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Giudizio direttissimo: giudice competente sulla convalida del sequestro preventivo

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Procedura penale

Processo penale

Giudizio direttissimo: giudice competente sulla convalida del sequestro preventivo

lunedì 16 gennaio 2023

di Scarcella Alessio Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

In tema di sequestro preventivo, ove si proceda con giudizio direttissimo, giudice competente per la convalida della misura, disposta d’urgenza dalla polizia giudiziaria ex art. 321, comma 3-bis, c.p.p., non è il giudice per le indagini preliminari, ma quello deputato a pronunciarsi nel merito. Ne consegue che deve ritenersi affetto da abnormità il provvedimento con cui quest’ultimo dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida, posto che determina la stasi del procedimento in relazione alla necessaria convalida del vincolo reale adottato d’urgenza e la sua regressione a una fase anteriore e già esaurita con l’avvenuto esercizio dell’azione penale. é quanto si legge nella sentenza della Cassazione penale del 28 dicembre 2022, n. 49330.

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2022, n. 49330

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Non si rinvengono precedenti in termini
Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza in commento, su una questione nuova nel panorama giurisprudenziale di legittimità, relativa, da un lato, all’individuazione del giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida del sequestro preventivo d’urgenza nel caso in cui si proceda a giudizio direttissimo e, dall’altro, alle conseguenze derivanti dalla pronuncia di non luogo a provvedere sulla convalida da parte del giudice del merito.

La Cassazione, in particolare, in una fattispecie nella quale il Tribunale, in sede di udienza di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, per quanto qui di interesse, aveva disposto non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto, arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, ha accolto la tesi del PM, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui il Tribunale aveva errato nel ritenere competente per la convalida del sequestro disposto d’urgenza il Giudice per le indagini preliminari, dovendo ritenersi che il giudice competente a convalidare la misura precautelare personale dell’arresto è competente anche in relazione alla misura precautelare reale.

Il fatto

La vicenda processuale segue all’ordinanza con cui il Tribunale, in sede di udienza di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, aveva disposto non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto, arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Secondo il Tribunale, quanto alla richiesta di convalida del sequestro disposto d’urgenza, era competente il Giudice per le indagini preliminari.

Il ricorso

Contro l’ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, in particolare per quanto qui rileva sostenendone l’erroneità nell’aver ritenuto competente per la convalida del sequestro disposto d’urgenza il Giudice per le indagini preliminari; si assumeva che, nella specie, il Pubblico Ministero aveva già esercitato l’azione penale, disponendo la presentazione dell’arrestato in udienza per il rito direttissimo, sicché, si aggiungeva, il giudice della convalida, ai sensi degli artt. 279391 c.p.p., era competente anche per l’adozione delle misure cautelari, personali e reali. Si evidenziava a tal fine come le Sezioni unite, con la sentenza Cass. pen. n. 15453/2016, avessero equiparato il sequestro preventivo di urgenza al fermo di indiziato di reato, trattandosi di un fermo reale con funzione cautelare. Dunque, il Tribunale, competente a convalidare la misura precautelare personale dell’arresto, doveva ritenersi competente anche in relazione alla misura precautelare reale.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, come anticipato, ha accolto la tesi del PM.

In particolare, i Supremi Giudici hanno ricordato come nella Relazione al D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha introdotto il comma 3-bis dell’art. 321 c.p.p., dopo aver evidenziato che alcuni inconvenienti emersi dall’applicazione della disciplina codicistica avevano reso necessario intervenire sul sequestro preventivo (essendosi profilati nella pratica “ragioni di urgenza tali da rendere opportuna la previsione di poteri precautelari in capo al pubblico ministero ed alla stessa polizia giudiziaria, al fine di soddisfare tempestivamente le funzioni preventive”), il sequestro preventivo di urgenza viene espressamente descritto come modellato sulla falsariga dell’art. 384 c.p.p.

