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La destinazione di un immobile al figlio disabile non ne preclude il sequestro per equivalente

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Penale

Reati tributari

La destinazione di un immobile al figlio disabile non ne preclude il sequestro per equivalente

mercoledì 18 gennaio 2023

a cura della Redazione Wolters Kluwer

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di un soggetto, in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal GIP del Tribunale nei confronti di altro soggetto, indagato in relazione ai reati di indebita compensazione (D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-quater), la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 11 gennaio 2023, n. 557 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il Tribunale, erroneamente, non aveva ritenuto ostativo al sequestro il vincolo di destinazione gravante sugli immobili in favore del terzo, vincolo legittimo ed opponibile a terzi nonché intangibile da provvedimenti pregiudizievoli – ha affermato il principio secondo cui il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. non osta al sequestro di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca ex art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000, non trasferendo la proprietà del bene in capo al beneficiario e non trattandosi, pertanto, di bene appartenente a persona estranea al reato, fermo restando l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione impresso.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 11 gennaio 2023, n. 557

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. V, 23/09/2015, n. 42605

Cass. pen. sez. III, 17/07/2020, n. 23621

Cass. pen. sez. III, 25/10/2012, n. 1709, dep. 2013

Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 2645-ter, c.c., sotto la rubrica «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche», prevede che gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

Effetto essenziale della creazione del vincolo di destinazione è, dunque, la netta separazione dei beni vincolati dal restante patrimonio del conferente: a seguito della trascrizione dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., quest’ultimo diviene opponibile ai terzi, con la conseguenza che i beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti alle azioni esecutive che non dipendano da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso (creandosi, così, un patrimonio separato rispetto a quello generale di cui il soggetto sia titolare). La trascrizione dell’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. dà vita ad una separazione cd. “unilaterale” che, costituendo eccezione alla regola generale di cui nell’art. 2740 c.c. (ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni “con tutti i propri beni presenti e futuri”) riveste il carattere della relatività: il vincolo non preclude l’espropriazione forzata da parte dei creditori qualora il debito sia stato contratto per scopi conformi alla finalizzazione, con disposizione analoga a quella dettata in tema di fondo patrimoniale dall’art. 170 c.c.; l’efficacia dichiarativa della pubblicità del vincolo è riferita genericamente ai “terzi”, potendosi ricomprendere in tale categoria non solo i creditori personali del conferente, ma anche i terzi subentranti nella titolarità dell’immobile.

La giurisprudenza civile di legittimità ha precisato che attraverso il negozio costitutivo si realizza l’effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si dispone del bene sottopostovi, imponendo la funzionalizzazione del diritto dominicale, che non viene trasferito ad altri, al perseguimento delle finalità volute, in questo caso di tutela della persona portatrice di disabilità (cfr. Cass. civ. sez. VI-5, ordinanza n. 3735 del 04/02/2015). E si è, altresì, evidenziato che “l’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., non determina il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 29727 del 15/11/2019, CED Cass. 655834). Così delineati la natura e gli effetti del vincolo di destinazione in esame, è indubbio che esso non incida sulla titolarità del bene vincolato, in quanto non determina né il trasferimento della proprietà in capo al beneficiario né la costituzione su di esso di diritti reali in senso proprio.

Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale aveva rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di un soggetto, in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal GIP del Tribunale nei confronti di un altro soggetto, indagato in relazione ai reati di indebita compensazione (D.Lgs. n. 74/2000 art. 10-quater).

Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, lamentando che il Tribunale, erroneamente, non aveva ritenuto ostativo al sequestro il vincolo di destinazione gravante sugli immobili in favore del terzo, vincolo legittimo ed opponibile a terzi nonché intangibile da provvedimenti pregiudizievoli.

La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, i Supremi Giudici hanno osservato come, gli immobili oggetto di sequestro, pur gravati da vincolo ex art. 2645-ter c.c., risultavano essere di proprietà dell’indagato, non rilevando, di conseguenza, la questione della mancata prova della intestazione fittizia dei beni sollevata dalla difesa, che si pone nel diverso caso, che qui non ricorreva, in cui i beni oggetto di sequestro fossero formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato.

La S.C., del resto, ha già affermato, sia pure in tema di misure di prevenzione patrimoniali ma con analoghe argomentazioni, che la costituzione su un bene immobile di un vincolo di destinazione, ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., non incide sulla disponibilità del bene stesso in capo al proposto (ove accertata ai sensi dell’art. 2-ter della L. n. 575/1965), né, quindi, sulla sua confiscabilità, in quanto il predetto vincolo non comprime i diritti del proprietario sul bene, se non nei limiti della destinazione impressa (Cass. pen. sez. V, n. 42605 del 23/09/2015, CED Cass. 265228 – 01).

Ed identico principio è stato affermato anche in relazione all’analogo istituto del fondo patrimoniale, evidenziandosi che “i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell’appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti (Cass. pen. sez. III, n. 23621 del 17/07/2020, CED Cass. 279824 – 01; Cass. pen. sez. III, n. 1709 del 25/10/2012, dep. 2013, C., inedita).

Non coglie nel segno, infine, secondo la Cassazione, il richiamo effettuato dalla difesa alla sentenza Cass. pen. sez. V n. 1935 del 18/10/2017; la pronuncia, infatti, precisano i Supremi Giudici, è relativa al diverso istituto del sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p. (misura ablativa ridisegnata “anche sulla falsariga del sequestro conservativo civile, previsto dall’art. 2905 c.c. e regolato, nella procedura, dall’art. 671 c.p.c.”, avente “natura di pignoramento anticipato”, cfr. Cass. pen. sez. Unite, n. 38670 del 21/07/2016, C., in motivazione), nella specie disposto, ai sensi del comma 2, in favore della parte civile, a tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ed al connesso tema, che qui non rileva, della possibilità per il creditore personale del proprietario di un bene vincolato ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. di agire in via esecutiva sullo stesso.

Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 2645-ter c.c.

Art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000

Art. 321 c.p.p.

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