inviato un avviso al soggetto nei
confronti del quale è disposta la confisca per equivalente prima di procedere all’esecuzione del
provvedimento ablatorio, in difetto di precedente sequestro, perchè lo stesso ha ad oggetto una
disposizione ad effetti tipicamente processuali, come tale applicabile secondo il principio tempus regit
actum.
4.1. Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, in materia di successione di
leggi processuali, pure se inerenti al settore penale, vige il principio tempus regit actum, salvo il caso di
disposizioni incidenti sul diritto penale sostanziale o sulla natura della pena.
Anche le più recenti decisioni, infatti, hanno ribadito che per le norme processuali penali, in linea
generale, “trova applicazione, di per sè, in quanto regola del processo, il (..) canone del tempus regit
actum” (così ad esempio, Corte Cost., n. 149 de 2021, la quale ha individuato l’eccezione, con
conseguente operatività del divieto di retroattività, in relazione ad una disciplina processuale idonea
ad allungare la durata del termine di prescrizione, e, quindi, ad incidere in malam partem su un istituto
di diritto penale sostanziale). Hanno anzi espressamente indicato anche quali sono le deroghe
all’applicazione dell’indicato principio, precisando che, “(s)e, in materia di successionedi leggi
processuali, vige, in via generale, il principio tempus regit actum – in forza del quale ciascun “atto”
processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell’atto, e non da quella in vigore al momento
in cui è stato commesso il fatto di reato per cui si procede – tuttavia una deroga a tale principio è
giustificata con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla
qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato” (esattamente in termini Corte
Cost., n. 260 del 2020).
Inoltre, proprio in materia di esecuzione delle sanzioni penali, ed in occasione della dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una disposizione con efficacia retroattiva, si è comunque ribadita la
generale applicabilità del principio tempus regit actum.
In particolare, Corte Cost., n. 32 del 2020, ha precisato: “(…) non v’è dubbio che vi siano ragioni assai
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solide a fondamento della soluzione, sinora consacrata dal diritto vivente, secondo la quale le pene
devono essere eseguite – di regola in base alla legge in vigore al momento dell’esecuzione, e non in
base a quella in vigore al tempo della commissione del reato”, procedendo anche ad una elencazione
delle stesse (cfr. p. 4.3.2.). Quindi, ha chiarito che il divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi
modifica relativa all’esecuzione della pena deve “soffrire un’eccezione allorchè la normativa
sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al
momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza
sulla libertà personale del condannato; questo perchè nelle ipotesi appena indicate, “la successione
normativa determina, a ogni effetto pratico, l’applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud
rispetto a quella stabilita al momento del fatto” (cfr. p. 4.3.3.).
Successivamente, in linea con queste indicazioni, il Giudice delle Leggi ha anche affermato che è
sottratta al divieto di applicazione retroattiva una disciplina che rende più gravosa la posizione del
condannato in materia di “meri” benefici penitenziari, come i permessi premio (v. Corte Cost., n. 20 del
2022).
4.2. Non sembra dubbio, poi, che la previsione di cui all’art. 1, comma 14, legge delega n. 134 del 2021,
nella parte in cui prevede (indirettamente) la necessità, prima di procedere all’esecuzione del
provvedimento ablatorio, dell’invio di un avviso al soggetto nei confronti delquale, in difetto di
precedente sequestro, è disposta la confisca per equivalente, abbia natura ed effetti esclusivamente
processuali.
La disposizione appena citata, per quanto di specifico interesse in questa sede, recita: “Nell’esercizio
della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi 10 recanti modifiche al codice di procedura penale e
alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D.Lgs.
28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione
della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: a) prevedere che l’esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni
mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene
pecuniarie (…)”. Il significato della L. n. 134 del 2021, art. 1, comma 14, lett. a), è completato con il
riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212, relativo all’esecuzione delle pene pecuniarie, il quale
prevede, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento da cui sorge l’obbligo, la notificazione
dell’invito al pagamento dell’importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a
ruolo, in caso di mancato pagamento nel termine di un mese.
