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Le SS.UU. ribadiscono la nozione di pena illegale (anche in caso di patteggiamento)

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Contrasti giurisprudenziali

Le SS.UU. ribadiscono la nozione di pena illegale (anche in caso di patteggiamento)

mercoledì 18 gennaio 2023

di Aceto Aldo Consigliere della Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, sentenza 12 gennaio 2023, n. 877, hanno dato risposta al seguente quesito: «se configuri “pena illegale”, ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un’erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall’art. 69, comma 3, c.p.».

Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 12 gennaio 2023, n. 877

La soluzione
La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, c.p., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

 

I precedenti giurisprudenziali
Cass. pen. sez. IV, 27/03/2020, n. 10688 È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di patteggiamento con cui si deduca l’omessa applicazione dell’aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio, versandosi in ipotesi di pena illegale, la sentenza impugnata che aveva applicato la pena minima edittale per il reato principale senza alcun aumento per la continuazione, poi riducendola per le circostanze attenuanti e per il rito).
Cass. pen. sez. V, 09/06/2014, n. 24054 In tema di patteggiamento, è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, compari le attenuanti ed una sola delle aggravanti, in quanto l’art. 69 c.p. impone di procedere alla simultanea comparizione di tutte le circostanze ritenute.
Cass. pen. sez. V, 08/05/2019, n. 19757 È inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 c.p., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione.
Cass. pen. sez. VI, 20/07/2021, n. 28031 In tema di patteggiamento, non è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra circostanze, non proceda alla simultanea comparazione di tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti, in quanto l’erronea pena così determinata corrisponde comunque, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice.

Il caso e la questione di diritto

Con sentenza del 22/2/2021 il Tribunale di Trieste aveva applicato all’imputato la pena, da quest’ultimo concordata con il PM, di quattro anni e due mesi di reclusione e seicento euro di multa per il reato di furto pluriaggravato. In particolare, la pena era stata così (testualmente) determinata: «pena base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, “per il reato di furto nella ipotesi aggravata”;

– “riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti resa dall’imputato”;

– pena aumentata ad anni sei e mesi tre di reclusione ed euro novecento di multa ex art. 81 c.p. per i reati di cui agli artt. 416 e 648 c.p., separatamente giudicati;

ridotta ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa per il rito».

Nel proporre ricorso per cassazione, l’imputato aveva dedotto la violazione dell’art. 69 c.p. e la conseguente applicazione di una pena illegale perché eccedente il massimo edittale previsto per il furto semplice: il Tribunale, in particolare, nel bilanciare una serie di circostanze eterogenee concorrenti avrebbe computato le circostanze aggravanti speciali del furto (artt. 61, c. 1, nn. 5 e 7, e 625, c. 1, nn. 2, 5 e 7, c.p.) senza bilanciarle con le riconosciute circostanze attenuanti generiche i cui effetti sarebbero stati limitati, in violazione dell’art. 69, comma 3, c.p., al solo annullamento della recidiva contestata. Ciò sarebbe confermato dal fatto che non risultava operata una riduzione di pena per le ritenute circostanze attenuanti generiche, né risultava operato un aumento di pena per la contestata recidiva, neppure esclusa.

Investita del ricorso, la Quinta Sezione penale aveva rilevato un contrasto interpretativo in ordine alla nozione di “pena illegale”, rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito del sindacato di legittimità sulle sentenze che applicano la pena a richiesta di parte, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., e con ordinanza n. 9523 del 17/2/2022 aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite.

La giurisprudenza precedente

Secondo un primo orientamento, nel “patteggiamento” la legalità, in relazione all’osservanza dei limiti edittali, della pena applicata va valutata considerando non soltanto la pena conclusivamente determinata, ma anche i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione (tra i quali rientrano anche quelli inerenti al bilanciamento delle circostanze eterogenee concorrenti). Nell’ambito di questo orientamento, in alcuni casi sono stati valorizzati errori che avevano portato all’applicazione di una pena la cui ritenuta illegalità costituiva oggettiva conseguenza delle valutazioni effettuate, o comunque dell’omissione di valutazioni che sarebbero state vincolate, e non meramente discrezionali; in altri casi, sono stati valorizzati errori che avevano portato all’applicazione di una pena la cui illegalità era meramente eventuale, perché condizionata all’esito di valutazioni doverose, ma omesse, per essere stato operato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e soltanto alcune delle circostanze aggravanti concorrenti.

