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Riforma Cartabia: la messa alla prova “allargata” va richiesta, nei procedimenti pendenti, entro il 13 febbraio 2023

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Procedura penale

Riforma processo penale

Riforma Cartabia: la messa alla prova “allargata” va richiesta, nei procedimenti pendenti, entro il 13 febbraio 2023

mercoledì 25 gennaio 2023

di Marandola Antonella Professore ordinario di Procedura penale all’Università del Sannio
Il D.Lgs. n. 150/2022, cd. riforma Cartabia estende a molti reati, rispetto al passato, la possibilità di beneficiare della cd. messa alla prova. La domanda, agevolata oggi dal fatto che il PM può già indicare nell’avviso di conclusione delle indagini la possibilità di optare per il rito speciale, impone, tuttavia, ai soggetti legittimati di chiedere il rito entro termini perentori (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. n. 38/L).

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. n. 38/L

Fra le molte novità introdotte dalla cd. riforma Cartabia si annovera l’estensione del potere di richiedere l’accesso alla messa alla prova.

Il rito speciale, nell’ottica di razionalizzazione e deflazione del carico giudiziario che la riforma si prefigge, oltreché di identificazione della pena quale strumento di rieducazione e non solo retribuzione (art. 27 Cost.), è stato oggetto di un considerevole ampliamento : è stato, infatti, esteso il catalogo dei reati per i quali esso può essere ammesso; si prevede, del pari, l’espansione dei poteri del Pubblico Ministero e l’estensione della disciplina, entro limiti temporali stringenti, anche ai processi in corso.

Il riformato art. 168-bis c.p. prevede che la messa alla prova possa essere richiesta non solo per i reati puniti entro il massimo edittale di quattro anni di pena detentiva (termine immutato) ma anche “per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale”, oggetto, anch’esso di un’ampia modifica. Si tratta di un’opzione di non poco conto, che si accompagna  al nuovo art. 464-ter.1 c.p.p. il quale dispone che “Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415-bis c.p.p., può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale […] entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero”. Il potere d’impulso circa la possibilità che la persona sottoposta alle indagini di richiedere il rito deflattivo fin dalle indagini preliminari è sicuramente apprezzabile. In tal caso all’iniziativa del Pubblico Ministero precede, infatti, l’adesione scritta dell’indagato.

Mette conto osservare come tale percorso procedurale non si sovrappone, ma lascia immutata la possibilità di procedere alla “sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari” (art. 464-ter c.p.p.) per due ordini di ragioni. In tal caso, com’è noto, sarà l’indagato a presentare la richiesta al PM. Peraltro, mentre in questo caso, l’elaborazione del programma è, almeno teoricamente, successiva alla presentazione della richiesta, la nuova procedura attivabile dall’organo d’accusa pare indicare già nell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. “la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale”.

La nuova procedura che assegna al PM un ruolo attivo non si sovrappone o esclude quella “tradizionale”: essa, al contrario, è mantenuta ferma, palesandosi, anche per tale aspetto, l’intento di agevolare, il più possibile il mancato accesso al processo. Anche all’esito di una richiesta respinta, il Pubblico Ministero potrebbe ritornare sui suoi passi, formulando la proposta di programma (ferma ad ogni modo la riproponibilità dell’originaria richiesta da parte dell’imputato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado). Ora, è pacifico che l’ampliamento non ha inciso, invece, sul potere valutativo del giudice che è mantenuto, dalla riforma, del tutto integro.

Ebbene, tenuto conto del carattere favorevole che sul versante processuale e sostanziale deriva dall’accesso al rito, al fine di consentire che del beneficio possano fruire anche coloro che già sono coinvolti in procedimenti penali in corso, l’art. 90, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2022, nell’ambito della disciplina transitoria prevede che la richiesta, in primo grado o in appello, vada formulata, unitamente alla necessaria documentazione (da potersi produrre anche successivamente) alla prima udienza utile dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 e, comunque, entro 45 giorni da tale data. Ne discende che tale opzione, per quanto riguarda i procedimenti pendenti, va presentata entro il 13 febbraio 2023. Entro tale termine, in altre parole, con dichiarazione scritta o orale in udienza o depositata, a pena di decadenza, in cancelleria, l’imputato o il procuratore speciale possono manifestare la volontà di poter accedere al beneficio, ora particolarmente esteso, tanto nel giudizio di primo grado, quanto in appello. In via eccezionale, in deroga ai normali termini di legge, la messa alla prova potrà essere richiesta nei procedimenti già pendenti, anche in appello, purché ne ricorrano le altre condizioni.

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