Si afferma in proposito che “si è ritenuto opportuno delineare per la fase delle indagini preliminari una sorta di “fermo reale”(…) tenuto conto della sostanziale analogia di presupposti e della identica funzione di precautela rispetto alla adozione delle misure riservate al giudice. Al pubblico ministero viene pertanto consentito di disporre il sequestro preventivo qualora la situazione si presenti in termini di urgenza tali da non consentire di attendere il provvedimento del Giudice e, negli stessi casi un identico potere è riconosciuto alla polizia giudiziaria prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini”. Dunque, osserva la S.C., vi è l’espressa equiparazione del sequestro preventivo di iniziativa della polizia giudiziaria (indicato come “fermo reale”) al fermo di indiziato di delitto, ribadendosi la natura cautelare della misura (in tal senso espressamente, Cass. pen. sez. Unite, n. 15453 del 29/1/2016, Giudici, in motivazione).

È peraltro opinione consolidata in giurisprudenza, non contrastata in dottrina, che i due provvedimenti – ordinanza di convalida del decreto d’urgenza emesso d’iniziativa dal PM o dalla polizia giudiziaria e decreto di sequestro preventivo – non siano inscindibilmente connessi, bensì autonomi, essendo possibile che il giudice per le indagini preliminari neghi la convalida, non ravvisando le ragioni di urgenza che giustificano l’iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria ovvero per il decorso del termine per la convalida e, tuttavia, disponga la misura cautelare. In tal caso, la misura cautelare reale avrà efficacia ex nunc, cioè dal momento dell’emissione del decreto (così espressamente, Cass. pen. sez. VI, n. 4112 del 15/12/1993, R., CED Cass. 197932; in senso sostanzialmente conforme Cass. pen. sez. III, n. 15717 del 11/02/2009, B. e altri, CED Cass. 243249; Cass. pen. sez. III, n. 42898 del 28/09/2004, D.S., CED Cass. 229895; Cass. pen. sez. III, n. 16284 del 22/11/2011, Barba, CED Cass. 225187; Cass. pen. sez. VI, n. 5023 del 18/12/1995, P., CED Cass. 204527).

Si conviene con la Cassazione anche nell’affermazione secondo cui il provvedimento con cui il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla richiesta di convalida del sequestro disposto in via d’urgenza il sequestro preventivo è abnorme.

Ed invero, dall’evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema si possono trarre due conclusioni: una, più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l’ambito di applicazione della categoria dell’abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una, più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell’abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (Cass. pen. sez. Unite, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, CED Cass. 282807).

Sotto un primo profilo, pur volendo ragionare con il Tribunale, il giudice non avrebbe potuto limitarsi ad emettere un provvedimento di non luogo a provvedere, ma avrebbe dovuto al più dichiarare la propria incompetenza e trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari, cioè al giudice da lui ritenuto competente. Dunque, un provvedimento che determinava una sostanziale stasi, che vanificava l’esigenza di verificare entro il termine breve di quarantottore dal sequestro se sussistessero i presupposti per la convalida della misura precautelare reale, che impediva di decidere sulla convalida.

Sotto altro profilo, un provvedimento giuridicamente viziato: a ragionare come il Tribunale, infatti, ciò ha determinato, seppur limitatamente al potere di convalida, una regressione ad una fase anteriore e già esaurita del procedimento. Proprio la regressione ad una fase esaurita del procedimento è di norma considerato come elemento sintomatico della caratterizzazione abnorme dell’atto; nel caso di specie, il Giudice, nel non provvedere alla convalida del sequestro sul presupposto che dovesse procedere il giudice delle indagini preliminari, ha vulnerato i principi di irretrattabilità dell’azione penale e di non regredibilità del processo ad una fase procedimentale già esaurita.

Da qui, dunque, il condivisibile accoglimento del ricorso del PM.

Riferimenti normativi:

Art. 321, co. 3-bis, c.p.p.

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