Procedura penale
Processo penale
Reati tributari: i confini temporali di operatività della riforma Cartabia in materia di confisca
venerdì 23 dicembre 2022
di Crimi Francesco Avvocato Specialista in diritto penale in Torino
La sentenza della Cassazione penale, Sez. III, 28 novembre 2022, n. 45120 chiarisce che la disciplina in materia di confisca ha natura meramente processuale, non incidendo sulla determinazione della pena. Fatta questa ineludibile premessa la Cassazione svolge interessanti considerazioni in tema di successione modificativa delle leggi penali nel tempo, con particolare riferimento al rapporto intercorrente tra la disciplina di cui all’art. 2 c.p. e le previsioni contenute in una legge delega.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza 28 novembre 2022, n. 45120
La vicenda processuale
Con ordinanza emessa in data 26 aprile 2022 il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice dell’esecuzione, respingeva in sede di udienza camerale ex art. 127 c.p.p. le richieste dell’imputato Tizio di revocare la confisca per equivalente disposta con sentenza divenuta irrevocabile in relazione al reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 per euro 569.777,00 ovvero, in via subordinata, di limitare l’entità della confisca tenuto conto dell’avvenuto pagamento da parte dello stesso di parte dell’IVA evasa a seguito di procedimento esecutivo di pignoramento esperito da Equitalia.
La richiesta di revoca della confisca per tantundem si fondava sul difetto della condizione di procedibilità introdotta dall’art. 1 L. 27/9/2021, n. 134 e da ravvisarsi nella notifica dell’avviso di pagamento, la quale deve da effettuarsi, in caso di difetto di previo sequestro, prima di eseguire la confisca.
Avverso il provvedimento di rigetto l’imputato Tizio interponeva ricorso di legittimità affidandone l’accoglimento a plurime censure e sollevando finanche una questione di legittimità costituzionale sull’art. 2 u.c. c.p., nella parte in cui non prevede l’immediata applicabilità delle disposizioni della legge delega, indipendentemente dalla successiva emanazione o mancanza del decreto legislativo di attuazione e invocando la violazione degli artt. 3 e 25 cpv. Cost. in relazione all’art. 1 L. n. 134/2021, nella parte in cui non prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, debba essere inviato un avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente prima di eseguire il provvedimento di confisca, ove tale provvedimento ablatorio non sia stato preceduto da provvedimento di sequestro.
Ciò sulla scorta della considerazione che la legge delega n. 134/2021, all’art. 1, comma 14 prevede, come detto, una differente modalità esecutiva della pena più favorevole al reo. In ragione di ciò il ricorrente evidenziava come fosse da ritenersi immediatamente applicabile la detta previsione normativa anche al caso sub judice, apparendo manifestamente irragionevole riconoscere efficacia immediata ad un atto dell’esecutivo quale è un decreto-legge, negandolo per converso con riferimento a un atto del potere legislativo già entrato in vigore, qual è la legge delega, ancorché in attesa di attuazione. Precisandosi, sul punto, altresì, che la legge delega è immediatamente applicabile, in quanto gerarchicamente sovraordinata rispetto al decreto legislativo di attuazione, oltre che fonte direttamente produttiva di norma giuridiche.
Natura della confisca per equivalente e sua ratio
Al fine di comprendere gli importanti rilievi svolti dalla sentenza di legittimità che offre alimento al presente contributo occorre anzitutto svolgere alcuni chiarimenti in tema di confisca per equivalente.
Occorre innanzitutto considerare come la confisca per tantundem risulti per sua natura refrattaria a qualsivoglia legame tra il bene sottoposto ad adprehensio e reato che ne innesca l’operatività.
La ratio della misura è, infatti, proprio quella di evitare che il reo possa conservare in tutto o in parte i benefici economici conseguiti con il reato, eventualmente avvantaggiandosi di una condotta di occultamento o di trasferimento delle utilità direttamente conseguite attraverso la condotta illecita.
La soluzione della Corte Suprema di Cassazione
Il Giudice della Nomofilachia si muove nel solco della granitica giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, a mente della quale deve escludersi che le disposizioni contenute in una legge di delegazione legislativa al Governo abbiano efficacia immediata, dovendosi per contro ritenersi necessaria, ai fini dell’operatività della nuova disciplina, l’emanazione dei decreti delegati.
Evidenzia pur sempre la Suprema Corte che anche la Consulta ha dichiarato in più occasioni la non immediata applicabilità delle disposizioni della legge delega ai “rapporti della vita” prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi delegati.
Non può poi sottacersi, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega, ad ulteriore conferma della non immediata applicabilità della legge delega, la quale, pertanto, ha ad oggetto la futura regolamentazione (con il decreto delegato) nei rapporti della vita.
Prosegue la Corte di legittimità considerando che la legge di delegazione non è immediatamente efficace nei “rapporti di vita”, perché la delega, come già evidenziato, potrebbe essere anche non esercitata, ovvero revocata o modificata prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi delegati; e per tal guisa ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale formulata in relazione all’art. 1, comma 14, della L. n. 134/2021, nella parte in cui non prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, debba essere inviato un avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente prima di eseguire il provvedimento di confisca, in difetto di precedente sequestro.
Ma al di là delle considerazioni sopra esposte è bene evidenziare, altresì, che la disposizione normativa in materia di confisca per equivalente ha effetti tipicamente processuali; con l’ovvio corollario che la medesima risulta applicabile secondo il principio tempus regit actum, con conseguente operatività del divieto di retroattività.
Unica deroga a tale principio è giustificata, infatti, con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato, determinando una sostanziale trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato; in tali casi, infatti, la successione modificativa di leggi determina, sul piano effettuale, l’applicazione di una pena che risulta sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto.
In conclusione, risulterebbe in ogni caso refrattaria alla deroga al principio di irretroattività della modifica legislativa la disciplina dei provvedimenti ablatori, comportando la normativa sopravvenuta mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al tempus commissi delicti.
Riferimenti normativi: