Il decreto legislativo 150/22 in vigore dal 30 dicembre 2022 ha ampliato il catalogo dei reati procedibili a querela facendovi rientrare alcuni delitti contro la persona ed il patrimonio puniti con la reclusione non superiore nel minimo a due anni cioè furto, truffa, frode informatica, danneggiamento, appropriazione indebita, lesioni stradali, turbativa del possesso di cose mobili, violazione di domicilio, violenza privata, sequestro di persona semplice, minaccia, lesioni guaribili entro 40 gg. nonchè le contravvenzioni su molestie e disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. Le modifiche introdotte dal decreto 150 hanno effetto retroattivo con esclusione dei fatti coperti dal giudicato e di quelli oggetto di procedimenti pendenti in Cassazione per i quali il ricorso sia inammissibile (da ultimo Cassazione sentenza 6143/23). Se al 30 dicembre mancava la querela il termine per presentarla è spirato il 30 marzo.
Il nuovo disegno di legge approvato la settimana scorsa dall’Aula del Senato ha reso procedibili d’ufficio tutti i reati aggravati da mafia o terrorismo inclusi quelli che non sono stati modificati dal decreto 150. E’ stato inoltre previsto che ogni qual volta la polizia giudiziaria proceda ad un arresto in flagranza anche facoltativo, debbano essere date alla vittima le informazioni previste dall’articolo 90 bis del CPP: si tratta di un insieme di avvertimenti in ordine ai diritti della persona offesa da ultimo modificate dal DL 150 per garantire al meglio la partecipazione consapevole della vittima al procedimento. Tutte queste disposizioni si applicano solamente ai fatti successivi all’entrata in vigore della nuova legge.
In base alle norme in vigore oggi nei casi in cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza la polizia giudiziaria lo esegue se viene proposta la querela. Il nuovo disegno di legge invece dispone che per i delitti per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza se la querela non è proposta e la persona offesa non è “prontamente rintracciabile”, l’arresto viene eseguito anche in assenza di querela che deve però essere presentata entro 48 ore anche oralmente ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Nel caso di giudizio direttissimo l’arresto può essere convalidato dal giudice anche in assenza di querela: se questa è mancante il processo va sospeso sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la sua presentazione. Queste nuove regole si applicano solo ai reati procedibili a querela e per cui la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza: di fatto, solo la violenza sessuale.