fbpx
Lun Mer Ven 15:30 -19:30

Sospensione della pena: il giudice deve motivare se la subordina al risarcimento del danno

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Sospensione della pena: il giudice deve motivare se la subordina al risarcimento del danno
0 Comments

 

Penale

Sospensione condizionale della pena

Sospensione della pena: il giudice deve motivare se la subordina al risarcimento del danno

lunedì 16 gennaio 2023

di Leotta Carmelo Domenico Avvocato cassazionista, Professore Associato di Diritto penale nell’Università degli Studi Europea di Roma
Aderendo all’indirizzo più attento già espresso in altri precedenti di legittimità, la Sezione V della Cassazione penale con la sentenza n. 46834 del 12 dicembre 2022 ribadisce che, in ossequio agli art. 3, comma 1, e 27, comma 3, Cost., il giudice che subordina la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (anche disposto con provvisionale), deve  valutare seppur sommariamente le condizioni economiche del condannato, stante la funzione special-preventiva dell’istituto di cui agli artt. 163 ss. c.p., la cui concessione non può essere subordinata a condizioni non esigibili.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza 12 dicembre 2022, n. 46834

Il caso

La sentenza depositata lo scorso 12 dicembre decide sul ricorso per cassazione dell’imputato contro la decisione della Corte di appello di Bologna che riformava, solo quanto al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, subordinandola al pagamento della provvisionale, la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato per stalking aggravato in danno della ex compagna nonché nei confronti del di lei fratello; per diffamazione a mezzo social nei confronti della donna; e, ancora, per lesioni personali aggravate a danno del fratello della stessa.

Dei tre motivi proposti dal ricorrente, i primi due – relativi a violazione degli artt. 612-bis e 595 c.p. e vizio di motivazione – vengono dichiarati inammissibili. Il terzo motivo – riferito alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale – è, invece, ritenuto fondato dalla Corte di cassazione.

Quanto ai primi due motivi, la sentenza in commento, in continuità con una tendenza consolidata di legittimità, evidenzia come, a fronte di una concordanza nell’analisi e nella valutazione della prova tra le sentenze di primo grado e di appello, tale da offrire congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato idoneo a replicare alle deduzioni difensive, il giudizio di responsabilità non può essere invalidato dinnanzi alla Corte di cassazione da prospettazioni alternative che si risolvono in una “rilettura” degli elementi di fatto già oggetto della decisione. Neppure è consentito alla difesa assumere autonomamente nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti rispetto a quelli adottati dai giudici del merito solo perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa.

Il destinatario delle condotte di stalking può anche essere soggetto diverso dalla vittima del reato

Ancorché il tema sia proposto dal ricorrente con il primo motivo di ricorso ritenuto inammissibile, la Corte di cassazione non si esime dall’affrontare la censura difensiva secondo la quale devono ritenersi irrilevanti, ai fini del giudizio di responsabilità per atti persecutori, le condotte poste in essere nei confronti di soggetti diversi dalla vittima dello stalking. Nel caso specifico destinatari delle condotte tipiche erano stati, infatti, anche il fratello e il (nuovo) compagno della donna. La Sez. V, riprendendo precedenti arresti e disattendendo la tesi della difesa, afferma che «integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice». In questo senso si era già espressa la stessa Cass. pen. Sez. V con la sentenza n. 8919 del 16/2/2021 e la Cass. pen., Sez. III con la sentenza n. 1629 del 6/10/2015.

La sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento: indirizzi giurisprudenziali

Con il terzo motivo di ricorso, ritenuto fondato dalla Corte di cassazione, l’imputato lamenta l’omessa motivazione della sentenza di secondo grado per avere il giudice dell’appello concesso la sospensione condizionale della pena, negata in primo grado, condizionando il beneficio, ai sensi dell’art. 165, comma 1, c.p., al versamento della provvisionale liquidata in favore delle parti civili, senza rendere una motivazione specifica sulla parametrazione delle condizioni economiche dell’imputato.