Come è immediatamente rilevabile, le disposizioni di cui si chiede l’applicazione attengono alle
modalità di esecuzione di una confisca già disposta, e disciplinano esclusivamente le forme attraverso
cui deve svolgersi il procedimento di attuazione dell’ordine giudiziale.
E del resto, nel ricorso, laddove si invoca l’immediata applicabilità della disposizione di cui alla L. n. 134
del 2021, art. 1, comma 14, si mette in luce proprio la prospettiva “procedimentale” della tutela richiesta
perchè l’immediata applicabilità della previsione della legge delega è chiesta in funzione
dell’operatività del principio giurisprudenziale secondo cui la notificazione dell’invito al pagamento
costituisce condizione di procedibilità per l’esecuzione delle pene pecuniarie.
4.3. In considerazione di quanto precedentemente esposto nei pp. 4.1 e 4.2, deve concludersi che la
mancata previsione, nella L. n. 134 del 2021, art. 1, comma 14, della necessità di inviare un preventivo
avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente, ove questa non sia
stata preceduta da sequestro, anche per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, non si
pone in contrasto con l’art. 25 Cost., comma 2.
Invero, la disposizione di cui allaL. n. 134 del 2021, art. 1, comma 14, nella parte in cui prevede l’invio di
un preventivo avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente, se
questa non sia stata preceduta da sequestro, è norma processuale che incide esclusivamente sulle
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modalità di esecuzione del provvedimento ablatorio, ma non anche, almeno “direttamente”, come
richiede Corte Cost., n. 32 del 2020, sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al
condannato.
La disposizione in questione, pertanto, quand’anche la si volesse ritenere immediatamente efficace nei
“rapporti della vita”, è estranea alla sfera di operatività del divieto di irretroattività di cui all’art. 25
Cost., comma 2, nonchè, a fortiori, del principio di retroattività favorevole al reo e all’imputato desunto
dalla medesima previsione costituzionale. Di conseguenza, la sua applicazione ai fatti commessi
anteriormente alla sua promulgazione non può ritenersi costituzionalmente necessaria.
5. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancata applicazione della
disciplina prevista per le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie dalla L. n. 134 del 2021, art. 1,
comma 14, e, quindi, il difetto di notifica, in via preliminare, dell’invito al pagamento.
5.1. Si è detto in precedenza, nei pp. 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, perchè le disposizioni di una legge delega non
sono immediatamente applicabili ai “rapporti della vita”, fino alla entrata in vigore dei decreti legislativi
delegati.
Si può aggiungere che una puntuale conferma è desumibile anche dallaL. n. 134 del 2021, la quale
prevede che la modifica delle disposizioni (anche) del codice di procedura penale e di quelle ad esse
collegate è determinata dai decreti legislativi delegati. Segnatamente, l’art. 1, comma 1, legge cit.
statuisce: “Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle
norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione
speciale nonchè delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle
procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una
disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo
penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto
delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo”.
5.2. Appare utile precisare che la disciplina applicabile non muterebbe nemmeno in caso di entrata in
vigore, dopo l’esecuzione della confisca, del decreto o dei decreti legislativi delegati in attuazione della
L. n. 134 del 2021, che prevedessero necessità di inviare un preventivo avviso al soggetto nei confronti
del quale è disposta la confisca per equivalente, ove questa non sia stata preceduta da sequestro.
Si è infatti già evidenziato in precedenza, nei p.p. 4, 4.1, 4.2 e 4.3, che una disciplina del contenuto
indicato non può ritenersi necessariamente applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua
promulgazione in forza dei principi costituzionali, ma anzi soggiace, salvo diverse e specifiche previsioni
di legge, al principio generale del tempus regit actum.
