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Lascia sei cuccioli davanti a un canile: è reato di abbandono

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Penale

Reati contro gli animali

Lascia sei cuccioli davanti a un canile: è reato di abbandono

martedì 24 gennaio 2023

di Pittalis Margherita Professore Ordinario di Diritto Privato, Università di Bologna
La sentenza della Corte di Cassazione penale del 29 dicembre 2022, n. 49471 afferma per la prima volta che il reato di abbandono, di cui all’art. 727 c.p., si configura indipendentemente dal luogo in cui l’animale domestico venga lasciato, rilevando unicamente il distacco volontario dallo stesso, che venga così a trovarsi improvvisamente a rischio di sopravvivenza, situazione che, ad avviso della Corte, si verifica anche ove venga depositato davanti ad un canile senza la certezza che questi sia disponibile a riceverlo.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 29 dicembre 2022, n. 49471

Approda per la prima volta avanti la Corte di legittimità il caso, purtroppo frequente, di animali domestici lasciati davanti ai canili senza che venga previamente accertata la disponibilità di questi ad accoglierli, ricondotto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29 dicembre 2022, n. 49471, che qui si annota, alla contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., che punisce l’abbandono di animali. Nella specie, si era trattato di una cucciolata di sei cagnolini, di razza meticci, il cui padrone o ritrovatore era stato fotografato mentre li lasciava davanti al canile e poi si allontanava.

Il Tribunale di Foggia aveva condannato l’uomo alla pena di – soli – euro 650,00 di ammenda ai sensi dell’art. 727 c.p. (presumibilmente combinato con l’art. 133-bis, comma 2, c.p.), sentenza confermata in tale parte dalla Corte di legittimità, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato, annullando tuttavia la decisione nella parte in cui il tribunale non si era pronunciato in merito alla richiesta di applicazione dell’art. 131 c.p. e rinviando al tribunale medesimo, in diversa persona fisica, al solo fine di valutare la possibile esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Di altri casi analoghi si era rinvenuta già notizia sul web; per citare solo i più recenti, il 27 ottobre 2021, il Tribunale di Lecce aveva condannato al pagamento di una multa di 4000 euro una donna di 47 anni, residente a Porto Cesareo, che aveva abbandonato cinque cuccioli chiusi in una scatola davanti ad un canile le cui telecamere avevano ripreso la targa della sua macchina, consentendone l’inseguimento.

Il 29 giugno 2022 a Tricase un uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre lasciava un cucciolo di cane davanti al canile e poi è stato arrestato.

Nel dicembre 2022 un uomo ha abbandonato il suo cane in una gabbia davanti al cancello di un canile di Brescia dopo avergli strappato il microchip dalla cute per evitare di essere identificato. Il cane si trova ora all’interno della struttura in attesa di essere adottato.

Con la sentenza in commento, come accennato, la Suprema Corte decisamente riconduce la fattispecie al reato di abbandono di cui all’art. 727 c.p., che così recita al comma 1: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”; ed al comma 2: “Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Afferma infatti la Corte che “integra l’ipotesi di abbandono di animali la condotta consistita nel lasciare alcuni cuccioli di cane dinanzi ad un canile, atteso che, indipendentemente dal luogo in cui avviene, la condotta dell’abbandono si sostanzia nel distacco volontario dell’animale domestico che, essendo, nel caso del cane, per la sua stessa natura capace di affezione all’uomo e al contempo bisognevole di accudimento specie se in tenera età, viene improvvisamente a trovarsi in condizioni che ne mettono a repentaglio la sua stessa possibilità di sopravvivenza. Condizione questa che si verifica anche quando l’abbandono degli animali avvenga davanti ad un canile il cui addetto ne abbia rifiutato l’accettazione, posto che tale rifiuto, a meno di non integrare un illecito in difetto delle condizioni legittimanti la mancata presa in consegna, non assicura in alcun modo a colui che disfa dell’animale che la struttura se ne possa prendere cura in sua vece”.