Un secondo orientamento sostiene, invece, che nel “patteggiamento” l’illegalità della pena va determinata avendo riguardo alla pena finale applicata, non anche ai passaggi intermedi che portano alla sua determinazione, poiché soltanto il risultato finale delle predette operazioni di computo della pena costituisce espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti.

Il Presidente Aggiunto, con decreto del 20 aprile 2022, aveva assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l’udienza camerale non partecipata del 14/7/2022.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento e ritengono, di conseguenza, che la pena determinata a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti effettuato in violazione della disciplina stabilita dall’art. 69 c.p. sia illegale soltanto nei casi in cui essa non rispetti i limiti edittali generali previsti per ciascun genere o specie di pena dagli artt. 23 e seguenti, 65 e seguenti, e 71 e seguenti del codice penale, oppure quelli previsti dalle singole norme incriminatrici per ciascuna fattispecie di reato.

Il principio di legalità della pena, ricordano, è un valore garantito dall’art. 1, c.p., e dagli artt. 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost., e non è negoziabile nemmeno dall’imputato in sede di richiesta di applicazione pena (di qui la possibilità, prevista dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., di impugnare la sentenza di patteggiamento per l’illegalità della pena). La pena – sottolineano le Sezioni Unite – può essere irrogata solo in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso e deve tendere alla rieducazione del reo, non potendo consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

La corretta individuazione della misura della pena irrogabile incide sulla corretta operatività dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di proporzionalità della pena (art. 27, comma 3, Cost.), tale dovendo ritenersi soltanto quella in concreto idonea a tendere alla rieducazione del condannato; per altro verso, la predeterminazione di una cornice edittale inviolabile per il giudice costituisce il punto di equilibrio fra legalità ed individualizzazione della pena. È la previsione legale della pena che fonda la stessa potestà punitiva del giudice ed informa di sé l’intero sistema penale. Esso comporta che pena legale sia soltanto quella prevista dall’ordinamento giuridico e non eccedente, per genere, specie o quantità, il limite legale; il principio di legalità della pena opera sia in fase di cognizione che di esecuzione, e vieta l’esecuzione di una pena (anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria) che non trovi fondamento in una norma di legge, perché avulsa da una pretesa punitiva dello Stato.

Il principio di legalità della pena – ricordano le Sezioni Unite – è riconosciuto anche a livello sovranazionale dall’art. 7, § 1, della Conv. EDU. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’art. 7 della Convenzione, oltre a vietare l’applicazione retroattiva di sanzioni penali, richiede anche la prevedibilità del precetto e delle specifiche conseguenze del reato, intendendo quest’ultima come probabilità concreta per il destinatario di valutare le conseguenze del proprio agire, in rapporto alle circostanze del caso concreto, sicché una pena illegale risulterebbe, per tale sua natura, di per sé “non prevedibile”, e quindi, sempre e comunque, convenzionalmente illegittima.

Il principio di legalità della pena è riconosciuto anche dall’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (il cui § 3 opera un significativo riferimento al principio della proporzionalità della pena rispetto al reato) e dall’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, il quale, oltre a prevedere espressamente il canone del nullum crimen, nulla poena sine lege, impone anche l’obbligatoria applicazione al colpevole della pena sopravvenuta più favorevole.

“Pena legale” è, dunque, soltanto quella “positiva”, prevista, cioè, dall’ordinamento giuridico, e quindi quella non eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge; attraverso la predeterminazione di limiti astratti per ciascuna specie di pena, e di limiti edittali riferibili a ciascun reato, il legislatore fissa – per ciascuna pena e per ciascun reato – il minimum cui possa riconoscersi concreta valenza rieducativa ed il limite massimo oltre il quale la pena perderebbe la predetta valenza e si risolverebbe nell’inflizione di una mera e non rieducativa sofferenza.

