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Il furto di energia elettrica è procedibile d’ufficio anche dopo la Cartabia

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Reati contro il patrimonio

Reati contro il patrimonio

Il furto di energia elettrica è procedibile d’ufficio anche dopo la Cartabia

martedì 14 marzo 2023

a cura della Redazione Wolters Kluwer

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale che aveva condannato l’imputato per il delitto di furto di energia elettrica a lui contestato, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a servizio pubblico, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 7 marzo 2023, n. 9452 – valutando d’ufficio la questione della procedibilità di tale reato, dopo l’entrata in vigore della riforma “Cartabia” – ha affermato il principio secondo cui la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa (D.Lgs. n. 150/2022) è esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis. Ne consegue che, essendo stata la condotta commessa su un bene, come l’energia elettrica, destinato a servizio pubblico, il reato deve ritenersi tuttora procedibile d’ufficio.

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 7 marzo 2023, n. 9452

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. V, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022
Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 625 c.p. sotto la rubrica «Circostanze aggravanti», stabilisce che la pena prevista il reato di furto semplice (art. 624 c.p.) è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500, per quanto qui di interesse: “(omissis); 7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”.

L’aggravante, in particolare, sussiste quando il furto è commesso su cose destinate – alcuni richiedono l’attualità della destinazione (Mantovani, Furto, 382) – a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza. È stato sostenuto, limitatamente all’ipotesi del pubblico servizio o utilità, che l’aggravante sussiste anche quando la cosa sottratta appartiene a privati (Mantovani, Furto, 382): la soluzione è estensibile anche all’ipotesi che la cosa appartenente a privati sia destinata a pubblica difesa o reverenza.

Per quanto riguarda la destinazione del bene a pubblica utilità o a pubblico servizio, le cose a ciò destinate non si identificano in quelle la cui fruizione sia pubblica ma in quelle la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Cass. pen. sez. VI, 03/12/2013, n. 698). La giurisprudenza ha affermato che le ipotesi previste nell’art. 625, n. 7 c.p. hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse e pertanto la sussistenza di detti presupposti determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa: la Suprema Corte ha così ritenuto la sussistenza dell’aggravante nell’ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell’Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti (Cass. pen. sez. IV, 07/01/2016, n. 1850; Cass. pen. sez. IV, 17/04/2002); mentre è stata ritenuta esposta alla pubblica fede la rete elettrica con la conseguenza che la captazione dell’energia dai cavi esterni integra gli estremi del furto aggravato in quanto concernente cosa esposta alla pubblica fede (Cass. pen., Sez. V, 9/7/2001; Cass. pen. sez. V, 25/06/2001; v. anche Cass. pen. sez. IV, 20/10/2011, n. 47834, secondo cui integra l’aggravante del mezzo fraudolento l’allacciamento abusivo alla rete esterna dell’Enel mediante due “cavi volanti” per la sottrazione dell’energia elettrica); il furto di cavi serventi alla circolazione ferroviaria è aggravato ex art. 625, n. 7 c.p., in quanto ha ad oggetto cose destinate al pubblico servizio (Cass. pen. sez. V, 03/02/2014, n. 5266); più recente pronuncia, ha ritenuto configurabile l’aggravante, non già in ragione dell’esposizione alla pubblica fede della rete elettrica, ma della destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta (Cass. pen. sez. V, 13/01/2022, n. 1094).

Debbono ancora considerarsi destinati a pubblica utilità gli alberi appartenenti ad un Comune e adibiti a una funzione ornamentale (Cass. pen. sez. V, 17/01/2007), nonché le piante che costituiscono la dotazione di un bosco demaniale (Cass. pen. sez. V, 12/01/2022, n. 694). Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la c.d. “piattaforma continentale” rientrano fra le cose destinate a pubblica utilità, in quanto, pur qualificabili come res communes omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale, alla sovranità dello Stato che è portatore diretto alla loro integrità (Cass. pen. sez. III, 15/02/2017, n. 7150, in fattispecie di danneggiamento aggravato).

Sussiste l’aggravante relativa alla pubblica difesa in caso di danneggiamento di un’antenna radar posta all’interno di una base militare (Cass. pen. sez. VI, 14/01/2014, n. 4404). L’aggravante relativa alla pubblica reverenza sussiste quando le cose abbiano una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettate dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che esse si trovino in un luogo di culto (Cass. pen., Sez. VI, 24/4/2012, n. 29820). L’aggravante relativa alla pubblica reverenza sussiste anche se gli oggetti, esposti in luoghi destinati al culto, non sono consacrati o concretamente adibiti alle funzioni sacre (Cass. pen. sez. II, 25/11/1975); anche se si trovano in una chiesa temporaneamente chiusa al culto e anche se sono solo adibite a ornamento del tempio (Cass. pen. sez. II, 19/01/1973).

Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato l’imputato per il delitto di furto di energia elettrica a lui contestato, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a servizio pubblico. Il reo, in sostanza, aveva sottratto energia elettrica dai bagni pubblici di proprietà del Comune, per poter illuminare la propria bancarella per la vendita di fiori, utilizzando a tal fine una prolunga della lunghezza di 34 metri.

Ricorrendo in Cassazione, l’imputato aveva sostenuto, per quanto qui di interesse, l’erroneità della sentenza con riferimento all’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p., non essendo univoca la giurisprudenza che assegna all’energia elettrica una funzione di pubblico servizio, non potendo ravvisarsi nella specie l’aggravante dell’aver agito su cose esposte alla pubblica fede, atteso che la cassetta di derivazione non era esposta al pubblico, ma si trovava in un locale chiuso e non accessibile.

La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha risolto d’ufficio il problema della procedibilità del reato in esame alla luce della c.d. riforma Cartabia, respingendo la tesi difensiva sulla mancanza della funzione di pubblico servizio dell’energia elettrica. In particolare, i Supremi Giudici hanno premesso che alla stregua dell’imputazione, il reato per cui si procede dovesse ritenersi tuttora procedibile d’ufficio, pur a fronte delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto: ed invero, precisa la Cassazione, la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa è esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex art. 625, n. 7c.p., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis; nel caso di specie l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. era contestata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l’energia elettrica, destinato a servizio pubblico (cfr. da ultimo: Cass. pen. sez. V, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, M., CED Cass. 282543) e, pertanto, il reato rimane perseguibile d’ufficio.

Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 625, n. 7, c.p.

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