Procedura penale
Intercettazioni telefoniche
Utilizzabili per il reato di riciclaggio le intercettazioni disposte in altro procedimento
mercoledì 20 settembre 2023
a cura della Redazione Wolters Kluwer
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di una donna, indagata, tra gli altri, del reato di riciclaggio ex art. 648-bis, c.p., la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 12 settembre 2023, n. 37143 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in un diverso procedimento penale, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto in esame, con riguardo alla ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato – ha invece ribadito che l’attuale formulazione dell’art. 270 c.p.p., applicabile al caso in esame, trattandosi di fascicolo iscritto successivamente al 31 agosto 2000, consente senz’altro di utilizzare gli esiti delle intercettazioni disposte in altro procedimento a prescindere dall’esistenza di un rapporto di connessione, poiché si ha riguardo a reati per i quali l’intercettazione è ammissibile ai sensi dell’art. 266 c.p.p., tra cui rientra quello di cui all’art. 648-bis c.p.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza 12 settembre 2023, n. 37143
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Conformi | Cass. pen., Sez. V, 20/7/2022, n. 37169 |
Difformi | Non si rinvengono precedenti |
Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 270, c.p.p. sotto la rubrica «Utilizzazione in altri procedimenti», prevede che “1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza [c.p.p. 380] e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis.
- Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 268, commi 6, 7 e 8.
- Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate”.
L’art. 270 introduce un principio generale in virtù del quale i risultati delle intercettazioni telefoniche non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti ed una deroga costituita dalla previsione della loro utilizzabilità in procedimenti nei quali essi risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
La ratio del divieto risiede nel fatto che l’atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni è motivato in maniera individualizzata, nel senso che devono essere predeterminati i soggetti da sottoporre a controllo ed i fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede, al fine di impedire che l’autorizzazione diventi un’inammissibile autorizzazione in bianco (Corte cost. 23/7/1991, n. 366, in GP 1992, I, 35; Corte cost. 24/2/1994, n. 63, in CP 1994, 1477). In effetti, applicando i principi elaborati da Corte cost. 6/4/1973, n. 34, in GI, 1973, I, 1, 1228, il diritto dell’imputato al controllo sulla legittimità del decreto, connaturale alla garanzia prevista dagli artt. 15 e 24 Cost., sarebbe difficilmente esercitabile nel caso in cui esso attenga situazione processuale altra e differente rispetto a quella che lo interessa.
La Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità dell’art. 270, comma 1, ha precisato che «la normativa processualpenalistica sulle intercettazioni telefoniche […] mira a contemperare il potenziale contrasto fra i due valori costituzionali», espressi dal «diritto dei singoli individui alla libertà e segretezza delle loro comunicazioni» di cui agli artt. 2 e 15 Cost., e da «l’interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono»; di ciò sono espressione: «le regole sui limiti e sui divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni» (artt. 270 e 271) (Corte cost. 17/7/1998, n. 281, in GP, 1998, I, 353; Corte cost. 24/2/1994, n. 63, in FI, 1994, I, 2355).
L’unico criterio per una corretta esegesi della norma è pertanto quello della «stretta interpretazione», diretto a riconoscerne un ambito di operatività il più limitato possibile (Corte cost. 24/2/1994, n. 63, in FI, 1994, I, 2355). Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate ad occuparsi del tema, hanno poi di recente affermato che il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p. (Cass. pen., Sez. Un., n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, C., CED Cass. 277395 – 01).
Tanto premesso, nel caso in esame, l’ordinanza del Tribunale del Riesame aveva confermato la misura degli arresti domiciliari ad una donna, indagata, tra l’altro, per il reato di riciclaggio exart. 648-bis, c.p. Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, per avere il Tribunale del riesame ritenuto, anche sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto in esame, con riguardo alla ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato.
La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, ha premesso la S.C. che “in tema di intercettazioni, la locuzione “procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020” – che vale a individuare l’ambito di applicazione della disciplina relativa all’utilizzazione in diverso procedimento dei risultati delle captazioni, introdotta dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 – si riferisce ai procedimenti nel cui ambito si intendono utilizzare i risultati di intercettazioni captate aliunde” (Cass. pen., Sez. V, n. 37169 del 20/7/2022, S., CED Cass. 283874 – 02) e che nel procedimento in esame, diverso da quello nel cui ambito le intercettazioni sono state autorizzate, la valutazione di utilizzabilità dei risultati capativi deve essere svolta entro il perimetro applicativo delineato dall’art. 270 c.p.p., nella nuova formulazione vigente (trattandosi, nel caso esaminato dalla S.C., di fascicolo iscritto in epoca successiva al 31 agosto 2020; si deve fare quindi riferimento alla nuova formulazione della norma richiamata, che prevede che “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’art. 266, comma 1” tra cui rientrano quelli contestati all’indagata (in particolare, l’art. 648-bis c.p.).
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, i Supremi Giudici hanno ritenuto che, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposta in altro procedimento non è più prevista la necessità di una connessione tra i due procedimenti. Corretta, pertanto, è stata ritenuta la decisione del Tribunale del Riesame, che aveva respinto l’eccezione osservando che l’attuale formulazione dell’art. 270 c.p.p., applicabile alla vicenda in esame, trattandosi di fascicolo iscritto successivamente al 31 agosto 2000, consentiva senz’altro di utilizzare gli esiti delle intercettazioni disposte in altro procedimento a prescindere dall’esistenza di un rapporto di connessione, poiché si ha riguardo a reati per i quali l’intercettazione è ammissibile ai sensi dell’art. 266 c.p.p., tra cui rientra quello di cui all’art. 648-bis c.p.
Da qui, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi:
Art. 270 c.p.p.
Art. 648-bis c.p.