Il tema, come evidenza la stessa decisione del 12 dicembre, non è affrontato in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità. Si registrano, infatti, in materia tre distinte posizioni:

– per un primo orientamento, il giudice della cognizione non ha un onere motivazionale sul punto: se concede il beneficio subordinandolo all’adempimento dell’obbligo risarcitorio «non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, atteso che la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione» (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 4626/2019; Cass. pen. n. 48534/2003; Cass. pen. n. 33020/2014; Cass. pen. n. 26221/2015; Cass. pen. n. 3197/2009; Cass. pen. n. 38345/2013; Cass. pen. n. 12614/2016);

secondo altro filone, se il giudice sospende condizionalmente la pena subordinandola al risarcimento del danno, pur senza dover svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, è tenuto, tuttavia, a valutare se dagli atti emergano elementi che fanno dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (così per Cass. pen., Sez. VI, n. 46959/2021; Cass. pen. n. 29996/2016; Cass. pen. n. 25685/2016; Cass. pen. n. 26958/2020; Cass. pen. n. 11299/2020; Cass. pen. n. 48913/2018; Cass. pen. n. 52730/2017);

– un terzo orientamento, infine, ritiene sussista in capo al giudice, quando la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento del danno, un obbligo di valutazione delle reali condizioni economiche del condannato «in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell’incapacità di questo di sopportare l’onere del pagamento risarcitorio» (Cass. pen. sez. V, n. 40041/2019; Cass. pen. n. 21557/2015; Cass. pen. sez. II, n. 22342/2013; Cass. pen. sez. V, n. 4527/2010).

L’orientamento della sentenza in commento e il suo fondamento nella giurisprudenza costituzionale

Con la sentenza n. 46834/2022, la Sez. V aderisce all’orientamento più rigoroso da ultimo richiamato, il quale si radica, invero, in un precedente costituzionale (Corte cost. sentenza n. 49/1975), con cui la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell’art. 165 c.p., nella parte in cui consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, evidenziava che spetta al giudice valutare con apprezzamento motivato, seppur discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di risarcire.

Riprendendo la propria sentenza Cass. pen. n. 40041/2019, la Sezione V ribadisce che, in assenza di tale valutazione, «ci si troverebbe dinanzi ad una statuizione vanamente disposta dal giudice, con una percezione di ingiustizia complessiva della pena da parte di colui nel cui confronti è inflitta, che confligge con la finalità rieducativa, e ad una sperequazione tra imputati, collegata alle loro eventuali diverse condizioni economiche, inaccettabile nel nostro sistema costituzionale». Sono dunque le stesse previsioni degli artt. 3, comma 1 e 27, comma 3, Cost. a esigere tale accertamento giudiziale in caso di concessione condizionata del beneficio.

Sospensione condizionale e funzione della pena

L’arresto qui segnalato offre l’occasione alla Corte di cassazione di ripercorrere, oltre la questione strettamente portata alla sua attenzione, il collegamento tra istituto della sospensione condizionale e funzione della pena. Anzitutto, si legge in sentenza, la disciplina degli artt. 163 ss. c.p., ancorché collocata tra le cause estintive del reato, inerisce specificamente il trattamento sanzionatorio e, come tale, soggiace alla previsione di discrezionalità vincolata cui all’art. 132 c.p. Più specificamente, poi, la sospensione condizionale è strumentale non solo alla funzione rieducativa, ma anche a quella special-preventiva della pena, come da ultimo ribadito da Cass. pen. sez. Unite, n. 37503/2022. (Precedentemente v. Cass. pen. sez. III, n. 28690/2017; Cass. pen. sez. I, n. 53632/2017; Cass. pen. sez. III, n. 11091/2010).

Ove il giudice non ottemperasse l’obbligo di motivazione – si legge nell’arresto dello scorso 12 dicembre – «la condizione del pagamento del risarcimento del danno e della provvisionale, determinerebbe un automatismo non solo non consentito dalla discrezionalità nell’“an” della condizione, ma anche dalla necessità che la commisurazione anche di questa misura sia tale da essere proporzionata e dunque ragionevole, in quanto sostenibile dal condannato e quindi in funzione del suo reinserimento sociale».

Alla luce delle indicazioni ora proposte, la Sezione V conclude affermando che «il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita), ha sempre l’obbligo di valutare, anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato, data la finalità special preventiva della sospensione condizionale della pena, che non può essere subordinata a condizioni non esigibili perché irragionevoli e non proporzionate».

Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Riferimenti normativi:

Art. 132 c.p.

Art. 165 c.p.

Condividi

Invia con WhatsApp