E, nella specie, la confisca è già stata eseguita dalla Guardia di Finanza in data 2 febbraio 2022, sulla
base di provvedimento del Pubblico Ministero del 22 dicembre 2021, mentre il decreto legislativo
delegato di attuazione della L. n. 134 del 2021, il D.Lgs. n. 150 del 2022, non solo è stato approvato
successivamente, in data 10 ottobre 2022, ma non è ancora entrato in vigore alla data della presente
decisione (nella more della redazione della presente motivazione, anzi, la sua efficacia è stata rinviata
al 30 dicembre 2022, secondo quanto stabilito con decreto L. 31 ottobre 2022, n. 162).
6. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano sia la
scelta dei beni confiscabili, sia perchè nella specie non ricollegabili in alcun modo al reato, sia perchè
concretamente individuati ad opera della polizia giudiziaria e non dal pubblico ministero.
6.1. Per quanto attiene al primo ordine di censure, è sufficiente rilevare che la confisca per equivalente,
per sua natura, è indifferente all’inesistenza di qualunque legame tra il bene sottoposto ad ablazione
ed il reato. La misura indicata, infatti, si applica proprio per evitare che il reo possa conservare in tutto
o in parte i benefici economici conseguiti attraverso la commissione del reato, eventualmente
avvantaggiandosi di una condotta di alienazione od occultamento delle utilità direttamente conseguite
attraverso la condotta illecita.
E una precisa conferma di questa soluzione è inferibile anche dalla disciplina specificamente dettata
dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, applicata nel caso di specie, in quanto la confisca è relativa al
profitto del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter. Invero, l’art. 12 bis, comma 1, D.Lgs. cit., recita:
“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p.,
per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il prezzo o il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero, quando questa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore
corrispondente a tale prezzo o profitto”.
6.2. Con riguardo al secondo ordine di censure, va rilevato che, se il pubblico ministero è organo che
sovrintende all’esecuzione, nessuna disposizione vieta al medesimo di delegare alla polizia giudiziaria
la ricerca e la concreta individuazione dei beni da confiscare.
In effetti, la possibilità per il pubblico ministero di rivolgersi alla polizia giudiziaria per individuare i
beni da sottoporre ad ablazione deve ritenersi consentita, anche perchè l’individuazione dei medesimi
implica fisiologicamente un’attività di ricerca e, pur quando fosse effettuata dall’autorità giudiziaria
requirente, sarebbe comunque compiuta in assenza di contraddittorio e senza la necessità di adottare
forme specificamente predeterminate.
Inoltre, e soprattutto, la garanzia per l’interessato relativamente all’individuazionedei beni da
sottoporre ad ablazione è costituita dalla facoltà di promuovere incidente di esecuzione davanti al
giudice, secondo quanto previsto dall’art. 676 c.p.p.. E’ in quella sede, infatti, che l’interessato può
esporre le proprie ragioni e far controllare la legittimità delle scelte effettuate.
6.3. Nella specie, il pubblico ministero risulta aver correttamente eseguito la statuizione di confisca per
equivalente disposta con sentenza divenuta irrevocabile.
Invero, posta la non necessità del collegamento dei beni da sottoporre ad ablazione con il reato, va
rilevato che non è in contestazione la disponibilità di quelli concretamente individuati in capo al
ricorrente, condannato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter. Inoltre, risulta in atti che la
polizia giudiziaria ha proceduto alla concreta individuazione dei beni da confiscare in forza di delega
espressamente conferita dal Procuratore della Repubblica di Frosinone, ossia del pubblico ministero
presso il giudice competente, a norma del combinato disposto degli artt. 655 e 665 c.p.p..
7 Infondate, infine, sono le censure enunciate nel terzo motivo che contestano la nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza della esecuzione della confisca, siccome avvenuta in difetto di previo
avviso.
Queste censure, infatti, presuppongono la fondatezza di quelle proposte con il primo motivo, e, stante il
mancato fondamento delle medesime, ne ripetono necessariamente il giudizio di infondatezza.
8. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2022
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