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Si costituisce parte civile prima della Cartabia: non rileva la sopravvenuta procedibilità a querela

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Procedura penale

Condizioni di procedibilità

Si costituisce parte civile prima della Cartabia: non rileva la sopravvenuta procedibilità a querela

lunedì 06 marzo 2023

a cura della Redazione Wolters Kluwer
In tema di condizioni di procedibilità, le modificazioni apportate dalla riforma Cartabia – nella parte in cui hanno ampliato l’area dei reati perseguibili a querela includendovi anche il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime – non incidono sui processi per i quali la vittima siasi costituita parte civile prima dell’entrata in vigore della riforma, atteso che la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l’introduzione della procedibilità a querela, determina la piena sussistenza dell’istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 23 febbraio 2023, n. 7878.

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 23 febbraio 2023, n. 7878

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. II, 18/6/2019, n. 28305

Cass. pen. sez. V, 10/10/2019, n. 44114

Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza in commento, su una questione non del tutto nuova in materia di condizioni di procedibilità, in particolare concernente le ricadute che la riforma Cartabia, che ha ampliato l’area dei reati perseguibili a querela includendovi anche numerosi reati che non vi erano prima previsti, può avere sui processi penali pendenti.

Nella specie, si procedeva per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (non ricorrendo alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 590-bis commi 2 e ss., c.p.), sicché la Cassazione si è posta il problema di verificare quali potessero essere le sorti del processo in conseguenza dell’entrata in vigore della riforma. Sul punto i Supremi Giudici, facendo applicazione di una giurisprudenza già formatasi con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha ribadito che la circostanza che la vittima avesse mantenuto la propria costituzione di parte civile escludesse qualsiasi ricaduta processuale, equivalendo in sostanza detta costituzione alla querela.

Il fatto

La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sentenza del Tribunale con la quale un uomo era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590-bis c.p., in danno di un pedone. Il procedimento aveva ad oggetto un incidente stradale a seguito del quale l’imputato riportò lesioni definite gravi nel capo di imputazione (ove è contestata infatti la violazione dell’art. 590-bis c.p.).

Dallo stesso capo di imputazione risultava che le lesioni furono «giudicate guaribili in giorni 40». Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato le avrebbe causate per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia e in violazione dell’art. 191 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non avendo «rallentato la marcia in prossimità dell’attraversamento pedonale».

Il ricorso

Contro la sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. In particolare, per quanto qui di interesse, la difesa sosteneva che, essendo stata indicata in giorni quaranta la durata della malattia conseguente alle lesioni, la fattispecie incriminatrice concretamente applicabile era quella prevista dall’art. 590 c.p., sicché, in difetto di valida querela, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 129 c.p.p.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, come anticipato, ha disatteso la tesi difensiva.

In particolare, la S.C. ha rilevato che all’imputato era stata contestata violazione dell’art. 590-bis, comma 1, c.p., e tale fattispecie incriminatrice si applica quando, per colpa, con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, si cagionino ad altri lesioni personali gravi o gravissime. L’accusa era stata dunque riferita a lesioni almeno gravi e non depone in contrario il riferimento alla prognosi di guarigione formulata in giorni quaranta, trattandosi, appunto, di una prognosi. I giudici di merito, peraltro, avevano chiarito che, sulla base della documentazione medica in atti, la persona offesa aveva «subito una invalidità temporanea pari, quanto meno, a 68 giorni»; hanno quindi ritenuto esservi prova che, nonostante la prognosi iniziale, la malattia conseguente alle lesioni abbia avuto una durata superiore ai quaranta giorni.

Alla luce delle considerazioni svolte si doveva concludere che il reo fosse stato ritenuto responsabile per aver cagionato al pedone lesioni personali gravi ed esattamente di questo era stato accusato. Ne conseguiva, per la Cassazione, che nessuna lesione del diritto di difesa poteva essere ipotizzata. Quanto alla procedibilità del reato, la S.C. ha ricordato che, all’epoca dei fatti, il reato di cui all’art. 590-bis c.p. era procedibile d’ufficio. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, quando – come nel caso di specie – non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 590-bis commi 2 e ss., il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime è procedibile a querela, ma tale modifica normativa non rileva nel presente procedimento, equivalendo la persistente costituzione di parte civile alla querela.

La decisione è assolutamente condivisibile.

Ed infatti, la Cassazione ha già avuto modo di sottolineare, con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l’introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell’istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità» (Cass. pen. sez. II, n. 28305 del 18/6/2019, M., CED Cass. 276540; Cass. pen. sez. V, n. 44114 del 10/10/2019, G., CED Cass. 277432).

Da qui, dunque, l’assoluta correttezza dell’epilogo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 590-bis c.p.

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