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione allegando essenzialmente due motivi, il primo basato sulla contestazione della sussistenza della condotta incriminata, dal momento che – in primo luogo – i cuccioli erano stati lasciati presso un luogo istituzionalmente deputato a prendersi cura di tal genere di animali, e quindi nessuna condotta di trascuratezza, dismissione di cure o disinteresse verso i cuccioli poteva essere addebitata al ricorrente, e – in secondo luogo – che nessuna prova era emersa in ordine alla proprietà dei cani in capo all’imputato, che affermava di averli trovati sul ciglio della strada a qualche chilometro dal centro abitato.

Sotto il profilo soggettivo, col secondo motivo di ricorso si era rilevato che, anche a voler ammettere la proprietà dei cuccioli, la consegna degli stessi al canile evidenziava un sentimento di pietas e una volontà di tutela del tutto antitetici rispetto al disinteresse ed alla trascuratezza tipici del reato di abbandono.

Entrambi i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili dalla Suprema Corte che, sotto il profilo della condotta, ha rilevato che concreta abbandono il distacco volontario dall’animale, a seguito del quale questi venga improvvisamente a trovarsi in condizioni che ne mettono a repentaglio la possibilità di sopravvivenza e ciò anche quando l’abbandono degli animali avvenga davanti ad un canile il cui addetto non ne abbia assicurato l’accettazione. Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte, che infatti ha ritenuto “integrato l’elemento soggettivo, costituito dalla libera e cosciente volontarietà della condotta di abbandono, rivelatore dell’indifferenza nei confronti degli animali da parte del soggetto con il quale convivono”.

Elemento scriminante fra comportamento lecito e reato di abbandono sarebbe quindi costituito, sotto il profilo soggettivo, dall’assicurarsi che il canile sia disponibile a ricevere gli animali, e ciò a prescindere dal fatto che chi li consegna sia o meno il proprietario degli stessi; sotto il profilo oggettivo, dall’effettiva accettazione dei cuccioli da parte del canile.

Deve infatti rammentarsi il precedente di legittimità di cui alla sentenza Cass. pen. 7/2/2013, n. 12852, che ha ritenuto non configurabile il reato di abbandono nel caso in cui il proprietario “affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di uno specifico contratto oneroso assuma verso il proprietario l’obbligazione di custodire e curare l’animale e di evitare i pericoli per la sua incolumità, provvedendo, anche in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie e ai mezzi terapeutici”.

Ed ancora si è affermato che neppure “un comportamento di abbandono – nel senso indicato dalla norma incriminatrice – possa ravvisarsi di per sé nel solo fatto di avere sospeso il pagamento del corrispettivo o nel non avere ritirato il cane, perché ciò configura appunto un inadempimento contrattuale ma non autorizza certamente la struttura o il canile affidatario ad abbandonare il cane a se stesso, ad interromperne la cura e la custodia o, addirittura, a sopprimerlo, comportamenti questi che, del resto, potrebbero a loro volta integrare il reato a carico del responsabile del canile”. Ha precisato tuttavia la medesima Cass. n. 12852/2013 che il proprietario potrà rispondere del reato di abbandono – nel caso in cui sospenda i pagamenti o non ritiri il cane – soltanto “quando sia concretamente prevedibile per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario che questa situazione determini l’abbandono del cane da parte del canile”.

Tornando alla decisione della Suprema Corte n. 49471/2022, qui annotata, è evidente che la stessa si presta a punire sia chi voglia disfarsi del proprio animale o della cucciolata dallo stesso partorita, lasciandoli davanti ad un canile, sia chi vi depositi un animale apparentemente abbandonato da lui rinvenuto, senza prima accertarsi che la struttura sia effettivamente in grado di riceverlo.

In caso negativo, il ritrovatore avrà il dovere di chiamare la Polizia Municipale o il comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, e, ove l’animale abbandonato appaia in evidente stato di pericolo e a rischio di sopravvivenza in caso di ritardo nei soccorsi, dovrà portarlo da un veterinario affinché gli siano prestate tutte le cure del caso.

Riferimenti normativi:

Art. 727 c.p.

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