Irrompe anche nei processi in corso la “nuova” messa alla prova che dal 30 dicembre scorso può essere richiesta per più di 40 reati per i quali era prima preclusa e condurre, se va a buon fine, a estinguerli: dalla truffa aggravata alla frode in assicurazione, dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ai reati tributari di omessa dichiarazione, dall’induzione di minorenni all’uso di stupefacenti all’indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte di credito e agli illeciti di falsità personale che non riguardino atti pubblici; e varie altre fattispecie punite con pena edittale massima entro i 6 anni, scelte dal legislatore tra quelle che ha ritenuto si prestino meglio ai percorsi riparativi e risocializzanti. A dettagliare le novità per la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova è il decreto legislativo 150/22.
I tempi per la domanda
Gli imputati potranno quindi chiedere la sospensione del processo con messa alla prova alla prima udienza utile successiva al 30 dicembre 2022 anche se il processo è in grado di appello. La scelta del legislatore è coerente con l’esigenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni più favorevoli all’imputato visto che la messa alla prova gli consente di estinguere il reato dopo essersi sottoposto con esito positivo a un programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale con l’assunzione di impegni specifici al fine di elidere o attenuare le conseguenze dell’illecito e l’assolvimento di prescrizioni attinenti lavori di pubblica utilità. In via ordinaria la richiesta di messa alla prova può essere avanzata oralmente o per iscritto fino a che non siano formulate le conclusioni in sede di udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio fino alla conclusione dell’udienza pre dibattimentale prevista nel nuovo articolo 554 bis c.p.p. (che tuttavia si applica solo ai procedimenti nei quali il decreto di citazione è stato emesso dopo l’entrata in vigore della riforma).
E quando la volontà dell’imputato è espressa per iscritto o a mezzo di procuratore speciale la sua sottoscrizione deve essere autenticata da un Notaio da altra persona autorizzata o dal difensore.
Se questi termini risultano già superati, alla data del 30 dicembre 2022, l’imputato dei reati per i quali è stata ora estesa la messa alla prova beneficia di un nuovo termine di decadenza per chiedere di esservi sottoposto: dovrà avanzarla personalmente o a mezzo di procuratore alla prima udienza fissata dopo il 30 dicembre 2022; ma se nei 45 giorni successivi a quella data non è fissata l’udienza, dovrà depositarla in cancelleria entro quel termine. Insomma entro il 13 febbraio 2023 o con richiesta avanzata in udienza o con istanza depositata in cancelleria l’imputato dovrà attivarsi per ottenere questa opzione processuale che prima della riforma gli era preclusa. Altrimenti matura irreversibilmente la decadenza.
Durante le indagini preliminari
Nei procedimenti ancora in fase di indagini preliminari potrà invece trovare applicazione l’altra innovazione contenuta nella riforma Cartabia cioè la possibilità del PM di proporre la sospensione del procedimento con messa alla prova già con l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’art. 415 bis c.p.p. indicando la durata ed i contenuti essenziali del programma trattamentale definiti ove lo ritenga opportuno con previa consultazione dell’ufficio di esecuzione penale esterna. In tale caso l’indagato ha un termine di 20 gg per aderire con dichiarazione personale o a mezzo di procuratore speciale che depositerà presso la segreteria del PM. Se aderisce, il PM formula le imputazioni, avvisa la persona offesa e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari che deciderà sulla richiesta in udienza. Il PM può formulare la proposta anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio in udienza nelle fasi preliminari ed in tale caso l’imputato può chiedere la giudice un termine non superiore a 20 gg per avanzare una propria richiesta.
Quando è applicabile il procedimento
- i reati previsti fino al 30 dicembre 2022
- reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
- Violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cp);
- resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cp);
- oltraggio a magistrato in udienza (art. 343 cp);
- violazione di sigilli (art. 349 cp);
- rissa aggravata ( art. 588 cp) esclusi i casi in cui nella rissa qualcuno sia rimasto ucciso o abbia subito lesioni personali gravi o gravissime;
- lesioni stradali anche aggravate (art. 590 bis cp);
- furto aggravato (art. 625 cp);
- ricettazione (art. 648 cp);
2 I reati aggiunti dopo il 30 dicembre 2022
- Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis cp commi 1 e 2);
- interruzione di pubblico servizio commessa da capi promotori o organizzatori (art. 340 comma 3 cp);
- esercizio abusivo di una professione determinato od organizzato da un professionista (art. 348 comma 3 cp);
- violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 cp);
- falsa testimonianza (art. 372 cp);
- false dichiarazioni o attestazioni in atti per l’autorità giudiziaria o la Corte Penale internazionale (art. 374 bis cp);
- intralcio alla giustizia con violenza o minaccia (art. 377 comma 3 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis cp);
- evasione aggravata esclusi i casi in cui violenza o minaccia siano fatte con armi o da più persone riunite;(art. 385 comma 2 cp);
- procurata inosservanza di pena (ar. 390 cp);
- istigazione a delinquere (art 414 cp);
- istigazione a disobbedire le leggi (art. 415 cp);
- alterazione di monete (art. 454 cp);
- contraffazione di carta filigranata in uso per fabbricare carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 cp);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti per falsificare monete, valori di bollo o carta filigranata (art 461 cp);
- contraffazione del sigillo dello stato e uso del sigillo contraffatto (art 467 cp);
- contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti per la pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art 468 cp);
- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art 493 ter cp);
- falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale su identità o qualità personali proprie o di altri (art. 495 cp);
- fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali (art 495 ter cp);
- false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri (Art. 496 cp);
- documenti di identificazione falsi (art. 497 bis cp);
- possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497 ter cp);
- atti osceni dinanzi a minori o con pericolo che vi assistano (art. 527 comma 2 cp);
- bigamia (art. 556 cp);
- violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art 611 cp);
- violazione di domicilio con violenza sulle cose o alle persone o palesemente armati (art 614 comma 4 cp);
- violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 comma 1 cp),
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni con rivelazione del contenuto della corrispondenza (art 619 comma 2 cp);
- danneggiamenti di cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 635 comma 3 cp),
- truffa aggravata (art 640 comma 2 cp);
- fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 442 commi 1 e 2 cp);
- appropriazione indebita (art. 646 cp);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291 bis Dpr 43/1973);
- porto delle armi in luoghi di riunioni pubbliche, trasferimento di armi per ragioni non consentite, importazione di armi senza licenza (articoli 4 comma 4 e 10, comma 3 e 12, comma 5 legge 110/75);
- istigazione, proselitismo e induzione all’uso illecito di stupefacenti di minore (art 82 comma 1 Dpr 309/90);
- violazione di obblighi derivanti dall’applicazione di misure di prevenzione antimafia (articoli 75 comma 2 75 bis e 76 commi 1, 5, 7 e 8 decreto legislativo 159/11);
- falso del lavoratore dipendente di una PA che attesta la presenza in servizio alterando i sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, o giustifica l’assenza dal servizio con una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia (art 55 quinquies comma 1 decreto legislativo 165/01);
- falsità in permessi di soggiorno e visti di ingresso, reingresso dello straniero espulso, uso di atti e documenti falsi per ottenere il visto di ingresso per investitori (articoli 5 comma 8 bis 10 comma 2 quater 13 comma 13 bis e 26 bis comma 9 decreto legislativo 286/1998);
- omessa dichiarazione per evadere le imposte (art. 5 comma 1 e 1 bis decreto legislativo 74/2000);