Il rumore all’interno del condominio è spesso motivo di lite, tuttavia perchè sia punito penalmente deve interessare un numero indeterminato di persone, altrimenti si configura un illecito civile, fonte di eventuale risarcimento dei danni ex art. 844 c.c.. Lo ha ribadito la Cassazione solo pochi giorni fa (sentenza 2071/24).
All’origine della vicenda, la condanna, da parte del Tribunale, per il reato di cui all’artt. 659 c.p. di due condomini rei di avere diffuso reiterate emissioni rumorose mattutine che eccedevano il limite della normale tollerabilità. Avverso la sentenza ricorrevano i condannati affermando che i rumori (continuo ticchettio delle scarpe e spostamento di mobili) non erano diffusi, non essendosi lamentati altri condomini e neppure l’amministratore.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza. Il bene giuridico tutelato dall’art. 659 c.p. è il riposo delle persone che il legislatore intende difendere da indiscriminate attività di disturbo, a condizione che il disagio non riguardi una persona sola, bensì un numero indeterminato di persone, il quale consente di individuare un pregiudizio all’ordine pubblico consistente nella tutela della pubblica quiete. Quest’ultima all’interno del condominio deve riguardare non solo gli abitanti vicini alla fonte di rumore, ma anche una più consistente parte degli occupanti della stesso edificio; altrimenti la condotta rumorosa integra un illecito civile foriero di un eventuale risarcimento del danno, ma non una condotta rilevante ex art. 659 c.p. (cassazione sentenza n° 45616/13; 47298/11; 18517/10; 1406/1997).