Illegale è, pertanto, la pena che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal Codice penale. Nell’ambito della categoria dell’illegalità della pena, non rientra di conseguenza la sanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato. La pena, insomma, è illegale non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l’ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore.

In continuità con il proprio consolidato orientamento (Cass. pen. sez. Unite, n. 33040/2015, J.; Cass.  pen., sez. Unite, n. 21368/2020, S.; Cass. pen. sez. Unite, n. 40986/2018, P.; Cass. pen. sez. Unite, n. 47182/2022, S.) che si pone in armonia con il principio di legalità della pena come costituzionalizzato e come altresì riconosciuto dalle fonti sovranazionali, le odierne Sezioni Unite ribadiscono che “pena legale” è quella:

– del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli;

– comminata da una norma (sostanzialmente) penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista;

– determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all’esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo.

“Pena illegale” è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal Codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista.

L’individuazione delle ipotesi di pene illegali per genere (pene detentive o pecuniarie) o per specie (quanto alle prime, ergastolo, reclusione o arresto; quanto alle seconde, multa o ammenda) non pone problemi (si vedano gli artt. 17 e 18 c.p.).

Quanto all’individuazione delle ipotesi di pena illegale per quantità (sia in difetto che in eccesso), deve farsi riferimento:

– sia alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e seguenti del Codice penale, nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti del Codice penale, e, in presenza del concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice;

– sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice.

Non è, pertanto, illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge: gli errori relativi ai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della pena risultano, infatti, privi di rilievo, ove non abbiano comportato la conclusiva irrogazione di una pena illegale nel senso in precedenza indicato.

Le circostanze del reato, proseguono le Sezioni Unite, possono incidere variamente sui limiti edittali fissati dalle norme incriminatrici: alcune di esse (le cc.dd. circostanze ad efficacia comune) variandoli proporzionalmente (cfr., ad esempio, artt. 61 e 62 c.p.); altre (le cc.dd. circostanze ad efficacia speciale) comportando l’applicazione di una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato non circostanziato (cc.dd. circostanze ad efficacia speciale in senso stretto, o autonome: cfr., ad esempio, artt. 576 e 577 c.p.), oppure prevedendo l’applicazione di una pena della stessa specie di quella prevista per la fattispecie non circostanziata, ma determinata non operando un aumento o una riduzione proporzionale rispetto alla pena-base, bensì prescindendo da essa (cc.dd. circostanze ad efficacia non proporzionale, o indipendenti: cfr., ad esempio, art. 628, comma 3, c.p.).

Sicché la contestazione di circostanze incide sulla determinazione della pena in astratto legale, a seconda dei casi aumentando o diminuendo (entro i predetti limiti) la pena edittale prevista dalla norma incriminatrice che di volta in volta si assume violata. Ne consegue che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall’art. 69 c.p.), i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati, nel rispetto dei limiti astratti innanzi richiamati, dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata. Soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe “illegale”; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall’art. 69 c.p. risulterebbe meramente “illegittima”, ma non anche “illegale”.

Anche nel “patteggiamento” non rilevano, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata, tra i quali gli errori compiuti nell’iter di determinazione della pena base; la natura negoziale dell’accordo rende oltremodo irrilevanti tali errori ai fini della qualificazione della pena come illegale. E proprio per questo, però, il controllo del giudice non soltanto sulla congruità della pena richiesta, ma anche sulla correttezza dei “passaggi intermedi” attraverso i quali essa viene determinata, deve essere particolarmente penetrante e rigoroso. Il giudice conserva, concludono le Sezioni Unite, il potere-dovere di non accogliere le richieste di “patteggiamento” che comportino l’applicazione di pene (non soltanto illegali, ma anche) non congrue, o comunque, seppur non illegali, determinate attraverso “passaggi intermedi” effettuati in violazione di legge.

Di qui l’affermazione del principio di diritto sopraindicato, in applicazione del quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile posto che il vizio dedotto riguardava unicamente l’effettuazione di un passaggio intermedio in violazione dell’art. 69 c.p. (per la mancata, simultanea comparazione di tutte le circostanze eterogenee concorrenti), come detto irrilevante ai fini della legalità o meno della pena irrogata.

 

 

 

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