Penale
Particolare tenuità del fatto
Difficile per l’imputato ricorrere contro l’archiviazione per particolare tenuità del fatto
giovedì 18 gennaio 2024
di Santoriello Ciro Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cuneo
In caso di ricorso per cassazione avverso un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per attestare la sussistenza del suo interesse a procedere, il ricorrente non può limitarsi a sottolineare il fatto che tale provvedimento di archiviazione sarà iscritto nel suo casellario giudiziale ma occorre venga allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subito dall’indagato (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 8 gennaio 2024, n. 611).
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 8 gennaio 2024, n. 611
La Cassazione ridimensiona le possibilità per l’imputato di far ricorso contro il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, sostenendo che tale provvedimento – non reclamabile davanti al Tribunale se non nei casi di nullità – è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ma solo se l’imputato dimostra di vantare un interesse alla rimozione del decreto. Tale interesse, tuttavia, non è dimostrabile semplicemente allegando la circostanza dell’iscrizione del provvedimento di archiviazione nel certificato del casellario giudiziale ma occorre individuare quali concreti pregiudizi possano derivare da tale iscrizione in capo al ricorrente
Il fatto
Il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli disponeva ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p. l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di un’imputata per il reato di cui all’art. 388 c.p. per particolare tenuità del fatto, contestualmente rigettando l’opposizione proposta dalla persona offesa e ordinando l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario.
Avverso l’ordinanza il difensore dell’indagata proponeva reclamo, eccependo la nullità del provvedimento di archiviazione per tardività della querela, peraltro, non depositata con firma digitale.
In particolare, censurava la motivazione apparente con la quale il giudice aveva respinto l’eccezione, senza esaminare i dati indicati nell’atto di opposizione al fine di dimostrare la tardiva proposizione della querela, posto che la questione di procedibilità deve essere valutata anche in sede di reclamo, in quanto condizione preliminare rispetto all’analisi del fatto, con la conseguenza che la mancanza della condizione di procedibilità impedisce di entrare nel merito e, quindi, di riconoscere la tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Inoltre, la difesa sottolineava che l’archiviazione disposta ai sensi del citato art. 131-biscomporta l’iscrizione nel casellario giudiziario, che costituisce grave pregiudizio per chi contratta con privati o con la pubblica amministrazione.
Infine, qualora il motivo del reclamo fosse stato ritenuto inammissibile, veniva sollevata eccezione di incostituzionalità degli artt. 410, 410-bis, 411, comma 1-bis, c.p.p. nella parte in cui limitano l’impugnazione ai motivi tassativi exart. 178 c.p.p. non consentendo una diversa formula di archiviazione più vantaggiosa e di natura preliminare e processuale, cagionando un grave pregiudizio all’indagato benché la notizia di reato sia tardiva o irricevibile.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, ritenendo inammissibile il reclamo in assenza delle nullità previste dall’art. 410-bis, commi 1 e 2, c.p.p. per violazione del contraddittorio e ritenuto esperibile unicamente il ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge in cui era incorso il giudice delle indagini preliminari, qualificato il reclamo come ricorso, ha trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
La Corte di legittimità riconosce come corretta la scelta del Tribunale di Napoli di trasmettere gli atti alla Cassazione in luogo di provvedere esso stesso alla decisione sul gravame.
Infatti, in primo luogo, come è noto, l’art. 410-bis c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per dedurre l’abnormità dell’atto impugnato e non anche per dedurne l’illegittimità per uno dei vizi elencati nell’art. 606 c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 7/3/2019, n. 12244; Cass. pen., Sez. V, 9/7/2018, n. 40127), come per l’appunto poteva riscontrarsi nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva denunciato la violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla eccepita intempestività della querela e, dunque, alla mancanza di una condizione di procedibilità.
In secondo luogo, si riconosce come corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è reclamabile ex art. 410-bis, comma 3, c.p.p. se non nei casi di nullità del provvedimento.
Ciò posto, visto che nel caso di specie non erano rinvenibili vizi di nullità alla luce dell’oggetto del reclamo, attinente alla mancanza della condizione di procedibilità del reato, andava esclusala proponibilità del reclamo ed era corretta la qualificazione del reclamo come ricorso, come sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, exart. 411, comma 1-bis, c.p.p., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Cass. pen., Sez. V, 31/5/2023, n. 36468; Cass. Pen., Sez. III, 8/2/2023, n. 5454). Si ricorda che questa conclusione si fonda considerando la natura decisoria del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la cui adozione presuppone l’accertamento di un fatto reato, sebbene particolarmente tenue, e tiene conto della prevista iscrizione di detto provvedimento nel casellario giudiziale.
Fatta questa precisazione, tuttavia, la decisione in commento evidenzia come, anche nel caso in cui il ricorso per cassazione sia avanzato nei confronti di un decreto di archiviazione ex art. 131-bisc.p., l’accesso alla Corte di cassazione richiede che il ricorrente possa vantare un interesse a ricorrere, che nel caso di specie secondo la difesa era sussistente in ragione all’effettivo pregiudizio per l’indagato derivante dall’iscrizione del provvedimento di archiviazione nel certificato del casellario giudiziale. Questa considerazione della difesa però non considera le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., 30/5/2019, n. 38954) che hanno affermato che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto exart. 131-bis c.p. nel casellario giudiziario non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l’indagato ha un reale interesse ad evitare e ciò in ragione del fatto che l’iscrizione assolve esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata ad esplicare i suoi effetti soltanto nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione exart. 131-bis c.p. ed all’interno del circuito giudiziario.
Infatti, sostengono le Sezioni Unite, l’iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto rileva solo ai fini della abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, consentendo al giudice di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno riconosciuto la causa di non punibilità. Va ricordato che l’abitualità ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. può essere ravvisata non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche di altri fatti illeciti della stessa indole commessi dal medesimo autore, essendo ostativa solo la serialità delle condotte, ed in tale prospettiva si attribuisce rilievo anche agli eventuali altri reati commessi dal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p. sul presupposto che il relativo provvedimento deve essere «iscritto nel casellario».
La rilevanza tutta interna al sottosistema delineato dall’art. 131- bis c.p. dell’iscrizione del provvedimento di archiviazione per tale causa nel casellario giudiziario e la circostanza che tale iscrizione non sia più prevista né per il certificato richiesto dal privato (art. 24D.P.R. 14/11/2002 n. 313, Testo Unico del casellario giudiziale) né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25-bis T.U.). né per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U.), a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all’iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato exart 131-bis c.p. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità. Di conseguenza, in caso di ricorso per cassazione avverso un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per attestare la sussistenza del suo interesse a procedere, il ricorrente non può limitarsi a sottolineare il fatto che tale provvedimento di archiviazione sarà iscritto nel suo casellario giudiziale ma occorre venga allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subito dall’indagato.
Nel caso di specie la Cassazione ritiene non ravvisabile una tale allegazione, avendo il ricorrente dedotto, solo in termini estremamente generici e astratti, l’eventuale “pregiudizio per chi contratta con privati o con la pubblica amministrazione” e questa genericità della prospettazione destina il motivo all’inammissibilità.
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. pen., Sez. V, 31 maggio 2023, n. 36468
Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 5454
Cass. pen., Sez. Un., 30 maggio 2019, n. 38954
Cass. pen., Sez. VI, 7 marzo 2019, n. 12244
Riferimenti normativi:
Art. 131-bis c.p.
Art. 410-bis c.p.p.
Art. 410-bis c.p.p.